Impianti termici alimentati da combustibili liquidi: regole di prevenzione incendi
Decreto Ministero 28.04.2005, G.U. 20.05.2005
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 aprile 2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20-5-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina
delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a
pagamento;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante: «Provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli
impianti termici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970,
n. 1391, di approvazione del regolamento di esecuzione della legge
13 luglio 1966, n. 615;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37, recante l'approvazione del regolamento concernente i
procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per gli impianti termici alimentati da combustibili
liquidi;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica
complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore e'
assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle
precedenti disposizioni), alimentati da combustibili liquidi:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o
vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione gli impianti realizzati
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione
industriale e gli inceneritori.
3. Non sono oggetto del presente decreto le attrezzature a pressione
e gli insiemi disciplinati dal decreto legislativo, 25 febbraio
2000, n. 93 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000), di
attuazione della direttiva 97/23/CE.
4. Piu' apparecchi termici installati nello stesso locale o in
locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte
di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle
portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola
unita' immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo
della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi
domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli
apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori
individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno e le
lavabiancheria.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti
di nuova realizzazione.
Art. 2.
Disposizioni per gli impianti esistenti
1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW
(convenzionalmente tale valore e' assunto corrispondente al valore
di 100.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni), purche'
approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non e'
richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata
termica, purche' non superiore al 20% di quella gia' approvata od
autorizzata e purche' realizzata una sola volta. In ogni caso
successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti
di cui sopra richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente
decreto.
2. Gli impianti esistenti in possesso del nullaosta provvisorio di
cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984),
sono adeguati alle presenti disposizioni entro tre anni dall'entrata
in vigore del presente decreto con l'esclusione dei requisiti di
ubicazione, di accesso e di aerazione dei locali per i quali puo'
essere applicata la previgente normativa.
3. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW,
purche' realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e'
richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata
termica tale da non comportare il superamento di 116 kW.
Art. 3.
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di
raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli
impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:
evitare la fuoriuscita accidentale di combustibile;
evitare, nel caso di fuoriuscita accidentale di combustibile,
spandimenti in locali diversi da quello di installazione;
limitare, in caso di incendio, danni alle persone;
limitare, in caso di incendio, danni ai locali vicini a quelli
contenenti gli impianti;
consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 4.
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati al
precedente art. 3, e' approvata la regola tecnica di prevenzione
incendi allegata al presente decreto.
Art. 5.
Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi
1. Ai fini della salvaguardia della sicurezza antincendio, gli
apparecchi e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e
controllo, sono costruiti secondo la legislazione vigente e le norme
di buona tecnica.
Art. 6.
Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari
dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o
regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire
un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio,
equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione,
possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno, fatto salvo
quanto previsto all'art. 2 per gli impianti esistenti.
Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 aprile 2005
Il Ministro: Pisanu
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI LIQUIDI
TITOLO I
Generalita'
1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto
ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12
dicembre 1983). Inoltre, si definisce:
a) apparecchio: l'insieme costituito da un generatore di calore e
relativo/i bruciatore/i;
b) camino: condotto subverticale avente lo scopo di disperdere, a
conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione,
realizzato con materiali incombustibili, impermeabili ai gas,
resistenti ai fumi ed al calore e tali, in ogni caso, da garantire
che la temperatura della superficie esterna non costituisca elemento
di pericolo per gli ambienti e le strutture attraversate;
c) canale da fumo: condotto di raccordo posto tra l'uscita dei fumi
dall'apparecchio ed il camino, rispondente ai medesimi requisiti
costruttivi previsti per il camino;
d) capacita' di un serbatoio: volume geometrico interno del
serbatoio;
e) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata
e/o per la ripresa dell'aria dagli ambienti serviti e/o dell'aria
esterna da un generatore d'aria calda;
f) condotte di adduzione del combustibile liquido: insieme di
tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori uniti
fra loro per la distribuzione del combustibile liquido;
g) combustibile liquido: combustibile derivato dal petrolio (olio
combustibile o gasolio) o di origine vegetale;
h) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato
al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una
camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello
scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria
e' mantenuto da uno o piu' ventilatori;
i) impianto termico: complesso comprendente: le condotte di
adduzione del combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali
accessori destinati alla produzione di calore;
j) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in
adiacenza all'edificio servito, purche' strutturalmente separato e
privo di pareti comuni;
k) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio e' a quota
non inferiore a quello del piano di riferimento;
l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di
copertura e' a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di
riferimento;
m) locale seminterrato: locale che non e' definibile fuori terra ne'
interrato;
n) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di
ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito
da una unita' monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante,
dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto,
dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai
dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione e
controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi;
o) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di
ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito
da una unita' termica e da un circuito di condotte radianti per la
distribuzione del calore stesso. L'unita' termica e' composta da un
bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di
combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione
fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato
differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva
a riarmo manuale. Le condotte radianti, la cui temperatura
superficiale massima deve essere minore di 300 °C, devono essere
realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate
termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a
tenuta ed esercite costantemente in depressione; tali condotte sono
parte integrante dell'apparecchio;
p) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o
dello spazio scoperto sul quale e' attestata la parete nella quale
sono realizzate le aperture di aerazione;
q) portata termica: quantita' di energia termica assorbita
nell'unita' di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore,
espressa in kiloWatt (kW);
r) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del combustibile
liquido;
s) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento
automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle
condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione
antincendio per un tempo prestabilito.
1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi.
1. Gli apparecchi possono essere installati:
all'aperto;
in locali esterni;
in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti
nella volumetria del fabbricato servito;
in serre.
2. Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale
da non essere esposti ad urti o manomissioni.
1.2.1 Disposizioni comuni.
1. Nel caso in cui l'asse del bruciatore e' ubicato a quota maggiore
della generatrice superiore del serbatoio non e' necessario
prevedere bacini di contenimento o soglie rialzate.
TITOLO II
Installazione all'aperto
2.1 Disposizioni comuni.
1. Gli apparecchi installati all'aperto, in luogo avente le
caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale
tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti
atmosferici, secondo quanto stabilito dal costruttore.
2. E' ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio
servito alle seguenti condizioni: la parete deve possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere
realizzata con materiale incombustibile.
3. Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali
requisiti:
gli apparecchi devono distare almeno 0,6 m dalle pareti degli
edifici, oppure, deve essere interposta una struttura avente
caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di
almeno 0,5 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed
1 m superiormente.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota
maggiore rispetto all'asse del bruciatore, deve essere previsto un
idoneo bacino di contenimento avente altezza minima pari a 0,20 m e
realizzato in modo tale da evitare l'accumulo delle acque
meteoriche.
2.2 Disposizioni particolari.
2.2.1 Limitazioni per i generatori di aria calda installati
all'aperto.
1. Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico
spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, deve essere installata sulla condotta dell'aria calda
all'esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di
caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo
termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione
incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o i materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di
gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o
esplosioni, non e' permesso il ricircolo dell'aria. Le condotte
aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.
2.2.2 Tubi e nastri radianti installati all'aperto.
1. E' ammessa l'installazione di tubi e nastri con la parte radiante
posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di
fuori di questi, purche' la parete attraversata sia realizzata in
materiale incombustibile per almeno 1 m dall'elemento radiante. Per
la parte installata all'interno si applica quanto disposto al punto
4.6 per i moduli a tubi radianti e al punto 4.7 per i nastri
radianti.
TITOLO III
Installazione in locali esterni
1. I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali incombustibili. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV
Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali
inseriti nella volumetria del fabbricato servito
4.1 Disposizioni comuni.
4.1.1 Ubicazione.
1. Gli impianti termici possono essere installati in un qualsiasi
locale del fabbricato che abbia almeno una parete, di lunghezza non
inferiore al 15% del perimetro, confinante con spazio scoperto o
strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati,
con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non
inferiore a quella richiesta per l'aerazione, larga almeno 0,6 m ed
attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.
