ORARIO RISCALDAMENTO


 L'accensione del riscaldamento centralizzato negli stabili in condominio suscita spesso dei litigi e polemiche: la sensibilità al freddo é, per alcuni aspetti, soggettiva. Ed anche le diverse esigenze e stili di vita portano a delle necessità di riscaldamento diverse che spesso sono incompatibili fra loro. E’ diversa l’esigenza di un pensionato che è sempre in casa e che la sera va a letto presto da quella di una persona che torna a casa solo la sera tardi. E da queste ovvie necessità nascono le discussioni su quanto e come deve essere acceso l’impianto di riscaldamento. 
 Pochi sanno che il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento condominiali è regolato dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26/8/1993, che prima di tutto ordina che gli impianti di riscaldamento debbano essere gestiti in maniera tale da non superare le temperature sancite dall'art. 4 dello stesso DPR, ovvero 20 gradi (circa, c'è una certa tolleranza). Per quanto riguarda invece orari e periodo massimo di accensione, il territorio italiano viene diviso in sei zone climatiche: Zona A: 6 ore giornaliere dal I dicembre al 15 marzo; Zona B: 8 ore giornaliere dal I dicembre al 31 marzo; Zona C: 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: 12 ore giornaliere dal I novembre al 15 aprile; Zona E: 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione. 
Tali valori, e' bene precisarlo, sono i valori massimi di servizio: "nessuna Legge impone un minimo", a parte in alcuni casi. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche particolari.

Quindi sarà l'assemblea condominiale che delibererà in materia di orari minimi di riscaldamento.

 

Home page