Pannelli solari: i criteri e
le modalitą per incentivare la produzione di energia
Decreto
Ministero Sviluppo economico 19.02.2007, G.U. 23.02.2007
Definiti i criteri e le modalitą per
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7
del dlgs n. 387 del 2003.
Con il decreto 19 febbraio 2007 il Ministero
dello Sviluppo economico ha semplificato le procedure per le tariffe
incentivanti a cui potranno accedere le persone
fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unitą
abitative e/o di edifici.
(Altalex, 7 marzo 2007)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 febbraio 2007
Criteri e modalita'
per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in
attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
(G.U. n. 45 del 23-2-2007)
IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto
con
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',
prevede che il Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con
Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data
prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento
delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni
e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non e'
sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da
fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato
ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre
1999, il quale dispone che per talune tipologie di progetti che non ricadono in
aree naturali protette, tra le quali gli impianti industriali non termici per
la produzione di energia, vapore ed acqua calda, l'autorita'
competente verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo
svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;
Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale
individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggette alle
disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello stesso decreto
legislativo;
Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato una notevole complessita' gestionale del meccanismo nonche'
un eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti
installati a terra;
Considerato che gli impianti fotovoltaici possono
essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli
collocati secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di
edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione,
non ricadenti in aree naturali protette non sono assoggettati a procedura di
valutazione d'impatto ambientale in ragione dei predetti criteri di
integrazione;
Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo un sistema
di accesso agli incentivi semplificato, stabile e duraturo;
Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni,
gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a
20 kW sono da considerare impianti non industriali, e
dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale,
qualora non ricadenti in aree naturali protette;
Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico
verso applicazioni piu' promettenti, in termini di
potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano
minor utilizzo del territorio, privilegiando l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati
nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di
arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto anche dei maggiori costi degli
impianti di piccola potenza, nonche' di alcune
applicazioni specifiche;
Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere
prioritariamente in abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare
con modalita' organicamente raccordate con le
disposizioni in materia di efficienza energetica degli edifici;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 15 febbraio 2007;
E m a n
a
il seguente
decreto:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e
le modalita' per incentivare la produzione di energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici, in
attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le
seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico)
e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta
della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico;
esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici,
nel seguito denominati anche moduli, uno o piu' gruppi di conversione
della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici
minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto
con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e
3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli
involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione
e destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e'
l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in
allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli
involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con integrazione
architettonica e' l'impianto fotovoltaico i cui
moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica
dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o
massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico
facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come
definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei
moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui
all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico
e' l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della
corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore,
prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto
responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di competenza del
gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico
e' la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione
dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia
elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione
dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabile dell'esercizio
dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
i) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi
elettrici - GSE S.p.a., gia'
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in
esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza
nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici
la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW,
in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come
definita alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a seguito di un
potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla
produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l);
per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di
misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva e' pari all'energia
elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento,
moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale
dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la
potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di
potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di
eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta
la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi'
come definita dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 10
febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe
incentivanti
1. Possono beneficiare delle tariffe di cui
all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici.
Art. 4.
Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle
tariffe incentivanti
1. Nei limiti stabiliti all'art.
2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in
esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui all'art. 10, comma
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti
devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono
essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le
tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)
e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati
alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovra' essere
caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non
condiviso con altri impianti fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche
gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre
2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma
1, sempreche' realizzati nel rispetto delle
disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreche' tali
impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai
medesimi decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione
alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione della
pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 10, comma
a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente: «conformita'
dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decreto interministeriale 28
luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006»;
b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente:
«g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale
28 luglio 2005, art. 10, commi da
g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata
all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe
e modificazioni della medesima detrazione, il cui beneficio comporta una
riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute».
9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare in impianti non collegati alla rete elettrica o a piccole
reti isolate.
Art. 5.
Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Il soggetto che intende realizzare un
impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto
preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla
rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del
servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' e le tempistiche secondo le
quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione
dell'impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato
rispetto e definendo le modalita' con le quali tali
condizioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle
tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili,
le norme vigenti.
