Responsabilità per furto a causa di ponteggi
Furto in appartamento, responsabilità del danneggiato condómino se ha accettato, in sede di deliberazione lavori, la non apposizione di speciali antifurti sui ponteggi perché troppo costosi. Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.01.2013 n° 1890 ....... avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che “non v'è prova che il ponteggio fosse pericoloso” o “possedesse caratteristiche atte a agevolare l'intrusione di malintenzionati nell'appartamento dell'attore all'ottavo piano”, dall'altro, che l'odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito “espressamente alla delibera con la quale il condominio... malgrado la sollecitazione dell'impresa... decise di non installare l'impianto antifurto per il suo rilevante costo” e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso “qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l'opera di eventuali ladri” [palesemente non evita, o rende più difficile la sottrazione di preziosi la circostanza che gli stessi siano conservati in una scatola nell'armadio della camera da letto] è evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa [come pure del tutto apoditticamente si invoca] dovevano essere fatte valere dal ricorrente con il rimedio di cui all'art. 395 c.p.c. e non certamente opponendo all'accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall'altro, che come già anticipato sopra - è preclusa in questa sede di legittimità una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente (il condómino che richiedeva i danni) alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo......
Furto in appartamento e responsabilità civile dell’appaltatore e imprenditore Cassazione civile , sez. III, sentenza 10.01.2011 n° 292 Del furto in appartamento realizzato da chi vi si sia introdotto attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione risponde, ex art. 2043 cod. civ., l'imprenditore che per tali lavori si sia avvalso delle impalcature, tutte le volte in cui, violando il principio del neminem laedere, egli abbia omesso di dotarle di cautele atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, così creando colposamente un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno subito dai derubati” (nello stesso senso Cass. civ. 17 marzo 2009, n. 6435; Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. civ. 25 novembre 2005, n. 24897).
Condominio - Lavori - risarcimento dei danni - furto in appartamento - esecuzione agevolata dalla impalcatura eretta dalla impresa, incaricata dal condominio di effettuare alcuni lavori di manutenzione e di rifacimento della facciata -Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 27 maggio 2009, n. 12274) Condannata la ditta esecutrice dei lavori ..... proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano del 3 dicembre 2004 - 11 ottobre 2005 che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere dalla societa' Do. s.r.l. il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto nell'appartamento di via .... , la cui esecuzione era stata agevolata dalla impalcatura eretta dalla impresa, incaricata dal condominio di effettuare alcuni lavori di manutenzione e di rifacimento della facciata.....
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 17 marzo 2009, n. 6435. .....Ponteggio metallico a ridosso della facciata dell'edificio condominiale - obbligo di vigilanza o custodia da parte del condominio:
Nel caso di specie, gli originari attori avevano dedotto che il Condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (essendo stata l'impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l'inviolabilità degli appartamenti) e che il Condominio aveva, tra l'altro, omesso di fornire l'indicazione della ditta appaltatrice, cosi' impedendone di fatto la chiamata in causa da parte degli attori. Appare, pertanto, carente di idonea motivazione l'affermata esclusione di qualsiasi responsabilità del Condominio con la osservazione che la installazione ed il mantenimento del ponteggio erano stati effettuati da parte di altro soggetto. In particolare i giudici di appello hanno omesso qualsiasi considerazione in ordine ai poteri dell'appaltante e dell'appaltatore, finendo - senza adeguata motivazione - per escludere la sussistenza di qualsiasi obbligo di sorveglianza dello stesso nei confronti della attivita' svolta dall'appaltatore.....Con riguardo al danno
derivante per il furto consumato da persone introdottesi in un appartamento
avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di ristrutturazione dello
stabile, deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043 CC
dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi ove trascurando le
più elementari norme di diligenza e di perizia è così la doverosa adozione di
cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle dette impalcature e violando il
principio, pertanto, del "neminem laedere", abbia colposamente creato un agevole
accesso ai ladri ponendo in essere le condizioni per il verificarsi del danno
(Cass. 5840/91).
Altra sentenza in contrasto con l'orientamento ....
Il
condominio non risponde per il furto avvenuto nell'appartamento di un inquilino
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 18/10/2005, n. 20133
Per l’individuazione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento non basta far
riferimento al principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., ma è necessaria
una norma di legge che lo preveda espressamente ovvero l’esistenza di
particolari rapporti giuridici o una data situazione in ragione della quale il
soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto
altrui.
La Corte ricorda di aver avuto modo già in altre occasioni di affermare che, nel
caso in cui una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di
ladri che vi si sono introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi
lasciate incustodite, il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto
civilmente corresponsabile del furto: la sua responsabilità non può essere
ritenuta per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (poiché tali
attività danno luogo a responsabilità solo se il danno si sia prodotto durante
il loro espletamento), né per cose in custodia ex art. 2051 c.c. (poiché le cose
in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano cagionati
dall’attività illecita di terzi), né per omissione di cautele ex art. 2043 c.c.,
poiché tale responsabilità sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico
obbligo di fare.