Passaggio di consegne tra amministratori
Qualora l'amministratore ritardi nel consegnare la documentazione, il condominio si può rivolgere al giudice, che con un provvedimento d'urgenza ordina la restituzione immediata dei documenti. I condomini, qualora subissero dei danni dalla non tempestiva consegna, possono costituirsi parte civile e chiederne il risarcimento. L'amministratore in quanto mandatario, infatti, non ha alcun diritto di trattenere la documentazione, neppure se, per ipotesi, fosse creditore del condominio, dato che i documenti sono privi di valore commerciale e quindi inidonei a soddisfare un credito (Tribunale di Milano sentenza, ottava sezione, n. 10586 del 12.12.1991).
PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA AMMINISTRATORI - Tribunale Milano 24 gennaio 2000, n. 646 Amministratore - Documentazione - Passaggio di consegne - Obbligo - Proponibilità del ricorso d'urgenza Sussiste il diritto della collettività ad ottenere la consegna del cessato amministratore della documentazione inerente lo svolgimento del mandato di gestione delle cose comuni e, in particolare, della documentazione relativa al personale dipendente e alla esecuzione di lavori straordinari, diritto che ben può essere fatto valere attraverso il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Napoli, ordinanza 18 luglio 2000.
In base all'art 1173 del c.c. l'amministratore di un condominio, alla cessazione del suo mandato, ha l'obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell'incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, ne può trattenerli finchè non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio,
Azione contro la mancata restituzione da parte del cessato amministratore della documentazione, può essere intrapresa ex art. 700 c.p.c.