4.1.2 Aperture di aerazione.
1. I locali devono essere dotati di una o piu' aperture permanenti
di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1; e'
consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati
metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga
ridotta la superficie netta di aerazione. Ai fini della
realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura e'
considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e
di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del
locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2, e al 20% negli
altri casi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per l'esecuzione
della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento
atmosferico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1970, n. 1391 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8
marzo 1971), le superfici libere minime, in funzione della portata
termica complessiva, non devono essere inferiori a quanto di seguito
riportato («Q» esprime la portata termica, in kW, e «S» la
superficie, in cm2):
a) locali fuori terra: S >= Q x 6;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di
riferimento: S >= Q x 9;
c) locali interrati, a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano
di riferimento: S >= Q x 12 con un minimo di 3.000 cm2.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta
inferiore a 100 cm2.
3. Alle serre si applica quanto previsto al successivo Titolo V.
4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
1. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le
pareti verticali e orizzontali del locale, nonche' le distanze fra
gli apparecchi installati nello stesso locale, devono permettere
l'accessibilita' agli organi di regolazione, sicurezza e controllo
nonche' la manutenzione ordinaria secondo quanto prescritto dal
costruttore dell'apparecchio.
4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di
edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda,
acqua surriscaldata e/o vapore.
1. I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti
termici.
4.2.1 Caratteristiche costruttive.
1. I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri
usi devono costituire compartimento antincendio.
2. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al
fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti
non inferiori a REI 120. Nel caso di apparecchi di portata termica
complessiva inferiore a 116 kW e' ammesso che tali caratteristiche
siano ridotte a R 60 e REI 60. Le strutture devono essere realizzate
con materiali incombustili.
3. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.1.3 ed al
successivo punto 4.2.3, l'altezza del locale di installazione deve
rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata
termica complessiva:
non superiore a 116 kW: 2,00 m;
superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;
superiore a 350 kW: 2,50 m.
4. Qualora la generatrice superiore del serbatoio si trovi a quota
maggiore rispetto all'asse del bruciatore, la soglia del locale deve
essere rialzata di almeno 0,20 m rispetto al pavimento. Inoltre il
pavimento ed una fascia di almeno 0,20 m di altezza delle pareti
perimetrali, devono essere resi impermeabili al combustibile
utilizzato in modo che si possa determinare un bacino di
contenimento in caso di fuoriuscita accidentale di combustibile.
4.2.2 Aperture di aerazione.
1. La superficie di aerazione, calcolata e realizzata secondo le
modalita' riportate al punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso
inferiore a 2.500 cm2 .
4.2.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.
1. Lungo il perimetro dell'apparecchio e' consentito il passaggio
dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni
dell'acqua, del combustibile, del vapore e dei cavi elettrici a
servizio dell'apparecchio.
2. E' consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per
tale tipo di installazione.
3. E' consentito che piu' apparecchi termici a pavimento o a parete,
previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra
loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i
dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente
raggiungibili.
4.2.4 Accesso.
1. L'accesso puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
2. L'accesso dall'interno puo' avvenire solo tramite disimpegno
avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW:
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
superficie in pianta netta minima di 2 m2;
resistenza al fuoco delle strutture e delle porte REI 60;
aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non
inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete attestata su spazio
scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine. Nel
caso in cui l'aerazione non sia realizzabile come sopra specificato
e' consentito l'utilizzo di un condotto in materiale incombustibile
di sezione non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di sopra della
copertura dell'edificio.
3. Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati
destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme,
attivita' comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94
(per edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m)
dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) o soggetti ad affollamento
superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente
dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non
inferiore a 0,9 m.
4.2.4.1 Porte.
1. Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
avere altezza minima di 2 m e larghezza minima di 0,8 m;
essere munite di dispositivo di autochiusura. Inoltre:
a) per impianti con portata termica complessiva non superiore a 116
kW:
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI
30;
b) per impianti con portata termica complessiva superiore a 116 kW:
essere apribili verso l'esterno;
possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI
60.
2. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica
o privata scoperta, o da intercapedine antincendio non e' richiesto
il requisito della resistenza al fuoco, purche' siano realizzate in
materiale incombustibile.