3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al
gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il
soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al soggetto attuatore
richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla
documentazione finale di entrata in esercizio elencata
nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente
comma comporta la non ammissibilita' alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi
richiamata, il soggetto attuatore, verificato il
rispetto delle disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto
previsto all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.
6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui
all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici
per i quali non e' necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla
legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e
alla ubicazione dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui
all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attivita'. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo
provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione
del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si
applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006.
8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonche', ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di
potenza non superiore a 20 kW
sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti
alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreche'
non ubicati in aree protette.
9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere
realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la
necessita' di effettuare la variazione di
destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.
10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma
informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso
soggetto attuatore, anche relative al premio di cui
all'art. 7.
Art. 6.
Tariffe incentivanti e periodo di diritto
=====================================================================
| | 1 | 2 | 3
=====================================================================
| Potenza |Impianti di cui |Impianti di cui |Impianti di cui
| nominale | all'art. 2, | all'art. 2, | all'art. 2,
|dell'impianto P|comma 1, lettera|comma 1, lettera|comma 1, lettera
| (kW) | b1) | b2) | b3)
---------------------------------------------------------------------
| 1 minore o | | |
| uguale a | | |
| P minore o | | |
A)| uguale a 3 | 0,40 | 0,44 | 0,49
---------------------------------------------------------------------
| 3 < P minore| | |
B)| o uguale a 20 | 0,38 | 0,42 | 0,46
---------------------------------------------------------------------
C)| P > 20 | 0,36 | 0,40 | 0,44
3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa
con
In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli anni
successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per gli impianti
che entrano in esercizio nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate
del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti
casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1,
della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano
l'energia prodotta dall'impianto con modalita' che
consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuola pubblica o
paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b3), in
superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di
destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit
o comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali con popolazione
residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a una
delle lettere a), b), c)
e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altre lettere dello
stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di
produzione di energia elettrica.
Art. 7.
Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad
un uso efficiente dell'energia
1. Gli impianti fotovoltaici
che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto, operanti
in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente,
utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unita'
immobiliari o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni,
possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalita'
e alle condizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto
responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo
all'edificio o unita' immobiliare, di cui al decreto
legislativo citato al comma 1, comprendente anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o
dell'unita' immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio
dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi tra
quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al
netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio o unita'
immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato nella certificazione
energetica.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6,
comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazione energetica e'
sostituito dall'attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo
decreto legislativo.
3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del
fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati mediante produzione di
nuova certificazione energetica dell'edificio o unita'
immobiliare, con le stesse modalita' di cui al comma
2.
4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile
trasmette al soggetto attuatore le certificazioni
energetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di
cui ai commi 2 e 3, chiedendo il riconoscimento del premio.
5. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data
di ricevimento della domanda di cui al comma 4, e consiste in una maggiorazione
percentuale della tariffa riconosciuta, di cui all'art.
6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una
riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio
o unita' immobiliare rispetto al medesimo indice
antecedente ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime
modalita' di cui ai commi precedenti, fermo restando
il limite massimo del 30% di cui al comma 5.
7. La cessione congiunta dell'edificio o unita'
immobiliare e dell'impianto fotovoltaico che ha
diritto al premio di cui al presente articolo comporta la contestuale cessione
del diritto alla tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di
diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete altresi',
nella misura del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di
scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari
o edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, qualora le
predette unita' immobiliari o edifici siano stati
completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un indice di prestazione
energetica dell'edificio o unita' immobiliare inferiore
di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella
1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8.
Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa
nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e
alle condizioni fissate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui
all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.
Art. 9.
Condizioni per la cumulabilita' di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita'
prodotta da impianti fotovoltaici per la cui
realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione
siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o
comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell'edificio sia una
scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura
sanitaria pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non
sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art.
