ORDINE DEL GIORNO
DELIBERE NON PREVISTE NELL'ORDINE DEL GIORNO Tribunale Milano 8 febbraio 1999, n. 1320 Assemblea - Avviso di convocazione - Ordine del giorno - Invalidità delle delibere su questioni non all'ordine del giorno. Nell'ipotesi di assenza di espressa convocazione sul punto nell'ordine del giorno diramato ai condomini, deve ritenersi la ricorrenza del vizio di incompletezza della convocazione stessa, determinante invalidità della deliberazione conseguente, senza che il rilievo di tale invalidità possa essere precluso dal carattere totalitario della riunione, posto che, comunque, taluni dei condomini risultano rappresentati "per delega" da altri e, dunque, in ogni caso, il difetto di compiuta informazione acquista rilevanza rispetto alla posizione del condominio non personalmente presente e non in grado di impartire preventivamente al proprio rappresentante ragionevoli istruzioni su di un tema non "prevedibile " quale oggetto di discussione.
ORDINE DEL GIORNO: REQUISITI Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2000, n. 3634 Assemblea dei condomini - Avviso di convocazione - Ordine del giorno - Contenuto - Elencazione specifica degli argomenti da trattare - Accertamento della sua completezza. Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificatamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell'art. 1105, terzo comma, Codice civile, applicabile anche in materia di condominio di edifici, la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea. L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale, nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, è poi demandato all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Ciascun condomino ha il diritto di esaminare, preventivamente, tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale. La mancata visione di tali documenti o per un tempo non adeguato, incide sulla formazione della volontà assembleare; non avendo il condomino una conoscenza completa dei documenti, non potrà esprimere a pieno il suo parere e non potrà influenzare l’orientamento degli altri condomini. Pertanto, la violazione di tale diritto determina l’annullabilità della delibera assembleare approvata, in quanto risulta viziato il procedimento di formazione della volontà assembleare. Cassazione Sez. II, N° 13350 del 11/9/2003
Condominio. Convocazione
dell'assemblea, ordine del giorno. La conoscenza della convocazione della
assemblea e la congruità dell'ordine del giorno e la sua idoneità a consentire
la preventiva informazione dei condomini non richiedono l'uso di formalità
sacramentali e possono i ritenersi avvenuti quando comunque risulti raggiunto lo
scopo perseguito dal legislatore, il quale richiede che i partecipanti al
condomini siano messi al corrente della convocazione e degli argomenti che si
discuteranno: avuto riguardo alla necessità: che tutti possano intervenire; che
tutti possano prepararsi alla discussione.
Affinché uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o porzione di piano
possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea condominiale,
nonché validamente rappresentato nella medesima da altro comproprietario della
stessa unita' immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo
sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive
affidate alla valutazione del giudice del merito che, dato l'avviso ad uno dei
comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In
particolare, l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente
informati della convocazione dell'assemblea condominiale puo' ritenersi
soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del
merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia. (
Cass. Sent.N° 1830 del 18 febbraio 2000)
La nullità di una delibera condominiale è disciplinata dall'art. 1421 c.c., a norma del quale chiunque vi ha interesse può farla valere e quindi anche il condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera, salvo che con tale voto egli si sia assunto o abbia riconosciuto una sua personale obbligazione. L'accertamento della sussistenza della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale è demandato all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. Affinché la delibera di un organo collegiale (nella specie assemblea di condominio) sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificatamente gli argomenti da trattare, in modo da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione, diretta o indiretta, alla deliberazione. È illegittima la delibera di un condominio, adottata a maggioranza, con la quale si stabilisce un onere di contribuzione, nelle spese di gestione, maggiore a carico di alcuni condomini, sul presupposto della loro più intensa utilizzazione, rispetto agli altri, di parti o servizi comuni, non solo perché la modifica ai criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condomini, ma anche perché il criterio di riparto in base all'uso differenziato, derivante dalla diversità strutturale della cosa, previsto dal comma 2 dell'art. 1123 c.c., non è applicabile alle spese generali, per le quali opera invece il criterio di cui al comma 1 dello stesso articolo, ossia la proporzione al valore della proprietà di ciascuno. Cass. Civ.19/02/97 - 1511