4.3 Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori
artigiani e sterilizzazione.
1. Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi
esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le
lavorazioni.
4.3.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al
fuoco non inferiori a R 60, quelle di separazione da altri ambienti
non inferiori a REI 60. Per portate termiche complessive fino a 116
kW, sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco R/REI 30.
4.3.2. Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso puo' avvenire:
direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m
realizzata in materiale incombustibile;
da locali attigui, purche' pertinenti l'attivita' stessa, tramite
porte larghe almeno 0,8 m, di resistenza al fuoco non inferiore a
REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo
normalmente aperto purche' asservito ad un sistema di rivelazione
incendi.
4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie.
1. I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto
4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.
4.4.1 Caratteristiche costruttive.
1. Le strutture portanti devono possedere requisiti di resistenza al
fuoco non inferiori a R 120, quelle di separazione da altri ambienti
non inferiori a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva
fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
4.4.2. Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso puo' avvenire:
direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,8 m
realizzata in materiale incombustibile;
dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,8 m, di
resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 per portate termiche
superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo
di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purche' asservito
ad un sistema di rivelazione incendi.
2. E' consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti
l'attivita' servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non
aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo,
con i quali la comunicazione puo' avvenire esclusivamente tramite
disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.4, comma
2, lettera b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione
di pasti.
1. L'installazione di apparecchi di cottura e' consentita, negli
stessi locali di consumazione pasti, alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere corredati di un efficace
sistema di evacuazione dei fumi e dei vapori di cottura (p.e.: cappa
aspirante);
b) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in
materiale incombustibile e dotati di filtri per grassi e di
dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
c) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attivita'
servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di
autochiusura;
d) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento
previsto, deve essere servito da vie di esodo ed uscite, tali da
consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in
caso di emergenza.
4.5 Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio
diretto.
4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori.
1. I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti
richiesti al punto 4.2. E' tuttavia ammesso che i locali comunichino
con gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche,
che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di
gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad incendi e/o
esplosioni, non e' permesso il ricircolo dell'aria;
l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che
consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco,
l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente
dall'apparecchio;
l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare
automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attivita'.
1. E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad
incendi e/o esplosioni.
4.5.2.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le pareti alle quali sono addossati, eventualmente, gli
apparecchi devono possedere caratteristiche almeno REI 30 ed essere
realizzate in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di
comportamento al fuoco, devono essere rispettate le seguenti
distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una
struttura di schermo, avente caratteristiche non inferiori a REI 120
e dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio.
4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi.
1. La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria
calda, del canale da fumo e del camino da eventuali materiali
combustibili in deposito deve essere tale da impedire il
raggiungimento, sulla superficie di detti materiali, di temperature
pericolose per lo sviluppo di incendi e/o alterazioni o reazioni
chimiche e, in ogni caso, non inferiore a 4 m. Tale limitazione non
si applica agli apparecchi posti ad un'altezza non inferiore a 2,5 m
dal pavimento per i quali sono sufficienti distanze minime pari a
1,5 m.
2. Gli apparecchi installati a pavimento od ad una altezza inferiore
a 2,5 m, devono essere protetti da una recinzione metallica fissa di
altezza non inferiore a 1,5 m, distante almeno 0,6 m
dall'apparecchio e comunque posta in modo da consentire le
operazioni di manutenzione e di controllo.
4.5.3. Condotte aerotermiche.
1. Le condotte devono essere realizzate in conformita' a quanto
previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale
n. 86 del 12 aprile 2003) recante: «Requisiti di reazione al fuoco
dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
aria degli impianti di condizionamento e ventilazione».
2. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle
condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza
tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
3. Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano
spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le
lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di
esplosione e/o incendio. L'attraversamento dei sopra richiamati
locali puo' tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture
che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla
classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI
30.
4. Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano
compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza
dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al
fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata
automaticamente e direttamente da:
rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli
apparecchi siano a servizio di piu' di un compartimento antincendio
e si effettui il ricircolo dell'aria;
dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza delle
serrande stesse, negli altri casi.