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e
il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita'
prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini
del rispetto di obblighi discendenti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non
sono applicabili all'elettricita' prodotta da
impianti fotovoltaici per i quali sia stata
riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e
modificazioni della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore
aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di
calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate ai sensi del presente
decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art. 7 e i benefici di cui all'art.
8, sono finalizzate a garantire una equa remunerazione
dei costi di investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.
Art. 10.
Modalita' per l'erogazione
dell'incentivazione
1. Con provvedimento emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna i
provvedimenti emanati in attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalita',
i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui
all'art. 6 e del premio di cui all'art. 7, nonche'
per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, con
particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas determina le modalita' con le
quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6
e del premio di cui all'art. 7, nonche' per la
gestione delle attivita' previste dal presente
decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle
tariffe dell'energia elettrica.
Art. 11.
Verifiche e controlli
1. Fatte salve le altre conseguenze disposte
dalla legge, false dichiarazioni inerenti le
disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto
alla stessa tariffa incentivante, nonche' la
decadenza dal diritto al premio di cui all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalita'
per il controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto dichiarato
dai soggetti responsabili.
Art. 12.
Obiettivo di potenza nominale da installare
Art. 13.
Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti
che possono ottenere le tariffe incentivanti
1. Il limite massimo della potenza elettrica
cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono
ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art.
7 e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al
comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza
elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti
di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 tutti gli impianti che entrano
in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verra' raggiunto il limite di potenza di 1200 MW di cui al
comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi e' elevato a ventiquattro mesi
per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet
e aggiorna con continuita' la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi
entro i sei mesi successivi alla data di raggiungimento del limite di cui al
comma 1, sono determinate le misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art.
12.
Art. 14.
Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attivita' di informazione
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il
soggetto attuatore trasmette al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, alle regioni e province autonome, all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguita e ai risultati conseguiti a seguito
dell'attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006
e del presente decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce,
per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto,
l'ubicazione degli impianti fotovoltaici, la potenza
annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori
delle tariffe incentivanti erogate, l'entita'
cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e
ogni altro dato ritenuto utile.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il
soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero
dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1 e' reso pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito
una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici
entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5, comma 4.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggetto attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione
significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e
in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo soggetto attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con
il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM,
organizza un sistema tecnico-operativo al fine di facilitare, per gli istituti
scolastici interessati, l'avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe
incentivanti secondo le modalita' previste all'art.
5.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative
finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione
e delle relative modalita' e condizioni di accesso,
di cui al presente decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche
congiuntamente al protocollo di intesa di cui al comma 5,
e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.
Art. 15.
Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche
l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche
sulla base delle attivita' di cui al comma 1 e
all'art. 14, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
Art. 16.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad applicare
esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno gia' acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe
incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A tali fini, in entrambi i commi 2
e 3 dell'art. 2 del decreto interministeriale 6 febbraio 2006 le parole «per
ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi» sono cosi'
sostituite: «fino al 2006 incluso».
2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi
dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 devono far
pervenire al soggetto attuatore le comunicazioni di
inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle
rispettive scadenze previste dall'art. 8 del decreto interministeriale 28
luglio 2005. Qualora le date di inizio lavori, fine
lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto e non siano gia' state
comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono
stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 non si da' luogo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a
scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie.
4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle
tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006, o a seguito della mancata realizzazione degli impianti, e' da
considerarsi compresa nel limite di cui al precedente art. 13, comma 1.
5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di
realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi
alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del soggetto
responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di
tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel
rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto, non imputabile al soggetto responsabile.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggetti che hanno
presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi
a beneficiare delle medesime tariffe a causa dell'esaurimento della potenza
limite annuale disponibile, non hanno alcuna priorita'
ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali
soggetti, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto
nel rispetto delle relative disposizioni.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2007
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Allegato 1
I moduli fotovoltaici
devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche
prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformita'
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tali laboratori dovranno essere
accreditati EA (European Accreditation
Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati
con componenti che assicurino l'osservanza delle due
seguenti condizioni:
a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
- Pcc e' la potenza in corrente continua misurata
all'uscita del generatore fotovoltaico, con
precisione migliore del ± 2%;
- Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
- I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione
migliore del ± 3%;
- Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in
condizioni di prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I >
600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc dove:
Pca e' la potenza attiva in corrente alternata
misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai
moduli fotovoltaici continua in corrente alternata,
con precisione migliore del 2%.
