Prescrizione quinquennale dei crediti condominiali
Il ricorrente
denunzia poi, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2948 n. 4 e 1130 c.c., per avere la corte di appello ritenuto, ai fini
dell'applicazione della prescrizione, che le spese occorrenti per il godimento e
la conservazione delle parti comuni dell'edificio condominiale rientrassero
nella categoria dei contributi fissi e periodici dovuti da alcune categorie di
cittadini ad enti privati od organismi statali o parastatali, senza considerare
che invece il condominio non ha poteri impositivi e non è creditore di
versamenti fissi e periodici, essendo l'amministratore solo un mandatario
addetto alla riscossione di crediti che sono degli stessi condomini.
Anche questo motivo va rigettato, in quanto infondato. Correttamente,
infatti, la corte di appello ha ritenuto che i pagamenti periodici, relativi
alle spese fisse per la pulizia ed ordinaria manutenzione del fabbricato
condominiale rientrassero tra quelli soggetti alla prescrizione quinquennale
di cui all'art. 2948 c.c., a nulla rilevando che l'amministratore si ponga
come una sorta di delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali
quote, poiché il pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e
proprio debito del singolo condomino nei confronti della collettività di tutti i
condomini costituente il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica,
è comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di
singoli condomini dissenzienti ma minoritari. Cassazione civile 12596/02
confermato da Cassazione sentenza n. 4489/2014
i crediti in generale si prescrivono in
cinque anni così come prescrive l'art. 2948 del C.C.
Nel condominio abbiamo assistito a pronunce diverse, in una sentenza è stato
esposto questo preciso concetto: "Non si può
parlare di “prescrizione” del credito che come si è detto si è rinnovato
annualmente essendo a ciò sufficienti le comunicazioni fatte dall’amministratore
ai singoli condomini."
http://www.pisagiustizia.it/giudpace/sanzo16.htm
Sulla decorrenza invece non ci sono dubbi, decorre nel momento in cui
l'assemblea delibera la ripartizione delle spese (di solito all'approvazione del
preventivo di spesa):
Cass. 05/11/92 - n. 11981 - Spese
L'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire
alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio,
qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l'approvazione del
rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, n. 3, c.c.,
sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di
ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei
confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione
della ripartizione delle spese e non dall'esercizio di bilancio.