5. L'intervento della serranda deve determinare automaticamente lo
spegnimento del bruciatore.
4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti.
1. E' vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico
spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4
persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei
materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la
formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo ad
incendi e/o esplosioni.
4.6.1 Caratteristiche dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati
i bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate
in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di
comportamento al fuoco, l'installazione deve avvenire nel rispetto
delle seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una
struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente
dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della
proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a
quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.
4.6.2 Disposizione dei moduli all'interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali
materiali combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve
essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose
ed in ogni caso non inferiore a 4 m.
2. Il circuito radiante deve essere installato in modo da garantire,
sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal
costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e
orizzontali alle quali e' addossato il circuito medesimo non superi
i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee
schermature di protezione.
4.7. Locali di installazione di nastri radianti.
1. I nastri radianti devono essere installati rispettando una
distanza minima di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo
inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.
2. Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi, e' in ogni caso vietata l'installazione dei
suddetti apparecchi:
all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
in locali soggetti a densita' di affollamento maggiore di 0,4
persone/m2;
in locali interrati;
in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in
deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di
gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o
esplosioni.
3. Negli impianti sportivi e nei locali soggetti ad affollamento con
densita' maggiore di 0,1 persone/m2, e' ammessa l'installazione di
nastri radianti, a condizione che l'unita' termica sia posizionata
all'aperto.
4.7.1 Caratteristiche dei locali.
4.7.1.1 Unita' termica posizionata all'aperto.
1. L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al
punto 2.1.
4.7.1.2 Unita' termica posizionata all'interno dei locali.
1. Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate
le unita' termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza
al fuoco almeno R/REI 30 e realizzate in materiale incombustibile.
2. Qualora non siano soddisfatti i suddetti requisiti di
comportamento al fuoco, l'installazione all'interno deve avvenire
nel rispetto delle seguenti distanze:
0,60 m tra l'involucro dell'unita' termica e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'unita' termica ed il soffitto.
3. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una
struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente
dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della
proiezione retta dell'unita' termica lateralmente, e 1,0 m rispetto
a quelle della proiezione retta dell'unita' termica superiormente.
4.7.2 Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali.
1. La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed
eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da
impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla
superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali
incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di
1,5 m.
2. Le condotte radianti devono essere installate in modo da
garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal
costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e
orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non
superi i 50° C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di
idonee schermature di protezione.
4.7.3 Aperture di aerazione.
1. Qualora l'unita' termica sia installata all'interno dei locali,
deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di
sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.
2. La medesima superficie permanente di aerazione deve essere
prevista nel caso di installazione dell'unita termica all'aperto,
qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le
condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte
radianti, sia minore di 150.
TITOLO V
Installazione di apparecchi all'interno di serre
1. L'installazione di apparecchi all'interno di serre deve
avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici
combustibili:
0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
2. Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una
struttura di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120
e dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta
dell'apparecchio.
3. L'aerazione deve essere assicurata da almeno un'apertura di
superficie non inferiore a 100 cm2.
TITOLO VI
Deposito di combustibile liquido
6.1 Ubicazione.
1. Il deposito, costituito da uno o piu' serbatoi, puo' essere
ubicato all'esterno o all'interno dell'edificio nel quale e'
installato l'impianto termico o all'interno di serre.
2. Nel caso di deposito ubicato all'esterno, i serbatoi possono
essere interrati sotto cortile, giardino o strada oppure installati
a vista in apposito e distinto locale oppure all'aperto.
3. Nel caso di deposito ubicato all'interno dell'edificio, i
serbatoi possono essere interrati sotto pavimento, oppure installati
a vista, in locali aventi caratteristiche di ubicazione di cui al
punto 4.1.1.
4. I locali devono essere destinati esclusivamente a deposito di
combustibile liquido a servizio dell'impianto.
6.2 Capacita'.
1. La capacita' di ciascun serbatoio non deve essere maggiore di 25
m3.
2. In relazione all'ubicazione dei serbatoi la capacita' complessiva
del deposito deve osservare i seguenti limiti:
a) 100 m3, per serbatoi ubicati all'esterno del fabbricato;
b) 50 m3, per serbatoi interrati all'interno del fabbricato;
c) 25 m3, per serbatoi installati a vista all'interno del
fabbricato.