La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di irraggiamento
(I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m2.
Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei
moduli, misurata sulla faccia posteriore dei medesimi, superiore a
a) Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I/Istc Ove Ptpv indica le perdite
termiche del generatore fotovoltaico (desunte dai
fogli di dati dei moduli), mentre tutte le altre
perdite del generatore stesso (ottiche, resistive,
caduta sui diodi, difetti di accoppiamento) sono tipicamente assunte pari
all'8%.
Nota:
Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle fotovoltaiche
Tcel, possono essere determinate da:
Ptpv = (Tcel - 25) * y /100
oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da:
Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT -
20) * I / 800] * y /100 dove:
y Coefficiente di temperatura di potenza (parametro, fornito dal costruttore,
per moduli in silicio cristallino e' tipicamente pari a 0,4 ÷ 0,5%/°C);
NOCT Temperatura nominale di lavoro della cella (parametro, fornito dal
costruttore, e' tipicamente pari a 40 ÷ 50%/°C, ma puo' arrivare a
Tamb Temperatura ambiente; nel caso di impianti in
cui una faccia del modulo sia esposta all'esterno e l'altra faccia sia esposta
all'interno di un edificio (come accade nei lucernai a tetto), la temperatura
da considerare sara' la media tra le due temperature.
Tcel e' la temperatura delle celle di un modulo fotovoltaico; puo' essere
misurata mediante un sensore termoresistivo (PT100)
attaccato sul retro del modulo.
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le
cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di
pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese
eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli
organismi di normazione citati:
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita' collegati a reti di I
e II categoria;
CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici
Parte 1:
Misura delle caratteristiche fotovoltaiche
tensione-corrente;
CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici -
Parte 2:
Prescrizione per le celle fotovoltaiche di
riferimento;
CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici -
Parte 3:
Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici
per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) -
Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in
silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e
omologazione del tipo;
CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film
sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo;
CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e
Bassa tensione;
CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici
-
moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali;
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilita' elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2:
Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di
ingresso " =
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da
apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1:
Definizioni;
CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate
di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT);
serie composta da:
CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e
apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere
installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso -
Quadri di distribuzione (ASD);
CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia
uomo-macchina, marcatura e identificazione -
Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita'
dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non
lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata CEI 20-19: Cavi
isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con
tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini;
serie composta da:
CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;
CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le
persone;
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle
strutture;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato;
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti
elettrici;
CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformita'
e relativi allegati per la legge n. 46/1990;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
Dati climatici;
CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e
l'analisi dei dati;
CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica -
Composizione, precisione e verifica;
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica
(c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21:
Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
EN 50470-1 ed EN 50470-
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica
(c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23:
Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaici
solari (PV) di alimentazione.
Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza
superiore a 3 kW e
realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento
dell'integrazione architettonica (articolo 2, comma 1, lettera b3)), in deroga
alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici
non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio
cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui
non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano
di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In
questo caso e' richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto e'
progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI
EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovra' essere supportata da certificazioni rilasciate da un
laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure
suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovra' essere
accreditato EA (European Accreditation
Agreement) o dovra' aver stabilito con EA accordi di
mutuo riconoscimento.
Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i
documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni
applicative per la connessione di impianti fotovoltaici
collegati alla rete elettrica.
Allegato 2
TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PARZIALE
INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA
(Art. 2, COMMA 1, LETTERA B2)
|Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e
|terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia
|presente una balaustra perimetrale, la quota
|massima, riferita all'asse mediano dei moduli
|fotovoltaici, deve risultare non superiore
Tipologia specifica 1|all'altezza minima della stessa balaustra.
---------------------------------------------------------------------
|Moduli fotovoltaici installati su tetti,
|coperture, facciate, balaustre o parapetti di
|edifici e fabbricati in modo complanare alla
|superficie di appoggio senza la sostituzione
|dei materiali che costituiscono le superfici
Tipologia specifica 2|d'appoggio stesse.
---------------------------------------------------------------------
|Moduli fotovoltaici installati su elementi di
|arredo urbano, barriere acustiche, pensiline,
|pergole e tettoie in modo complanare alla
|superficie di appoggio senza la sostituzione
|dei materiali che costituiscono le superfici
Tipologia specifica 3|d'appoggio stesse.
Allegato 3
TIPOLOGIE DI INTERVENTI VALIDE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRAZIONE
ARCHITETTONICA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA B3)
|Sostituzione dei materiali di rivestimento di
|tetti, coperture, facciate di edifici e
|fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la
|medesima inclinazione e funzionalita'
Tipologia specifica 1 |architettonica della superficie rivestita
---------------------------------------------------------------------
|Pensiline, pergole e tettoie in cui la
|struttura di copertura sia costituita dai
|moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di
Tipologia specifica 2 |supporto
---------------------------------------------------------------------
|Porzioni della copertura di edifici in cui i
|moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale
|trasparente o semitrasparente atto a
|permettere l'illuminamento naturale di uno o
Tipologia specifica 3 |piu' vani interni
---------------------------------------------------------------------
|Barriere acustiche in cui parte dei pannelli
|fonoassorbenti siano sostituiti da moduli
Tipologia specifica 4 |fotovoltaici
---------------------------------------------------------------------
|Elementi di illuminazione in cui la superficie
|esposta alla radiazione solare degli elementi
|riflettenti sia costituita da moduli
Tipologia specifica 5 |fotovoltaici
---------------------------------------------------------------------
|Frangisole i cui elementi strutturali siano
|costituiti dai moduli fotovoltaici e dai
Tipologia specifica 6 |relativi sistemi di supporto
---------------------------------------------------------------------
|Balaustre e parapetti in cui i moduli
|fotovoltaici sostituiscano gli elementi di
Tipologia specifica 7 |rivestimento e copertura
---------------------------------------------------------------------
|Finestre in cui i moduli fotovoltaici
|sostituiscano o integrino le superfici vetrate
Tipologia specifica 8 |delle finestre stesse
---------------------------------------------------------------------
|Persiane in cui i moduli fotovoltaici
|costituiscano gli elementi strutturali delle
Tipologia specifica 9 |persiane
---------------------------------------------------------------------
|Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie
|precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici
|costituiscano rivestimento o copertura
Tipologia specifica 10|aderente alla superficie stessa
Allegato 4
DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA
INCENTIVANTE (Art. 5, COMMA 4)
MENTAZIONE FINALE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
1. Documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in
conformita' alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico
iscritto all'albo professionale. La documentazione finale di progetto
deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno
cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso
diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a
supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della
sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale
dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo
di conversione della corrente continua in corrente alternata, la
tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei
moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia
elettrica, le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto dei
requisiti tecnici di cui all'allegato 1 al presente decreto.
3. Elenco dei moduli fotovoltaici indicante modello, marca e numero
di matricola, e dei convertitori della corrente continua in corrente
alternata, con indicazione di modello marca e numero di matricola.
4. Certificato di collaudo dell'impianto.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' autenticata,
firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta: a) la
natura del soggetto responsabile, con riferimento all'art. 3; b) la
tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova
costruzione, potenziamento, rifacimento totale; c) la conformita'
dell'impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell'art.
4; d) la tipologia dell'impianto, in relazione a quelle definite
all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2), b3), con riferimento, per le
medesime lettere b2) e b3), alle specifiche tipologie di cui agli
allegati 2 e 3, nonche', qualora ne ricorra il caso, della specifica
applicazione, con riferimento all'art. 6, comma 4; e) la data di
entrata in esercizio dell'impianto in relazione alla definizione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera g); f) se l'impianto opera o meno in
regime di scambio sul posto; g) di non incorrere in condizioni che,
ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 e 4, comportano la non
applicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cui all'art.
6 e al premio di cui all'art. 7.
6. Copia, ove ricorra il caso, della denuncia di apertura
dell'officina elettrica.