6.3 Modalita' di installazione.
1. I serbatoi devono essere saldamente ancorati al terreno. In base
alle modalita' di installazione dei serbatoi si distinguono le
seguenti tipologie di deposito:
A) deposito all'esterno con serbatoi interrati:
i serbatoi devono essere installati in modo tale da non essere
danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano
di calpestio;
B1) deposito con serbatoi fuori terra in apposito locale esterno:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale realizzato in
materiale incombustibile, posizionati ad una distanza reciproca
nonche' dalle pareti verticali ed orizzontali del locale, tale da
garantire l'accessibilita' per le operazioni di manutenzione ed
ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la soglia
interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino di
contenimento impermeabile, di volume non inferiore alla meta' della
capacita' complessiva dei serbatoi;
B2) deposito all'aperto con serbatoi fuori terra:
i serbatoi devono essere dotati di tettoia di protezione dagli
agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile e di
bacino di contenimento impermeabile realizzato in muratura, cemento
armato, o altro materiale idoneo allo scopo, avente capacita' pari
ad almeno un quarto della capacita' complessiva dei serbatoi. E'
vietata l'installazione su rampe carrabili e su terrazze;
C) deposito con serbatoi interrati all'interno di un edificio:
le pareti ed i solai del locale devono presentare caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno REI 90;
D) deposito con serbatoi fuori terra all'interno di un edificio:
i serbatoi devono essere installati in apposito locale avente
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120, su apposite
selle di resistenza al fuoco R 120, posizionati ad una distanza
reciproca nonche' dalle pareti verticali ed orizzontali del locale,
tale da garantire l'accessibilita' per le operazioni di manutenzione
ed ispezione. La porta di accesso deve avere, in ogni caso, la
soglia interna sopraelevata, onde il locale possa costituire bacino
di contenimento impermeabile, di volume almeno pari alla capacita'
complessiva dei serbatoi;
E) deposito all'interno di serre:
i depositi possono essere ubicati all'interno di serre secondo le
seguenti modalita':
in serbatoi interrati, installati in modo tale da non essere
danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano
di calpestio;
in serbatoi ricoperti di terra (tumulati);
in serbatoi fuori terra su apposite selle; in questo caso, se le
serre sono realizzate in materiale combustibile, devono osservarsi
le seguenti distanze minime:
0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;
1,00 m tra il perimetro del serbatoio e il soffitto della serra.
Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una
struttura di schermo avente caratteristiche non inferiori a REI 120
e dimensioni superiori di almeno 0,5 m della proiezione retta del
serbatoio.
La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del generatore
deve essere non inferiore a 5 m; deve essere inoltre previsto un
bacino di contenimento di capacita' non inferiore ad un quarto del
volume dei serbatoi.
Per depositi installati all'esterno delle serre si applicano le
prescrizioni di cui ai punti A), B1) E B2) in funzione delle
modalita' di installazione previste.
6.4 Accesso e comunicazioni.
1. L'accesso al locale deposito puo' avvenire dall'esterno da:
spazio scoperto;
strada pubblica o privata scoperta;
porticati;
intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall'interno tramite disimpegno avente le caratteristiche
indicate al punto 4.2.4, comma 2, lettera b).
2. E' consentito utilizzare lo stesso disimpegno per accedere al
locale di installazione dell'impianto termico ed al locale deposito.
3. I locali, all'interno di un edificio, adibiti a deposito possono
comunicare tra loro esclusivamente a mezzo di porte REI 90 provviste
di dispositivo di autochiusura.
4. Non e' consentito che il locale adibito a deposito abbia aperture
di comunicazione dirette con locali destinati ad altro uso.
6.5 Aperture di aerazione.
1. Il locale deposito deve essere dotato di una o piu' aperture
permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto
4.1.1. Nei comuni nei quali non si applicano le prescrizioni del
regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615,
contro l'inquinamento atmosferico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, la superficie
di aerazione non deve essere inferiore ad 1/30 della superficie in
pianta del locale; e' consentita la protezione delle aperture di
aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a
condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione
prevista.
6.6 Porte.
1. Le porte del locale deposito devono avere altezza minima di 2 m,
larghezza minima di 0,8 m, essere apribili verso l'esterno ed essere
munite di dispositivo di autochiusura.
2. Le porte di accesso al locale deposito devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.
3. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica
o privata scoperta, intercapedine antincendio ovvero alle porte di
accesso a locali esterni all'edificio, non e' richiesto il requisito
della resistenza al fuoco, purche' siano in materiale
incombustibile.
6.7 Caratteristiche dei serbatoi.
1. I requisiti tecnici per la costruzione, la posa in opera e
l'esercizio dei serbatoi, sia fuori terra che interrati, devono
essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni
vigenti in materia.
2. I serbatoi devono presentare idonea protezione contro la
corrosione e devono essere muniti di:
a) tubo di carico fissato stabilmente al serbatoio ed avente
l'estremita' libera, a chiusura ermetica, posta in chiusino
interrato o in una nicchia nel muro dell'edificio e comunque ubicato
in modo da evitare che il combustibile, in caso di spargimento,
invada locali o zone sottostanti;
b) tubo di sfiato dei vapori avente diametro interno pari alla meta'
del diametro del tubo di carico e comunque non inferiore a 25 mm,
sfociante all'esterno delle costruzioni ad un'altezza non inferiore
a 2,5 m dal piano praticabile esterno ed a distanza non inferiore a
1,5 m da finestre e porte; l'estremita' del tubo deve essere
protetta con sistema antifiamma;
c) dispositivo di sovrappieno atto ad interrompere, in fase di
carico, il flusso del combustibile quando si raggiunge il 90% della
capacita' geometrica del serbatoio;
d) idonea messa a terra;
e) targa di identificazione inamovibile e visibile anche a serbatoio
interrato indicante:
il nome e l'indirizzo del costruttore;
l'anno di costruzione;
la capacita', il materiale e lo spessore del serbatoio.
TITOLO VII
Disposizioni complementari
7.1 Dispositivi accessori.
Devono essere adottate tubazioni, dispostitivi di preriscaldamento e
di accensione del combustibile conformi all'utilizzo previsto e che
garantiscano il rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio
riportati all'art. 3.
La tubazione di adduzione del combustibile liquido al bruciatore
deve essere munita di:
un dispositivo automatico di intercettazione che consenta il
passaggio del combustibile soltanto durante il funzionamento del
bruciatore stesso;
un organo di intercettazione a chiusura rapida e comandabile a
distanza dall'esterno del locale serbatoio e del locale ove e'
installato il bruciatore.
7.2 Impianto elettrico.
1. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformita' alla
legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo
1968), e tale conformita' deve essere attestata secondo le procedure
previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59
del 12 marzo 1990), e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'interruttore generale a servizio dei locali di cui ai punti 4.2
e 6.1 deve essere installato all'esterno dei locali stessi, in
posizione segnalata e facilmente accessibile. Negli altri casi deve
essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore, in posizione
segnalata e facilmente raggiungibile e accessibile.
7.3 Mezzi di estinzione degli incendi.
1. In prossimita' di ciascun apparecchio e/o serbatoio fuori terra,
deve essere installato, in posizione segnalata e facilmente
raggiungibile, un estintore portatile avente carica nominale non
minore di 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A - 113B.
2. Gli impianti termici con portata termica complessiva installata
superiore a 1160 kW devono essere protetti da un estintore
carrellato a polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e
capacita' estinguente pari a A-B1.
7.4 Segnaletica di sicurezza.
1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
156 del 23 settembre 1996) e deve richiamare l'attenzione sui
divieti e sulle limitazioni imposti nonche' segnalare la posizione
della valvola esterna di intercettazione e dell'interruttore
elettrico generale.
E' quanto prevede il decreto 28 aprile 2005 del Ministro dell'Interno, che si applica a:
Il provvedimento stabilisce che, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, dei beni e dei soccorritori, gli impianti dovranno essere realizzati in modo da: