Agevolazioni ''prima casa'': chiarimenti sulla corretta applicazione del regime
CTR Lazio - sentenza 557/14/2011 : il contribuente non perde i benefici fiscali di cui ha fruito per l'acquisto della prima casa anche se non si trasferisce nell'immobile perché è affittato e l'inquilino non lo libera. Il caso parte dal ricorso presentato da un contribuente contro il quale l'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione negandogli l'agevolazione fiscale e recuperando il tributo versato in misura ridotta al momento della stipula dell'atto notarile con la motivazione che il contribuente non aveva trasferito la sua dimora nell’immobile acquistato entro 18 mesi dalla data di acquisto. Ad avviso dei giudici “il beneficio fiscale non può essere negato perché il contribuente non ha adempiuto alla condizione contestata dal fisco per causa di forza maggiore, dando anche conto della sua volontà di adibire l'immobile a propria abitazione attivandosi, con una causa civile, al fine di ottenere lo scioglimento del contratto di locazione”.
Con l'ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100,
Cassazione 9.949/2008: In contrasto con la circolare dell'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte, così come stabilito dalla Commissione Tributaria di Firenze, ha indicato che per godere del diritto di usufruire dell’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, il requisito della residenza è un requisito necessario che non può essere sostituito da situazioni sostanzialmente analoghe, come la circostanza indicata precedentemente di vivere nel Comune dove l'immobile è ubicato.
“il tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 2, D.L. n. 12/1985, in tema di agevolazioni per l’acquisto della c.d. prima casa induce a ritenere insufficiente la circostanza che l’acquirente abbia trasferito la propria residenza nell’immobile compravenduto laddove detta modificazione non sia recepita presso l’ufficio dell’anagrafe. Conseguentemente, è irrilevante alla data dell’acquisto la residenza di fatto difforme da quella fatta constare dall’esame delle iscrizioni all’anagrafe della popolazione residente”.
FRAZIONAMENTO DELLA PRIMA CASA E TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE Non è tassabile la plusvalenza realizzata nella compravendita di immobili, quando questi siano il risultato di un frazionamento. Questo in sintesi il contenuto della Risoluzione della Agenzia delle Entrate 30 maggio 2008, numero 219, secondo cui: “la vendita delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell’appartamento non determina plusvalenza tassabile, sempreché lo stesso sia stato destinato ad abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorrente tra la data di acquisto dell’immobile, successivamente frazionato, e la data di vendita di entrambi gli appartamenti risultanti dal frazionamento ovvero le date delle singole cessioni, se effettuate separatamente”. L’Agenzia delle Entrate ha anche puntualizzato che la plusvalenza realizzata mediante vendita di due appartamenti e di una mansarda, costruiti previo permesso di sopraelevazione concorre alla formazione della base imponibile Irpef.
Cassazione sentenza n. 28880/2008: In caso di vendita dell'abitazione acquistata con i benefici prima casa anteriormente al compimento del quinquennio, il termine triennale, previsto dall'articolo 76 del Dpr 131/1986, per l'accertamento dell'intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali decorre dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione. In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", la decadenza dal beneficio, comminata dalle discipline della materia succedutesi nel corso del tempo, nell'ipotesi di vendita dell'immobile prima del compimento di un quinquennio dall'acquisto, è stata esclusa nel caso di acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'alienazione di quello acquistato fruendo dell'agevolazione. Il termine triennale decadenziale decorre a partire dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto di cessione dell'immobile, precedentemente acquisito con i benefici prima casa.
Agenzia delle Entrate, circolare 7 giugno 2010, n. 31
Oggetto: Agevolazioni “prima casa” - chiarimenti Direzione Centrale Normativa.
INDICE
PREMESSA
1. TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE DESTINATE A SERVIZIO DI CASE DI ABITAZIONE ACQUISITE SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
1.1. Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni “prima casa”
1.2. Pertinenza di immobile acquisito allo “stato rustico” per il quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”
2. AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE ACQUISITA SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
2.1. Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”
3. ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE AGEVOLATO E SUCCESSIVO ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
3.1. Requisiti dell’immobile oggetto del riacquisto
3.2. Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale
PREMESSA
Con la presente circolare, allo scopo di eliminare
alcuni dubbi interpretativi, si forniscono chiarimenti
in ordine all’applicabilità delle agevolazioni “prima
casa”
alle fattispecie di seguito esaminate:
1. TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE DESTINATE A
SERVIZIO DI CASE DI ABITAZIONE ACQUISITE SENZA FRUIRE
DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
1.1. Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero
istituite le agevolazioni “prima casa”
Quesito: Un contribuente intende acquistare da un
costruttore un locale box da destinare a pertinenza
dell’abitazione non di lusso nella quale risiede. Tenuto
conto che per l’acquisto dell’abitazione non ha fruito
delle agevolazioni “prima casa” in quanto all’epoca
dell’acquisto (1978), la normativa vigente non
contemplava tale previsione, chiede di conoscere se
possa fruire di dette agevolazioni per l’acquisto della
pertinenza.
Risposta: In base alla disposizione recata dalla Nota
II-bis), punto 3, posta in calce all’articolo 1 della
Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, (di seguito TUR), le agevolazioni “prima casa”
spettano anche in relazione all’acquisto delle unità
immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una
per ciascuna delle predette categorie, “…che siano
destinate a pertinenza della casa di abitazione oggetto
dell'acquisto agevolato”.
Fondandosi sulla lettera della previsione normativa,
l’amministrazione finanziaria, con circolare n. 19/E del
1° marzo 2001, ha escluso, in linea di principio,
l’applicazione del beneficio nell’ipotesi di pertinenza
da destinare ad un immobile acquistato in regime
ordinario (cfr. par. 2.2.2).
Con il medesimo documento di prassi, l’amministrazione
ha, tuttavia, chiarito che le agevolazioni “prima casa”
si rendono applicabili anche quando il bene acquistato
con atto separato costituisca pertinenza di una casa di
abitazione ceduta da una impresa costruttrice, senza
l’applicazione della specifica aliquota Iva ridotta,
prima del 22 maggio 1993 (data in cui è stata soppressa
l’applicazione dell’aliquota del 4 % prevista per tutte
le cessioni di abitazioni effettuate da costruttori ed è
stata limitata l’applicazione dell’aliquota del 4 % alle
sole ipotesi di acquisto della c.d. “prima casa” cfr.
d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 243).
La suddetta deroga trova fondamento nella considerazione
che, fino alla data del 22 maggio 1993, l’aliquota da
applicare alle cessioni di abitazioni effettuate da
costruttori (4%) coincideva con l’aliquota prevista per
l’acquisto della “prima casa”, circostanza che rendeva
superflua la richiesta di fruizione del regime
agevolato, pur sussistendo le condizioni per il
riconoscimento.
Sebbene, in via generale, la normativa di riferimento e
la prassi correlata richiedano, ai fini del
riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” alle
pertinenze, che queste ultime accedano ad un’abitazione
acquisita fruendo dei medesimi benefici, occorre
rilevare che un’interpretazione della disposizione
recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce
all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR,
strettamente aderente al tenore letterale risulterebbe
contraria all’obiettivo che il legislatore ha inteso
perseguire attraverso la previsione del regime di
favore, che può essere individuato nella volontà di
agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso e
delle sue pertinenze, in ossequio ai principi sanciti
dall’articolo 47, comma II, della Costituzione secondo
cui “la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell’abitazione…”.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la
normativa di favore prevista per la “prima casa” possa
trovare applicazione anche in relazione all’acquisto del
bene pertinenziale destinato a servizio di un’abitazione
acquisita senza fruire dei suddetti benefici in quanto
non ancora previsti dalla normativa vigente al momento
del trasferimento.
1.2. Pertinenza di immobile acquisito allo “stato
rustico” per il quale non si è fruito delle agevolazioni
“prima casa”
Quesito: Un contribuente intende acquistare un locale di
categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito)
da destinare a pertinenza dell’abitazione principale. Il
contribuente precisa di avere acquistato l’abitazione
principale allo
“stato rustico” e di non avere goduto dei suddetti
benefici, in quanto, al momento del perfezionamento del
contratto (1994) non era riconosciuta la spettanza delle
agevolazioni “prima casa” in relazione agli atti di
trasferimento di immobili non ultimati, soggetti ad
imposta di registro.
In considerazione di tale circostanza, chiede se possa
fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto
della pertinenza.
Risposta: In ossequio alla ratio della normativa in
commento, deve ritenersi ammesso il riconoscimento delle
agevolazioni “prima casa” anche sull’atto di acquisto di
pertinenze destinate ad essere asservite ad un immobile
che non ha fruito delle agevolazioni “prima casa” poiché
acquistato, da privati, allo “stato rustico”, pur
sussistendo, all’epoca dell’acquisto, le condizioni
oggettive e soggettive richieste dalla Nota II-bis),
punto 1, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa,
Parte Prima, del TUR.
Al riguardo si precisa che, mentre il DPR 26 ottobre
1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto, contempla espressamente le case di
abitazione non di lusso, ancorché non ultimate, tra
quelle che possono godere del trattamento agevolato
(Tabella A, parte seconda, n. 21), in materia di imposta
di registro non è prevista un’analoga disposizione.
L’applicazione dei benefici “prima casa” agli immobili
in corso di costruzione è stata, quindi, riconosciuta in
via interpretativa dall’amministrazione finanziaria con
la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001.
Ai fini del godimento del regime di favore in esame, si
rende però necessario che l’acquirente dichiari
nell’atto di acquisto della pertinenza di possedere, al
momento del rogito, tutti i requisiti di legge.
2. AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE ACQUISITA SENZA FRUIRE
DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
2.1. Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra
abitazione per la quale non si è fruito delle
agevolazioni “prima casa”
Quesito: Un soggetto chiede se possa usufruire delle
agevolazioni “prima casa” in relazione all’atto di
acquisto di un alloggio da accorpare ad altro immobile
già di proprietà. Il contribuente riferisce di avere
acquistato l’immobile da ampliare nel 2007 senza godere
del trattamento di favore in commento, per difetto, al
momento del rogito, delle condizioni e dei requisiti di
legge.
Risposta: Con risoluzione n. 25 del 25 febbraio 2005 e
con la circolare n. 38 del 12 agosto 2005,
l’amministrazione finanziaria, recependo il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui “le
agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi
risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che
siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a
costituire un’unica unità abitativa” (ex multis,
Cassazione Civile, sez. I, 22 gennaio 1998, n. 563;
Cassazione Civile, sez. V, 14 maggio 2007, n. 10981), ha
riconosciuto la possibilità di applicare le agevolazioni
“prima casa” all’acquisto contemporaneo di due alloggi
contigui destinati a costituire un’unica unità
abitativa.
Il beneficio è stato riconosciuto, inoltre, al
proprietario di alloggio, già acquisito con le suddette
agevolazioni, in relazione all’atto di acquisto di un
altro immobile adiacente da accorpare al primo.
Con la risoluzione n. 142 del 4 giugno 2009 è stata
estesa l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa”
all’atto di trasferimento di un immobile destinato
all’ampliamento di un’abitazione precedentemente
acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto
non previsto dalla normativa vigente ratione temporis.
Ciò premesso, e tenuto conto, altresì, della evidente
volontà del legislatore di favorire gli interventi
finalizzati al miglioramento delle condizioni di
utilizzo della prima casa, la scrivente è del parere che
l’agevolazione vada riconosciuta anche nell’ipotesi in
cui il contribuente non abbia fruito delle agevolazioni
“prima casa” per l’acquisto dell’abitazione da ampliare
non per la mancanza di una previsione normativa che
riconoscesse il trattamento di favore ma perché
risultava già titolare, al momento della stipula del
precedente atto di trasferimento, di altro immobile
acquisito con le agevolazioni “prima casa”.
L’agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro,
applicazione a condizione che i due alloggi accorpati
costituiscano un’abitazione unica rientrante nella
tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle
prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969.
Compete all’Ufficio locale la verifica, anche sulla base
delle risultanze catastali, dell’intervenuto
accorpamento degli immobili e della loro consistenza,
complessivamente considerata.
Resta inteso che, nel caso in esame, si rende comunque
necessaria la ricorrenza di tutti gli altri requisiti di
cui alla Nota II-bis), posta in calce all’articolo 1
della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, vale a dire
l’ubicazione dell’immobile nel comune in cui
l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto
la propria residenza; la dichiarazione di non essere
titolare di diritti reali su altri immobili siti nello
stesso comune; la dichiarazione di non essere titolare
di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata
con le agevolazioni “prima casa”.
Al riguardo, è opportuno precisare che nell’ipotesi di
acquisto di alloggio da accorpare ad altro contiguo, già
di proprietà, in modo da costituire un’unica unità
abitativa, la dichiarazione di non essere titolare di
diritti reali su altra casa di abitazione nel territorio
del comune, dovrà intendersi riferita ad immobili
diversi da quello da ampliare.
3. ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE
AGEVOLATO E SUCCESSIVO ACQUISTO DELL’ABITAZIONE
PRINCIPALE
3.1. Requisiti dell’immobile oggetto del riacquisto
Quesito: Un soggetto ha acquistato un’abitazione
beneficiando delle agevolazioni previste per l’acquisto
della “prima casa” ed intende procedere, prima che sia
decorso il termine quinquennale dall’acquisto agevolato,
alla rivendita dello stesso immobile ed al successivo
riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire
ad abitazione principale.
Il contribuente precisa che, successivamente al primo
acquisto agevolato, ha acquistato un secondo immobile
nello stesso comune ove è sita la nuova abitazione che
intende acquistare per non decadere dall’agevolazione.
Il contribuente chiede, pertanto, di conoscere se la
circostanza che al momento del riacquisto del nuovo
immobile da adibire ad abitazione principale, risulti
già in possesso di un immobile sito nello stesso comune,
costituisca condizione ostativa alla conservazione dei
benefici fiscali fruiti in relazione al primo immobile.
Risposta: Ai sensi della nota II –bis), comma 4,
dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al
TUR, è prevista la decadenza dal regime agevolato
previsto per l’acquisto della “prima casa” in caso “…di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli
immobili acquistati con i benefici… prima del decorso
del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto”.
In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate provvede al
recupero della “differenza fra l'imposta calcolata in
assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata”, nonché
all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30
per cento della differenza medesima. Devono, inoltre,
essere recuperate le maggiori imposte ipotecarie e
catastali, maggiorate della sanzione amministrativa del
30%.
La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, “…nel
caso in cui il contribuente, entro un anno
dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici
(prima casa), proceda all’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale”.
In base a quanto previsto dalla citata nota II-bis),
comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima,
allegata al TUR, al fine di impedire il verificarsi
dell’ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista
in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile,
occorre procedere all’acquisto di altro immobile da
adibire ad abitazione principale.
E’, quindi, indispensabile che il nuovo immobile
acquistato sia utilizzato come dimora abituale del
contribuente.
Stante la formulazione della norma, deve ritenersi che
il mantenimento delle agevolazioni non sia subordinato
alla sussistenza delle condizioni richieste dalla
lettera a), b) e c) del comma 1 della citata nota
II–bis) e cioè :
che l’immobile sia ubicato nel comune in cui
l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi
dall’acquisto la propria residenza;
che l’acquirente non sia titolare di altri diritti reali
vantati su immobili ubicati nello stesso comune;
che l’acquirente non risulti titolare in tutto il
territorio nazionale, neppure per quote e in regime di
comunione legale, di diritti di proprietà o nuda
proprietà, usufrutto uso e abitazione su un’altra casa
acquistata con le agevolazioni fiscali.
Tale interpretazione trova conferma negli orientamenti
della Corte Costituzionale che, con l’ordinanza n. 46
del 9 febbraio 2009, ha avuto modo di affermare che “…il
legislatore con il denunciato ultimo periodo del comma 4
della nota II-bis della parte prima della Tariffa
allegata al DPR n. 131 del 1986, ha inteso disciplinare
una fattispecie del tutto diversa da quella dell’accesso
alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle
agevolazioni medesime, ma un’eccezione alla regola della
decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo
dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente
nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro
immobile da adibire a propria abitazione principale..”
e, pertanto, “…non è irragionevole che il legislatore,
al fine di consentire al contribuente di evitare la
decadenza dalle suddette agevolazioni, richieda, con
riferimento all’acquisto del secondo immobile, una
condizione diversa e più restrittiva (la destinazione
della casa ad abitazione principale) rispetto a quelle
stabilite, per la concessione delle agevolazioni …”.
Con riferimento al quesito proposto deve quindi
ritenersi che non risulti ostativa alla conservazione
dell’agevolazione “prima casa”, fruita in relazione
all’acquisto del primo immobile, la circostanza che tra
il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto
infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di
altro immobile nello stesso comune in cui è situato
quello che si intende riacquistare.
Il ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b)
e c) del comma 1 della citata nota II-bis) deve essere
verificato, infatti, solo nell’ipotesi in cui il
contribuente intenda accedere, anche per il secondo
acquisto, alle agevolazioni “prima casa”.
I medesimi requisiti devono ricorrere inoltre, ai fini
dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 7
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede la
concessione di un credito d’imposta a favore dei
contribuenti che acquistano, entro un anno
dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito
dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione
“non di lusso”.
Invero, in tale ultima ipotesi il legislatore ha
subordinato espressamente la concessione del credito al
ricorrere “…delle condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131…”.
3.2. Riacquisto di immobile sito fuori del territorio
nazionale
Quesito: Un contribuente riferisce di aver acquistato
un immobile in Italia godendo del trattamento di favore
riservato agli atti di acquisto della “prima casa” e di
volerlo rivendere, entro cinque anni, in vista del
trasferimento della propria residenza principale in
Francia.
Chiede di conoscere se l’acquisto di un immobile
abitativo in Francia, entro un anno dalla vendita
dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima
casa”, consenta di evitare la decadenza dal beneficio di
cui al comma 4, della nota IIbis) all’articolo 1 della
Tariffa, parte I, allegata al TUR.
Risposta: Come ricordato, si decade dalle agevolazioni
“prima casa” nell’ipotesi
“…di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito
degli immobili acquistati con i benefici…prima del
decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto”.
La decadenza viene esclusa “…nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall’alienazione
dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa),
proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale”.
In base anche quanto precisato dalla Corte
Costituzionale nella ricordata Ordinanza n. 46 del 9
febbraio 2009, tale previsione costituisce una eccezione
alla regola della decadenza dai benefici “prima casa” in
caso di vendita infraquinquennale dell’immobile,
eccezione che può trovare applicazione solo nell’ipotesi
in cui l’immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito
ad abitazione principale del contribuente.
La riportata disposizione conferisce, infatti, primaria
rilevanza a tale requisito, la cui sussistenza deve
essere verificata ai fini della esclusione della regola
decadenziale.
Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale
condizione, deve ritenersi che anche nell’ipotesi in cui
l’immobile acquistato sia situato in uno Stato estero
non si decade dall’agevolazione, semprechè sussistano
strumenti di cooperazione amministrativa che consentono
di verificare che effettivamente l’immobile ivi
acquistato sia stato adibito a dimora abituale.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici locali.
Agenzia Entrate , circolare 12.08.2005 n° 38
Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 38 del 12.08.2005
Oggetto: Agevolazioni fiscali per l'acquisto della c.d. "prima casa" - Art. 1, Tariffa parte prima, nota II-bis), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
INDICE
PREMESSA
1 Applicabilità dell'agevolazione al cittadino italiano emigrato
all'estero
2 REQUISITI SOGGETTIVI
2.1 Coniuge in regime di comunione legale
2.2 Titolarità di nuda proprietà su altra casa di abitazione
2.3 Acquisti pro-quota di diritti reali sullo stesso immobile
2.4 Requisito della residenza
3 REQUISITI OGGETTIVI
3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle abitazioni
trasferite
3.2 Fabbricato rurale idoneo all'utilizzazione abitativa -
Applicabilità dell'agevolazione "prima casa"
3.3 Acquisto di casa di abitazione non di lusso in corso di
costruzione
3.4 Acquisto di abitazione contigua
4 NOVITA' NEL GODIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"
5 DECADENZA
5.1. Decorrenza del termine iniziale di accertamento nel caso di
immobile in corso di costruzione
5.2. Rivendita nel quinquennio e acquisto di un terreno per
edificare la propria abitazione principale
5.3. Revoca delle agevolazioni relative ad atti soggetti ad IVA
6. APPLICABILITA' DELL'AGEVOLAZIONE in caso di successione o
donazione
6.1. Successioni mortis causa
6.2. Donazioni
7. PERTINENZE
7.1. Acquisto a titolo gratuito di pertinenza successivo a quello
dell'abitazione agevolata
7.2. Cessione di terreni non graffati
8. CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
9. ATTO INTEGRATIVO
ALLEGATO N. 1 - Ministero dei Lavori Pubblici- Decreto del
02/08/1969
ALLEGATO N. 2 - D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Tariffa Parte Prima
ALLEGATO N. 3 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
ALLEGATO N. 4 - Articolo 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in
merito alla corretta applicazione dell'agevolazione cosiddetta
"prima casa". Preliminarmente si ricorda che l'agevolazione "prima
casa" consente di:
- applicare l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento in
luogo del 7 per cento;
- applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa in
luogo, rispettivamente, del 2 e dell'1 per cento.
Il regime agevolato in esame trova applicazione ai trasferimenti che
abbiano ad oggetto case di abitazione non di lusso secondo le
caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo Unico
Registro delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito Testo Unico
Registro), i cui testi sono riportati rispettivamente negli allegati
1 e 2 alla presente circolare. I requisiti di carattere soggettivo e
oggettivo dell'agevolazione in commento riguardano:
1) la tipologia dell'immobile trasferito: deve trattarsi di una casa
di abitazione avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri
di cui al D.M. 2 agosto 1969;
2) l'ubicazione dell'immobile: "l'immobile deve essere situato nel
comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui
l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o
esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in
cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che
l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano";
3) l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati
nello stesso comune: l'acquirente non può risultare titolare " ...
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel
territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare";
4) la novità nel godimento dell'agevolazione: l'acquirente non può
essere titolare " ... neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni di cui al presente articolo ..." o, in generale, con le
agevolazioni "prima casa" che si sono succedute negli anni.
La dichiarazione di voler stabilire la propria residenza (punto 2) e
le dichiarazioni di non possidenza (punto 3) devono essere rese in
atto.
In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla
norma agevolativa in commento, il regime di favore si applica alla
generalità dei soggetti, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Tale conclusione trae fondamento dall'articolo 2 del Testo Unico
Registro il quale, nell'individuare gli atti soggetti a
registrazione, non distingue tra cittadini italiani e non italiani.
L'agevolazione "prima casa" spetta anche se il bene viene acquistato
da un minore non emancipato o da altri incapaci, quali interdetti e
inabilitati, ovviamente in presenza di tutti i requisiti previsti,
compreso quello della residenza (cfr. circolare n. 1 del 2 marzo
1994, capitolo 1, par. 4, punto 5).
Il comma 4 della nota II-bis) del Testo Unico Registro, al primo
periodo stabilisce che "In caso di dichiarazione mendace, o di
trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati
con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del
termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
nonchè una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".
L'ultimo periodo del medesimo articolo precisa che "Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro
un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale".
Nel caso di alienazione dell'immobile e di acquisto, entro un anno,
di un'altra casa di abitazione in regime agevolato, l'acquirente può
inoltre fruire di un credito d'imposta fino a concorrenza
dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al
precedente acquisto (al riguardo si veda il successivo paragrafo 8).
In ogni caso l'ammontare del credito non può essere superiore
all'imposta di registro o all'IVA dovuta per l'acquisto della nuova
casa di abitazione (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001 punto
1.4).
1 Applicabilità dell'agevolazione al cittadino italiano
emigrato all'estero
Il cittadino italiano emigrato all'estero (che non ha più,
quindi, la residenza in Italia) può acquistare in regime agevolato
l'immobile, quale che sia l'ubicazione dello stesso sul territorio
nazionale.
Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano
gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile
sia acquistato come "prima casa". Con riferimento a questa
particolare fattispecie, l'agevolazione compete a condizione che
l'immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale,
senza, peraltro, che sia necessario per l'acquirente stabilire entro
diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile
acquistato (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, paragrafo
2.1.2. e circolare n. 1 del 2 marzo 1994 capitolo I, paragrafo 2,
lett. b).
In sintesi, per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere le
condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali
vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel
godimento dell'agevolazione) della nota II-bis, mentre, considerato
lo status di emigrato, non si richiede la residenza nel comune ove è
ubicato l'immobile.
La condizione di emigrato all'estero non deve necessariamente essere
documentata con certificato di iscrizione all'AIRE (anagrafe
italiana residenti all'estero), ma può essere autocertificata
dall'interessato mediante dichiarazione resa nell'atto di acquisto
ai sensi dell'articolo 46, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante
disposizioni in materia di "Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni" (v allegato n. 3).
Per tutti i contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana,
l'agevolazione, invece, spetta solo se ricorrono tutte le condizioni
di cui alla nota II bis, ed in particolare se l'acquirente abbia (o
stabilisca entro diciotto mesi) la residenza nel comune in cui è
ubicato l'immobile acquistato.
2 REQUISITI SOGGETTIVI
2.1 Coniuge in regime di comunione legale
L'articolo 159 del codice civile, così come sostituito
dall'articolo 41 della legge 19 maggio 1975, n. 151, recante
disposizioni in materia di "Riforma del diritto di famiglia" dispone
che "Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di
diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è
costituito dalla comunione dei beni ...".
La comunione dei beni, quindi, rappresenta il regime patrimoniale
ordinario della famiglia.
Costituiscono, tra l'altro, oggetto della comunione "... gli
acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali"
(art. 177, comma 1, lett. a), c.c.).
Non tutti i beni, però, rientrano nel regime della comunione.
L'articolo 179 c.c., infatti, ne elenca alcuni che restano personali
del coniuge (ad esempio, i beni di cui prima del matrimonio il
coniuge era proprietario).
La comunione di beni è un regime patrimoniale derogabile dai coniugi
con la stipulazione di una nuova convenzione (ad esempio,
separazione dei beni).
In ogni caso, l'acquisto effettuato da un solo coniuge in costanza
del regime di comunione dei beni riversa "ope legis" ed in ragione
della metà i propri effetti giuridici anche a favore dell'altro
coniuge.
Parimenti, per gli acquisiti rientranti nella ordinaria
amministrazione, si verifica l'acquisto congiunto del bene anche
qualora nell'atto di compravendita si sia costituito uno solo dei
due coniugi in regime di comunione di beni.
Nell'ipotesi in cui uno solo dei due coniugi (in regime di comunione
di beni) possegga i requisiti soggettivi per fruire
dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro prima
del matrimonio abbia acquistato un'abitazione avvalendosi di detta
agevolazione) si ritiene che il beneficio fiscale sia applicabile
nella misura del 50 per cento, ossia limitatamente alla quota
acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per
avvalersi dell'agevolazione "prima casa".
La conclusione sopra rappresentata trova conferma anche nella
pronuncia della Corte di Cassazione n. 8502 del 26 settembre 1996,
laddove si afferma che: "...un beneficio fiscale collegato a
requisiti attinenti alla persona dell'acquirente, non può essere, in
via generale, per il caso di acquisto in comproprietà, riconosciuto
o negato per l'intero in ragione della sussistenza o insussistenza
di tali requisiti con riferimento ad uno o alcuni dei compratori. In
carenza di disposizioni che espressamente stabiliscano l'unicità del
trattamento tributario (...) si deve fare riferimento all'indicata
natura della comproprietà indivisa e quindi si deve accertare per
ogni acquirente ed in relazione alla sua quota, la presenza o meno
dei presupposti dell'agevolazione."
Detto principio è stato affermato dalla Suprema Corte anche nelle
sentenze del 4 aprile 1996, n. 3159 e del 21 giugno 2001,n. 8463.
In definitiva, l'acquisto di un appartamento da adibire ad
abitazione principale da parte di un coniuge che si trovi in regime
di comunione legale comporta l'applicazione nella misura del 50 per
cento dell'agevolazione "prima casa" qualora l'altro coniuge non sia
in possesso dei requisiti necessari per fruire del predetto regime
di favore.
Se uno dei coniugi ha già fruito dell'agevolazione de qua in
relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in
regime di separazione dei beni (situazioni che permettono di
escludere la comproprietà), l'altro coniuge - quello che non ha
fruito dell'agevolazione in esame, in presenza delle condizioni
stabilite dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte
prima, del richiamato Testo Unico Registro, in relazione alla quota
a lui attribuita, può beneficiare del regime di favore per
l'acquisto in comunione legale di una casa di abitazione non di
lusso.
Si ricorda, altresì, che:
- ai fini civilistici non sussiste la necessità che entrambi i
coniugi intervengano nell'atto di trasferimento della casa di
abitazione per acquisirne la comproprietà, in quanto il coacquisto
si realizza automaticamente ex lege;
- ai fini fiscali, invece, per ottenere l'agevolazione c.d. "prima
casa" sull'intero immobile trasferito viene espressamente previsto
che entrambi i coniugi devono rendere le dichiarazioni previste alla
lettera b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili
ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento
dell'agevolazione) della nota II-bis del Testo Unico Registro.
In merito alla dichiarazione prevista dalla lettera a) della
predetta nota (ossia che "l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui
l'acquirente svolge la propria attività ...) si ritiene, in
conformità ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione
(sentenza 8 settembre 2003, n. 13085), che l'agevolazione compete,
nei limiti del 50 per cento, anche se uno solo dei coniugi abbia
reso la predetta dichiarazione.
2.2 Titolarità di nuda proprietà su altra casa di abitazione
Nel caso in cui ricorrano le altre condizioni previste dalla
legge, l'agevolazione "prima casa" compete anche all'acquirente o ai
coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra
casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova
l'immobile che viene acquistato.
Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell'immobile che,
invece, fa capo all'usufruttuario (cfr. circolare n. 1, del 2 marzo
1994, cap. 1, par. 4, punto 6).
Tuttavia, il beneficio in esame spetta solo se la nuda proprietà sia
stata acquistata senza fruire in precedenza dell'agevolazione "prima
casa", fatta salva l'ipotesi in cui il nudo proprietario acquisti
l'immobile dall'usufruttuario, al fine di riunire usufrutto e
proprietà.
2.3 Acquisti pro-quota di diritti reali sullo stesso immobile
Nel caso di acquisto reiterato di quote dello stesso immobile,
l'agevolazione tributaria si applica purché ricorrano gli altri
requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
Dal disposto del comma 1, lettera c), della nota II-bis del Testo
Unico Registro, secondo cui ai fini dell'agevolazione è necessario
che non si abbia la titolarità "neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni ...", si desume infatti che per fruire
dell'agevolazione "prima casa" non è di impedimento la circostanza
che il contribuente sia già titolare di una quota di proprietà dello
stesso immobile oggetto di agevolazione.
Ricorrendo le altre condizioni, pertanto, con riferimento alla
medesima casa di abitazione l'agevolazione spetta anche nelle
seguente ipotesi:
- acquisto di ulteriori quote di proprietà;
- acquisto della nuda proprietà da parte del titolare del diritto di
usufrutto, uso o abitazione;
- acquisto da parte del nudo proprietario del diritto di usufrutto,
uso o abitazione.
E' evidente, in questi casi, la volontà di agevolare il
conseguimento della piena proprietà o l'intero diritto di godimento
del bene (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, punto 2.2.9).
2.4 Requisito della residenza
Ai fini della corretta valutazione del requisito di residenza,
dovrà considerarsi che il cambio di residenza si considera avvenuto
nella stessa data in cui l'interessato rende al comune, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1 e 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
(regolamento anagrafico della popolazione residente) la
dichiarazione di trasferimento (cfr. circolare n. 1/1994 cap. 1, par
2, lettera b).
3 REQUISITI OGGETTIVI
3.1 Irrilevanza della classificazione catastale delle abitazioni
trasferite
Per fruire dell'agevolazione "prima casa" è necessario che la
casa di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche
di lusso secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969
(riportato nell'allegato n. 1).
Ove ricorrono effettivamente le condizioni perché la casa si
consideri "non di lusso", l'agevolazione compete, prescindendo dalla
categoria catastale con cui risulta censita in catasto.
In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione "prima
casa" non rileva la classificazione catastale dell'immobile
trasferito quanto, piuttosto, la natura lussuosa o meno dello stesso
in base ai parametri enunciati dal D.M. 2 agosto 1969.
Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza 26 marzo 1988, n.
2595), ha rilevato che i " ... simboli delle categorie non hanno la
specifica funzione di distinguere le abitazioni di lusso dalle
altre, ma soltanto di indicare una rendita catastale proporzionata
al tipo di abitazione...".
Il D.M. 2 agosto 1969 indica le caratteristiche che consentono di
qualificare "di lusso" le abitazioni.
In particolare, mentre gli articoli da 1 a 7 del predetto decreto
individuano le singole caratteristiche in presenza di ciascuna delle
quali l'abitazione è considerata di "lusso" (ad esempio: abitazioni
realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a "ville",
"parco privato" (art. 1); abitazioni unifamiliari dotate di piscina
di almeno 80 metri quadrati o campi da tennis con sottofondo drenato
di superficie non inferiore a 650 metri quadrati (art. 4); ecc.), il
successivo articolo 8, invece, considera abitazioni di lusso " ...
le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4
caratteristiche tra quelle della tabella allegata al decreto" (ad
esempio: superficie dell'appartamento; scala di servizio; ascensore
di servizio; ecc.).
In riferimento a quest'ultima disposizione, la Commissione
Tributaria Centrale (Sezione XII, decisione n. 3025 del 28 marzo
1988), ha precisato che "...l'articolo 8 è residuale, cioè se il
fabbricato non ricade in alcune delle previsioni dei primi sette
articoli, può ugualmente essere considerato di lusso qualora
concorrano più di quattro delle caratteristiche elencate nella
tabella allegata".
Le caratteristiche che permettono di attribuire all'abitazione la
qualifica "di lusso" possono essere rilevate sia dal contenuto
dell'atto (come, ad esempio, la descrizione dell'immobile) oppure
dalla documentazione allegata allo stesso (come, ad esempio, il
certificato catastale, la concessione edilizia, ecc.). In tal caso
l'imposta dovuta per la registrazione è determinata con
l'applicazione dell'aliquota ordinaria.
I appena il caso di rilevare che i soggetti obbligati a richiedere
la registrazione per via telematica, nel determinare l'imposta
principale da versare, devono responsabilmente tener conto di tutti
gli elementi desumibili dai documenti in loro possesso che
permettono di qualificare come "non di lusso" la casa di abitazione
trasferita.
3.2 Fabbricato rurale idoneo all'utilizzazione abitativa -
Applicabilità dell'agevolazione "prima casa"
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in esame ai
cosiddetti "fabbricati rurali" idonei all'uso abitativo, si osserva
quanto segue.
In primo luogo, è necessario definire correttamente la categoria dei
fabbricati rurali. Ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 3-bis e 4, del
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive integrazioni e modificazioni (v. allegato
n. 4), disciplinante il "riconoscimento della ruralità degli
immobili agli effetti fiscali", un determinato immobile potrà
qualificarsi come "immobile rurale" qualora ricorrano i requisiti di
natura soggettiva ed oggettiva espressamente indicati dalla norma. A
tal fine è irrilevante il dato catastale: non assume rilievo la
circostanza che l'immobile non sia censito nel catasto edilizio
urbano.
Ciò è in linea, del resto, con le modifiche apportate dall'art. 9
dello stesso decreto legge n. 557 del 1993, che ha disposto
l'iscrizione "di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali
... nel catasto edilizio urbano" che, pertanto, ha assunto la
denominazione generica di "catasto dei fabbricati".
Ad avviso della scrivente l'agevolazione "prima casa" trova
applicazione anche nell'ipotesi di trasferimento di un "fabbricato
rurale" o di una porzione dello stesso, purché idoneo all'utilizzo
residenziale.
Questa conclusione trova fondamento nelle stesse disposizioni del
d.P.R. 131/86 e della relativa tariffa che, a differenza delle norme
che disciplinavano in precedenza l'agevolazione, non consentono di
escludere a priori dall'agevolazione la categoria dei fabbricati
rurali.
Le disposizioni agevolative di cui alla legge 22 aprile 1982, n.
168, recante "misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
abitativa", ne definire le condizioni di applicazione
dell'agevolazione, rinviava alla legge n. 408 del 1949 la quale, a
sua volta, si applicava esclusivamente agli immobili urbani, ossia a
quelli censiti nel catasto edilizio urbano.
Era evidente, quindi, che, in quel contesto, l'agevolazione "prima
casa" spettasse soltanto agli immobili urbani.
Questa conclusione, a seguito della modifica del quadro legislativo
di riferimento,, ha perso il suo fondamento normativo.
Infatti, nella riformulazione della normativa in materia di
"agevolazione prima casa" il legislatore, per individuare gli
immobili agevolabili, non rinvia più alla legge n. 408 del 1949, e
di conseguenza a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio
urbano, ma fa riferimento agli immobili "non di lusso", così come
individuati dal D.M. 2 agosto 1969.
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione "prima
casa", l'elemento dirimente non è più rappresentato dalla natura
urbana o rurale dell'immobile acquistato, ma dalla ricorrenza o meno
delle caratteristiche di cui al D.M. 2 agosto 1969.
In conclusione, l'agevolazione in esame trova applicazione anche in
riferimento ai trasferimenti di case rurali destinate ad abitazione,
purché queste ultime non costituiscano pertinenze di un terreno
agricolo.
Ai fini della determinazione della base imponibile ed in particolare
ai fini dell'applicazione del criterio di valutazione automatica di
cui all'art. 52, comma 4, del Testo Unico dell'imposta di registro,
è necessario, invece, che il fabbricato abbia perso il requisito
della ruralità di cui al predetto articolo 9 del D.L. 557 del 1993 e
che sia stato iscritto al catasto fabbricato con attribuzione di
rendita (v. circolare 20 marzo 2000, n. 50/E).
Si fa presente che per i fabbricati che hanno perso i requisiti di
ruralità il proprietario dell'immobile - o un suo legale
rappresentante - è tenuto a presentare apposita denuncia per
l'iscrizione nel catasto dei fabbricati.
L'omesso accatastamento prima della stipula dell'atto oggetto di
registrazione comporta, ai fini dell'imposta di registro e delle
altre imposte indirette, la non applicazione del criterio della
"valutazione automatica" di cui all'articolo 52, comma 4, del Testo
Unico Registro.
Conseguentemente l'ufficio potrà accertare il valore del fabbricato
tenendo conto di quello venale in comune commercio.
3.3 Acquisto di casa di abitazione non di lusso in corso di
costruzione
L'agevolazione "prima casa" spetta anche nell'ipotesi in cui il
trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che
presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell'abitazione "non
di lusso" secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969.
Già con la circolare del 1 marzo 2001, n. 19 si è avuta occasione di
precisare che "qualora l'acquisto soggetto all'imposta di registro
riguardi un immobile non ultimato si può beneficiare
dell'agevolazione purché in presenza di tutti i requisiti previsti".
Il riconoscimento dell'agevolazione in parola anche per le
abitazioni in corso di costruzione trova conforto anche nella
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quest'ultima, infatti, seppur con riferimento alla normativa
previgente, anche di recente (sentenza del 10 settembre 2004, n.
18300) è tornata sull'argomento osservando che: "E' ormai
consolidato presso questa Corte il principio per cui in tema di
agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della
"prima casa" ... spettano anche all'acquirente di immobile in corso
di costruzione, da destinare ad "abitazione non di lusso", anche se
tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità
dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare
l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il
termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in
ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici
(che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla
registrazione dell'atto) (Cass. nn. 9149/2000, 9150/2000, 5297/2001,
8163/2002, 3604/2003)". Nella stessa sentenza viene altresì
precisato che tale asserzione trova fondamento nella circostanza che
"la legge richiede che oggetto del trasferimento sia un fabbricato
"destinato ad abitazione", ovverosia strutturalmente concepito per
uso abitativo, e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al
momento dell'acquisto ...".
3.4 Acquisto di abitazione contigua
L'agevolazione "prima casa" spetta anche per l'acquisto di due
appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità
abitativa purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli
immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto
1969.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza 22
gennaio 1998, n. 563) che, con riferimento all'applicazione
dell'agevolazione "prima casa" prevista dalla legge 22 aprile 1982,
n. 168, ha ritenuto applicabile il regime di favore anche
all'acquisto di alloggi "... risultanti dalla riunione di più unità
immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme,
a costituire un'unica unità abitativa; sicché il contemporaneo
acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione
di tali benefici, purché l'alloggio così complessivamente realizzato
rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre
caratteristiche (...) nella tipologia degli alloggi "non di lusso".
Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore
si estende all'acquisto di immobile contiguo ad altra casa di
abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici
c.d. "prima casa", ad esempio nei casi di acquisto di una stanza
contigua (analogamente a questo caso si veda quanto precisato con
riferimento al regime IVA nella circolare del 1 marzo 2001, n. 19/E,
punto 2.2.13 e più di recente nella risoluzione 25/E del 25 febbraio
2005).
Resta fermo che in entrambe le suddette ipotesi l'agevolazione in
esame spetta se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla
norma agevolativa, ossia l'ubicazione dell'immobile, l'assenza di
altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune.
Per quanto concerne l'ultimo requisito, quello della "novità", in
via eccezionale, diversamente dalla dichiarazione che va resa in
tutti gli altri casi, nelle ipotesi in commento l'acquirente non
renderà la dichiarazione circa la novità nel godimento
dell'agevolazione "prima casa".
4 NOVITA' NEL GODIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"
Per fruire del regime agevolato "prima casa" l'acquirente,
nell'atto di acquisto, deve dichiarare di "... non essere titolare,
neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il
territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo..." (v. Tariffa, Parte Prima, Testo Unico
Registro, art. 1, nota II-bis, lettera c).
La predetta dichiarazione va resa con riferimento a tutti gli
immobili acquistati con il beneficio "prima casa", ivi compreso
l'acquisto di una casa di abitazione non di lusso in corso di
costruzione.
Infatti, l'intento del legislatore è di evitare un duplice godimento
della agevolazione in commento, che si realizzerebbe, invece,
laddove non si tenesse conto dell'agevolazione goduta in precedenza
per l'acquisto dell'immobile da ultimare.
Ne consegue che risulterà mendace la dichiarazione di " ... non
essere titolare ... su tutto il territorio nazionale dei diritti di
proprietà ... su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso
soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente
articolo..." resa dall'acquirente che, invece, abbia acquistato -
fruendo dell'agevolazione "prima casa" - un'abitazione non di lusso
in corso di costruzione.
La mendacità della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio
in esame, con le conseguenze che si illustreranno nel successivo
paragrafo.
5. DECADENZA
L'agevolazione prima casa spetta in sede di registrazione
dell'atto, sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in
ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 della
Tariffa, Parte Prima, nota II bis del Testo Unico Registro.
Come anticipato, l'acquirente dovrà rendere una dichiarazione in
merito:
1. alla tipologia dell'immobile trasferito, che, in particolare, non
deve rientrare tra quelli considerati "di lusso" sulla base del D.
M. 2 agosto 1969;
2. all'ubicazione dell'immobile, che deve essere situato nel comune
in cui l'acquirente ha la propria residenza, o in cui intende
trasferirla entro diciotto mesi, o infine in quello in cui lo stesso
svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per
ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il
soggetto da cui dipende;
3. all'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati
nello stesso comune in cui si acquista il nuovo immobile (proprietà,
usufrutto, uso, abitazione);
4. alla novità nel godimento della agevolazione.
Si ricordi che, attualmente, ai fini dell'agevolazione in esame, non
è più previsto l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione
principale o di dichiarare la volontà, da parte del contribuente, di
provvedere a tale destinazione; come rilevato in altra circostanza,
(si veda Circolare 69/E del 14 agosto 2002) tale obbligo, che
costituiva requisito necessario ai sensi della precedente
disciplina, non è stato più riproposto dalla normativa attuale.
La presente disposizione è stata cassata dalla
Suprema Corte, vedi sentenza in alto alla pagina.
L'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni dichiarate
dal contribuente in sede di registrazione dell'atto attiene ad una
fase successiva alla registrazione dell'atto; la mendacità delle
dichiarazioni rese, accertata in sede di controllo, comporta la
decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria ed
irrogazione di una sanzione pari al 30% delle stesse.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione,
"... l'accertamento ... da parte dell'ufficio dell'insussistenza del
carattere non di lusso dell'abitazione (come di ogni altro
requisito) determina la decadenza dall'agevolazione per
"dichiarazione mendace" e l'applicazione dell'imposta di registro
nella misura ordinaria e delle altre conseguenze "sanzionatorie"
previste dalla legge" (Cass, sezione tributaria, sent. 7 luglio
2000, n. 9150).
E' il caso di precisare, in ordine all'individuazione del termine
entro cui la predetta attività di accertamento deve essere svolta da
parte degli uffici, al fine di recuperare l'imposta dal contribuente
che abbia indebitamente usufruito dell'agevolazione in sede di
registrazione dell'atto, che la Corte di Cassazione è intervenuta di
recente a Sezioni Unite (sentenza 21 novembre 2003, n. 1196),
stabilendo che alla fattispecie in esame si applica il termine di
decadenza triennale di cui all'art. 76 del Testo unico e non quello
di prescrizione decennale di cui all'art. 78 dello stesso Testo
Unico.
Di conseguenza, l'avviso di liquidazione della maggior imposta, in
questi casi, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il
termine di tre anni.
Per stabilire il dies a quo del termine decadenziale, in più
occasioni la Corte di Cassazione ha constatato l'impossibilità di
applicare le disposizioni di cui all'art. 76 TU Registro, in quanto
mentre queste ultime regolano le ipotesi di liquidazione delle
imposte principale e supplementare, nel caso di specie l'imposta,
dovuta a seguito della decadenza dall'agevolazione, ha natura
complementare (Cass. 1196/2000, Cass. 12988/2003).
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che " ... la carenza di
peculiari disposizioni sul decorso della decadenza, non potendosi
tradurre in esclusione della decadenza medesima, ... comporta, per
tale decorso, l'operatività delle comuni norme dell'ordinamento
(artt. 2964 e segg. codice civile), in forza delle quali il termine
di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre in essere un
determinato atto od un determinato comportamento, è computabile a
partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere
l'atto od il comportamento stesso" (Cass. Sezioni Unite, decisione
del 21 novembre 2000, n. 1196).
L'applicazione delle "comuni norme dell'ordinamento" di cui all'art.
2946 e seguenti del codice civile comporta che il termine triennale
per l'azione accertatrice inizia a decorrere dalla data in cui gli
uffici si trovino nelle condizioni di contestare la perdita del
trattamento agevolato, vale a dire dal momento in cui è accertabile
la mendacità delle dichiarazioni rese in sede di registrazione.
Ne consegue che la data dalla quale decorre il termine per
l'esercizio dell'azione accertatrice varia a seconda che la
mendacità della dichiarazione resa nell'atto si riferisca a
situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio
originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti
successivi (mendacio sopravvenuto).
Sulla base di tale differenziazione "...l'inerenza della falsità
della dichiarazione a situazioni in corso al momento della
registrazione ... implica l'insorgere, a partire dallo stesso
momento, della facoltà dell'ufficio di accertare la verità ...",
mentre nel caso di mendacio successivo " ... detto giorno iniziale
può trovare una collocazione diversa ...". In quest'ultimo caso,
infatti, "... il potere dell'ufficio di disconoscere i benefici e
richiedere l'ulteriore imposta dovuta ... nel caso di mendacio per
evento sopraggiunto, nasce e può essere esercitato solo dall'evento
stesso, il cui verificarsi viene così a coincidere con il giorno
iniziale della decadenza....Se la decadenza fosse computabile dalla
data della registrazione, o dalla data della richiesta della
registrazione, anche nei casi di perdita del trattamento agevolato
per eventi successivi ... il termine triennale risulterebbe
decurtato, od addirittura azzerato, quando il progetto del
compratore legittimamente persista". (Cass., SS.UU., 21 novembre
2000, n. 1196).
In applicazione di tale massima, deve ritenersi che nel caso di
false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell'atto, in
ordine allo status del contribuente (la non possidenza di altro
immobile, la novità nel godimento della agevolazione o il possesso
della residenza nel comune in cui l'immobile è ubicato), il termine
triennale di decadenza inizia a decorrere dalla data della
registrazione dell'atto. Nel caso di specie, infatti, la
dichiarazione è mendace fin dall'origine, con conseguente
possibilità per l'amministrazione finanziaria di disconoscere, fin
dalla data della registrazione dell'atto, l'agevolazione.
Diverso è il caso in cui il contribuente abbia dichiarato che
intende trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato
l'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi; applicando
il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, il dies a quo
della decadenza, infatti, non coincide con il momento di
registrazione dell'atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese.
Prima di questa data, infatti, l'amministrazione non è posta nelle
condizioni di contestare al contribuente la non spettanza della
agevolazione; la dichiarazione, infatti, non è mendace fin
dall'origine, ben potendo essere veritiero l'originario proposito di
trasferire la residenza, ma lo diviene solo in conseguenza di un
fatto sopravvenuto, quale il mancato trasferimento della stessa
entro il termine di legge.
5.1. Decorrenza del termine iniziale di accertamento nel caso
di immobile in corso di costruzione.
Il principio enunciato nel paragrafo precedente in ordine alla
differente decorrenza del termine di accertamento, basato sulla
originaria o sopravvenuta mendacità della dichiarazione resa
nell'atto di acquisto dell'immobile sembra conferente anche alle
ipotesi di acquisto di un immobile in corso di costruzione.
Si è già anticipato, infatti, che, in base ad un consolidato
orientamento giurisprudenziale, l'agevolazione spetta anche ai
fabbricati in corso di costruzione che, all'atto dell'acquisto,
siano descritti secondo caratteristiche "non di lusso" (si veda, al
riguardo, il par. 3.3.).
Come ha precisato di recente la Corte di Cassazione (sent. 10
settembre 2004 n. 18300) se " ... numerose caratteristiche che
determinano la natura di lusso dell'abitazione (come una superficie
superiore ai 240 mq.) possono essere rilevate già in sede di
costruzione a rustico (oltre che in corso di ristrutturazione), ed
altre possono sopravvenire addirittura su costruzioni ormai
rifinite", ne consegue che " ...da un lato è necessaria
l'effettuazione di controlli tributari in sede di ultimazione
dell'abitazione o di utilizzo della stessa al momento in cui se ne
ottiene la concreta disponibilità, dall'altro, non può escludersi a
priori, proprio per evitare tali ulteriori controlli, la non
concessione dei benefici in oggetto per immobili non ancora
ultimati".
Anche in questo caso, quindi, l'agevolazione spetta sulla base delle
dichiarazioni del contribuente, tra cui l'intento di non rendere
l'abitazione "di lusso" nel prosieguo dei lavori, salvo poi il
potere dell'amministrazione di accertare la decadenza dal beneficio
laddove, tra l'altro, l'immobile ultimato presenti caratteristiche
diverse da quelle agevolabili.
Nell'ipotesi di realizzazione di una casa di abitazione differente
da quella descritta nel progetto o nella concessione edilizia,
infatti, si ritiene che ricorra un'ipotesi di mendacio successivo
nell'accezione fatta propria dalla Corte di Cassazione nella
sentenza n. 1196 del 2000, il che comporta che il termine
decadenziale per l'esercizio del potere di accertamento decorre
dalla data in cui il fatto successivo si è verificato.
In conclusione, il termine di decadenza dell'azione accertatrice non
può decorrere dalla data della registrazione dell'atto di acquisto;
la dichiarazione, infatti, non attiene a situazioni in corso, ma a
propositi futuri, per cui non è mendace fin dal principio; può,
tuttavia, diventarlo in seguito, laddove, al termine dei lavori, il
contribuente, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto di
acquisto, abbia realizzato un'abitazione con caratteristiche "di
lusso".
Ogni controllo, da parte dell'amministrazione prima della
ultimazione dei lavori, sarebbe pertanto inutile, in quanto non
garantirebbe l'effettiva spettanza della agevolazione, lasciando al
contribuente il tempo per effettuare variazioni nei lavori che
trasformino l'immobile in abitazione "di lusso". Si fa presente che
l'effettiva ultimazione dei lavori è attestata dal direttore degli
stessi e che, di norma, essa coincide con la dichiarazione da
rendere in catasto in base all'articolo 24, comma 4, del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380. Peraltro, conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni e integrazioni, l'effettivo assolvimento
del predetto onere può essere rilevato dagli uffici dell'Agenzia
delle Entrate anche mediante la consultazione delle banche dati
dell'Agenzia del Territorio.
La conclusione raggiunta, in base alla quale la decadenza triennale
si computa dalla data di ultimazione dei lavori, va tuttavia
coordinata con quanto ulteriormente disposto dalla Cassazione in
merito alla necessità che i lavori siano ultimati entro il termine a
disposizione dell'ufficio per esercitare il potere di accertamento.
Infatti, la Corte ha precisato che i benefici prima casa " ...
possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata
dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a
propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di
decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla
sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con
riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla
registrazione dell'atto) (Cass. nn. 9149/2000, 9150/2000, 5297/2001,
8163/2002, 3604/2003)" e "se il legislatore non ha fissato un
termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale
dipende la concessione di un beneficio, tale termine non potrà mai
essere più ampio di quello previsto per i controlli" (Cass. 7 luglio
2000, n. 9194, Cass. 12 marzo 2003, n. 3604).
In definitiva, con esclusivo riferimento alla fattispecie in esame,
è necessario che l'aspettativa dell'acquirente a vedersi
riconosciuta l'agevolazione prima casa anche in ipotesi di acquisto
di immobile in costruzione, si contemperi con il potere
dell'amministrazione di accertare nei termini di decadenza il
diritto di fruire della agevolazione in esame.
La scrivente, alla luce dell'indirizzo emergente dalle predette
decisioni della Corte di Cassazione, è dell'avviso che la verifica
della sussistenza dei requisiti dell'agevolazione non possa essere
differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare
l'agevolazione, debba dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre
anni dalla registrazione dell'atto. Solo successivamente, infatti,
l'amministrazione potrà controllare l'effettiva spettanza del
beneficio, provvedendo al recupero dell'imposta nei casi in cui i
lavori non siano ultimati o, in caso contrario, qualora il
contribuente abbia costruito un'abitazione "di lusso".
Peraltro, ove venisse adottata una soluzione differente, che fa
decorrere il termine di decadenza degli uffici dalla registrazione
dell'atto, potrebbe verificarsi la situazione paradossale in base
alla quale il termine per l'ultimazione dei lavori e quello per
l'accertamento coincidono, con la conseguenza che, di fatto,
l'amministrazione sarebbe privata del potere di accertamento.
Da ultimo si evidenzia che la Corte di Cassazione (decisione del 15
gennaio 2003, n. 12988) nell'ipotesi di acquisto di immobile in
corso di costruzione ha escluso la possibilità di ricorrere allo "
... articolo 19 del Testo Unico Registro in tema di fatti
sopravvenuti comportanti decadenza dalle agevolazioni". A tal fine
si ricorda che l'art. 19 del T.U. Registro prevede che "... il
verificarsi di eventi che, a norma del presente Testo Unico
Registro, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono
essere denunciati entro venti giorni ...".
5.2. Rivendita nel quinquennio e acquisto di un terreno per
edificare la propria abitazione principale
Il comma 4 della nota II bis del Testo Unico Registro dispone,
tra l'altro, che qualora entro un quinquennio la casa di abitazione
acquistata con le agevolazioni de qua sia rivenduta, l'acquirente
decade dal regime di favore nel caso in cui entro un anno
dall'alienazione non acquisti un altro immobile da adibire a propria
abitazione principale. Infatti, il comma 4 della nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa sul punto è tassativo in quanto prevede
che: "... le predette disposizioni (di decadenza dall'agevolazione)
non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al
presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire
a propria abitazione principale".
La salvaguardia del diritto all'agevolazione, ad avviso della
scrivente, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il soggetto
alienante, entro un anno compri un terreno sul quale costruisca la
propria abitazione principale.
Si ricordi che la scrivente, nell'enunciare un principio di
carattere generale, ha precisato che per l'acquisto di terreni tout
court non si applica, in ogni caso, il regime agevolato previsto per
la "prima casa" (risoluzione del 16 marzo 2004, n. 44/E).
Di conseguenza, per conservare l'agevolazione in commento, è
necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo
acquisti il terreno, ma sullo stesso realizzi un fabbricato "non di
lusso" da adibire ad abitazione principale.
In conclusione, come già detto nella risoluzione 44/E del 2004
richiamata si ricorda che il diritto alla agevolazione in esame non
viene meno qualora il nuovo immobile non sia ultimato; infatti è
sufficiente che il fabbricato sia venuto ad esistenza, e cioè che
esista un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole
unità e che sia ultimata la copertura (art. 2645 bis, comma 6,
c.c.).
5.3. Revoca delle agevolazioni relative ad atti soggetti ad
IVA
La questione è stata già trattata al paragrafo 16 della
circolare 21 giugno 2004, n. 28/E, e si riporta di seguito per una
migliore lettura dell'argomento relativo alla revoca
dell'agevolazione "prima casa".
L'articolo 41-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha riformulato il
comma 4, secondo periodo, della nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro, eliminando i
dubbi interpretativi - ingenerati dalla precedente versione - in
materia di "penalità" dovuta per dichiarazione mendace o per
trasferimento prima del decorso del quinquennio degli immobili
acquistati in regime IVA agevolato "prima casa".
La richiamata nota II-bis, nell'attuale formulazione, in caso di
decadenza dal regime di favore fruito per le cessioni di case di
abitazione non di lusso assoggettate allIVA, stabilisce che: " ...
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonchè irrogare la sanzione amministrativa pari al 30 per
cento della differenza medesima".
Ne consegue, quindi, che nel caso in cui si verifichi una delle
menzionate ipotesi di decadenza dal regime di favore, l'acquirente
deve corrispondere un importo pari alla differenza tra l'iva
calcolata con l'aliquota applicabile in assenza di agevolazione e
quella agevolata; inoltre, egli è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa stabilita nella misura del 30 per cento di detto
importo.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui è stato registrato
l'atto, accertata la decadenza dal regime di favore, provvederà, ai
sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 472, al
recupero delle somme dovute.
6. APPLICABILITA' DELL'AGEVOLAZIONE in caso di successione o
donazione
Nelle ipotesi di successione e donazione l'applicabilità
dell'agevolazione "prima casa" è disciplinata dalle seguenti
disposizioni normative:
- articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, rubricato "Norme
in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni";
- articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, rubricato
"Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni".
Infatti, l'articolo 69 della legge n. 342 del 2000, ai commi 3 e 4,
prevede che "Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella
misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di
abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di
diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o
donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di
pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano
i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della
prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. ... Le
dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella
dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di
decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le
sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell'articolo
1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.".
In base alla predetta disposizione, quindi, la tassazione agevolata
si applica limitatamente alle imposte ipotecaria e catastale, anche
nel caso in cui si acquisti la prima casa per donazione o per
successione mortis causa (cfr. circolare 44/E del 7 maggio 2001).
L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha stabilito che:
"L'imposta sulle successioni e donazioni è soppressa ... I
trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra
vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a
favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e
dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle imposte
sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a
titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun
beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In
questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che
supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il
corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso".
In definitiva, quindi, dal combinato disposto delle predette
disposizioni, emerge il seguente quadro normativo.
6.1. Successioni mortis causa
Dopo la soppressione dell'imposta di successione, disposta
dall'art. 13 della citata legge 383/2001, ai trasferimenti "mortis
causa" di immobili o diritti reali immobiliari si applicano solo le
imposte ipotecaria e catastale, nella misura proporzionale
rispettivamente del 2 e dell'1 per cento del valore degli immobili,
con un minimo di euro 168,00 per ciascun tributo.
Tuttavia, se l'immobile caduto in successione è una "casa di
abitazione non di lusso" e l'erede possiede i requisiti previsti per
fruire del regime di agevolazione "prima casa", stabilito ai fini
dell'imposta di registro cui l'art. 69 della L. 342/2000 rinvia, le
imposte ipotecaria e catastale (in luogo del 2 ed 1 per cento) si
applicano nella misura fissa di euro 168,00 per ciascuna di esse.
Come precisato, di recente, con la risoluzione 29/E del 25 febbraio
2005, nei casi di successione mortis causa l'agevolazione in esame
spetta non solo per l'acquisto della proprietà, ma più in generale
con riferimento a tutti gli atti traslativi o costitutivi della nuda
proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione di case non di
lusso, ai sensi della nota II bis dell'articolo 1 del T.U. Registro.
Si ricordi, infine, che, nel caso in cui vi siano più eredi le
imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anche se
non per tutti i beneficiari dell'atto traslativo ricorrono le
condizioni "prima casa" (si veda Circ. 44/E del 7 maggio 2001).
6.2. Donazioni
Diversamente dalle successioni mortis causa, in relazione alle
quali l'imposta è soppressa e si applicano solo le imposte
ipotecarie e catastali, il trattamento riservato ai fini tributari
alle donazioni e alle altre liberalità inter vivos richiede
ulteriori valutazioni, in quanto, nonostante la soppressione
dell'imposta sulle successioni e donazioni, trovano applicazioni
altre imposte determinabili, oltre che sulla base del tipo di beni
donati, anche in funzione del valore dei beni e del grado di
parentela che intercorre tra donante e donatario.
La soppressione dell'imposta di donazione, operata dal comma 1
dell'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, fa sì che le
donazioni di immobili non scontino più la relativa imposta.
Tuttavia, i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra
liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli
stessi, a "... favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti
in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono
soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili
per le operazioni a titolo oneroso se il valore della quota
spettante a ciascun beneficiario, è superiore all'importo di 350
milioni di lire ".
In definitiva, quindi, i trasferimenti di beni e diritti per
donazione o altre liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e
semplice agli stessi, sono assoggettati esclusivamente alle imposte
ipotecaria e catastale qualora ricorra una delle seguenti
condizioni:
- beneficiario è il coniuge, un parente in linea retta o un altro
parente fino al quarto grado;
- beneficiario è un soggetto diverso da quelli elencati al punto
precedente purché il valore dei predetti trasferimenti a suo favore
non sia superiore alla franchigia di euro 180.759,91, ovvero di euro
516.456,90 (se il beneficiario è un portatore di handicap
riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni) (cfr. articolo 7, comma II-bis del Testo
Unico Registro dell'imposta sulle successioni e circolare n. 91/E
del 18 ottobre 2001).
Nei casi in cui il beneficiario sia un soggetto diverso dal coniuge,
da un parente in linea retta o da altro parente fino al quarto grado
ed il valore dei beni superi l'importo della franchigia predetto il
donatario deve corrispondere, oltre all'imposta ipotecaria e
catastale, anche l'imposta di registro, calcolata sul valore della
quota che eccede la franchigia.
Se l'acquisto ha ad oggetto un'abitazione che costituisca per il
beneficiario "prima casa" ai sensi della disciplina dell'imposta di
registro, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura
fissa, come accade per gli acquisti mortis causa (art. 69 L.
342/2000).
Se, più in particolare, l'acquisto dell'immobile con i requisiti
"prima casa", è soggetto anche all'imposta sui trasferimenti
(registro), sul valore che eccede la franchigia, l'imposta è dovuta
nella misura agevolata del 3 per cento (invece del 7 per cento).
Nella circolare n. 44/E del 2001 già richiamata è stato precisato
che l'applicazione in misura fissa dell'imposta ipotecaria e
catastale per i trasferimenti derivanti da successione o donazione
(art. 69, comma 3, legge 342 del 2000) "... non preclude la
possibilità in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra
"casa di abitazione non di lusso", di fruire dei benefici previsti
dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa (...), per
la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in
regime agevolato".
Detta interpretazione va confermata anche a seguito delle modifiche
introdotte dall'articolo 13 della legge n. 383 del 2001, con la
precisazione, tuttavia, che qualora l'acquirente dell'immobile a
titolo gratuito abbia versato l'imposta di registro in misura
agevolata, l'agevolazione non può essere ulteriormente accordata.
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che riceva in donazione da un
estraneo una casa di abitazione non di lusso, per la quale fruisca
dell'agevolazione "prima casa" di cui all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, punto 5 (imposta di registro del 3 per cento, imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa). In tal caso, il donatario
non potrà fruire nuovamente del regime agevolato neanche nel caso di
compravendita di altra casa di abitazione, ciò in quanto i
presupposti che legittimano il regime di favore nei due acquisti
(donazione e compravendita) sono gli stessi.
7. PERTINENZE
L'articolo 817 del codice civile stabilisce che: "Sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".
Il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre, quindi, in presenza
dei seguenti presupposti:
- presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale
a servizio o ad ornamento intercorrente fra un bene e un altro di
maggior importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di
quest'ultimo;
- presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della
cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla
medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di
strumentalità funzionale con la cosa principale.
Inoltre, in base al successivo articolo 818 del codice civile, se
non diversamente disposto, alle pertinenze si applica lo stesso
regime giuridico stabilito per la cosa principale.
Il principio civilistico trova applicazione anche ai fini fiscali:
l'articolo 21, comma 3, del TU Registro, stabilisce che "le
pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per
il bene al cui servizio o ornamento sono destinate".
Inoltre, anche in tema di agevolazioni prima casa, il comma 3 della
nota II-bis, dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo
Unico Registro, dispone che l'agevolazione "prima casa", ricorrendo
le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, spetta
pure per l'acquisto "... anche se con atto separato, delle
pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra
le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse,
scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di
fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione oggetto
dell'acquisto agevolato".
L'agevolazione in esame, quindi, si applica limitatamente a ciascuna
pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
anche se detta pertinenza è situata in prossimità dell'abitazione
principale, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al
servizio della casa di abitazione (cfr. circolare n. 19/E del 1
marzo 2001, punto 2.2.2, e circolare n. 1 del 2 marzo 1994, cap. 1,
paragrafo IV, punto 3).
Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), della nota II-bis
dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico
Registro, devono ricorrere anche nell'ipotesi in cui le pertinenze
siano state acquistate con atto separato, qualora le stesse siano
destinate "in modo durevole a servizio o ad ornamento"
dell'abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato
dell'agevolazione.
L'agevolazione in parola non si applica qualora la pertinenza non
possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o
ornamento dell'abitazione principale, circostanza, quest'ultima, che
normalmente ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale è
ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune
diverso da quello dove è situata la "prima casa".
7.1. Acquisto a titolo gratuito di pertinenza successivo a
quello dell'abitazione agevolata
La fattispecie in esame è quella del contribuente che, dopo aver
acquistato a titolo gratuito un'abitazione avvalendosi delle
agevolazioni "prima casa", acquisti, sempre a titolo gratuito, una
pertinenza.
Al riguardo, analogamente a quanto avviene per l'acquisto delle
pertinenze a titolo oneroso, anche l'acquisto di una pertinenza a
titolo gratuito gode dell'agevolazione di cui all'articolo 69, comma
3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base al quale "Le
imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per
i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e
per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari
relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando,
in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari,
in capo ad almeno uno di essi, sussistono i requisiti e le
condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione
dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte
prima, allegata al Testo Unico Registro delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131".
Ciò premesso, tenuto conto dell'espresso rinvio operato dal predetto
articolo 69 al Testo Unico Registro, consegue che anche alle
successioni e alle donazioni si applicano le previsioni della nota
II-bis dell'art. 1 e, di conseguenza, il comma 3 di detta nota
secondo il quale "le agevolazioni di cui al comma 1 sussistendo le
condizioni di cui alla lettera a), b) e c) del medesimo comma,
spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle
pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a)".
In definitiva, il regime agevolato previsto per gli acquisti a
titolo gratuito di case di abitazione è esteso anche alle pertinenze
qualora ricorrano i requisiti e le condizioni di cui alla nota
II-bis in esame.
7.2. Cessione di terreni non graffati
Un'ulteriore questione riguarda i terreni "non graffati"
all'immobile agevolato, in quanto iscritti autonomamente nel catasto
terreni ed, in particolare, la possibilità che essi possano
costituire pertinenza di un'abitazione che abbia fruito
dell'agevolazione "prima casa" e, quindi, di avvalersi anch'essi
dello stesso beneficio fiscale.
Al riguardo si osserva che per godere dell'agevolazione in esame le
"aree scoperte" pertinenziali, così classificabili ai sensi
dell'articolo 817 del codice civile (cfr. circolare 19/E del 2001
punto 2.2.2), devono risultare altresì censite al catasto urbano
unitamente al bene principale.
Ai fini dell'agevolazione fiscale in questione, un'area che sia
autonomamente censita al catasto terreni non può considerarsi
"pertinenza" di un fabbricato urbano, anche se durevolmente
destinata al servizio dello stesso.
Peraltro, l'area pertinenziale è soggetta ai limiti di cui
all'articolo 5 del D.M. 2 agosto 1969, secondo cui si ponderano
abitazioni di lusso "le case ... aventi come pertinenza un'area
scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta". Ne
discende, quindi, che l'area scoperta è una pertinenza della casa
non di lusso solo se non superi i limiti indicati dal citato
articolo 5 del D.M. 2 agosto 1969.
8. Credito d'imposta PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 attribuisce un
credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o
dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto che abbia
fruito dell'agevolazione "prima casa".
Il riconoscimento di tale credito d'imposta è a favore di coloro che
acquistano "entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il
quale si è fruito dell'aliquota agevolata ai fini dell'imposta di
registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa,
un'altra abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di
cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al Testo Unico Registro dell'imposta di registro" (Circ.
19/E del 2001, par. 1.1.)
Il credito d'imposta attribuito dalla legge n. 448 del 1998 ha
carattere personale e spetta ai contribuenti che provvedono ad
acquisire un'altra casa di abitazione non di lusso "a qualsiasi
titolo", entro un anno dalla vendita dell'immobile per il quale si è
fruito del regime di favore, sia ai fini dell'imposta di registro
che ai fini dell'iva.
Stante la formulazione della norma attributiva del credito
d'imposta, è possibile pertanto fruirne sia per gli acquisti a
titolo oneroso che per i trasferimenti a titolo gratuito disposti
per atto di donazione.
Il credito d'imposta compete anche nell'ipotesi in cui un soggetto
acquisti un'altra abitazione mediante appalto o permuta,
considerando che la legge in commento prevede che l'acquisto del
nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo (cfr. circolare n.
19/E del 1ª marzo 2001). Nel caso del contratto di appalto, come
precisato nella menzionata circolare 19/E del 2001, per fruire del
credito d'imposta è necessario che il contratto, nel quale deve
essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono
l'applicazione del beneficio, sia redatto in forma scritta e
registrato.
Per fruire del credito d'imposta è necessario che l'acquisto della
prima casa di abitazione, oggetto della successiva vendita, sia
avvenuto a titolo oneroso. Pertanto, non godrà del beneficio in
esame l'alienazione di un'abitazione pervenuta al venditore per atto
di donazione o di successione per la quale sia stata corrisposta
l'imposta sulle successioni e donazioni, ancorché a suo tempo il
donante o il de cuius l'abbia acquistata avvalendosi
dell'agevolazione "prima casa".
Tale conclusione è motivata dall'espresso riferimento recato
dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998, all'imposta
di registro e all'IVA corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato, quale presupposto per l'attribuzione del credito
d'imposta.
La predetta regola subisce, però, un'eccezione nell'ipotesi in cui
il destinatario del trasferimento di beni e diritti per donazione o
altra liberalità tra vivi (compresa la rinuncia pura e semplice agli
stessi) sia un soggetto diverso dal coniuge, dal parente in linea
retta o da quello entro il quarto grado, ed il valore della quota
spettante a ciascun beneficiario sia superiore all'importo di euro
180.759,91 (350 milioni di lire). In tal caso, infatti, ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 383 del 2001, detti atti sono
soggetti "... alle imposte sui trasferimenti ordinariamente
applicabili per le operazioni a titolo oneroso...".
Ne consegue che in questa ipotesi l'atto di trasferimento sconta
l'imposta di registro, ancorché nella misura ridotta qualora il
beneficiario, sussistendone le condizioni, renda in atto le
dichiarazioni previste nella richiamata nota II-bis.
In caso di successiva vendita e riacquisto entro un anno di altra
"casa di abitazione non di lusso", l'acquirente, ancorché abbia
ricevuto l'immobile per donazione o successione, potrà avvalersi del
credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge n. 448 del 1998.
Riassumendo quanto precisato in precedenza, come già ricordato
peraltro nella Circolare 19/E del 2001, il credito d'imposta in
esame non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con
aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- se l'immobile alienato sia pervenuto al contribuente per
successione o donazione, salvo quanto in precedenza precisato;
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti "prima casa"
di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa del T. U.
registro;
- se il contribuente è decaduto dall'agevolazione prima casa in
relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta
automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle
sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito.
Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente
manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo
immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione
dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere,
oltre alle dichiarazioni previste dalla nota II-bis) all'articolo 1
della tariffa, parte prima, lettere b) e c), del Testo Unico
Registro, l'espressa richiesta del beneficio in argomento con
l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del
suddetto credito.
L'importo del credito è commisurato all'ammontare dell'imposta di
registro o dell'IVA corrisposta sul primo acquisto agevolato e non
può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta
in relazione al secondo acquisto.
9. Atto integrativo
Merita una breve riflessione, infine, l'ipotesi in cui le
dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per
fruire dell'agevolazione in esame non siano state rese nell'atto di
compravendita, bensì in uno specifico atto integrativo che rechi le
predette dichiarazioni.
In passato sull'argomento si è espressa la Direzione Generale delle
Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, che con la risoluzione del
25 luglio 1986, n. prot. 220478, ha fatto presente che "... sebbene
l'atto integrativo (rectius atto di rettifica) ... tragga spunto
dalla dichiarazione di parte intesa a conseguire i benefici in
argomento, non può negarsi al predetto documento la natura di atto
notarile che, per dichiarazione dello stesso pubblico ufficiale
rogante, si integra con il precedente rogito...".
Con la predetta risoluzione, quindi, è stata riconosciuta la
possibilità di integrare anche successivamente l'atto di
compravendita qualora nello stesso non sia stata resa la
dichiarazione prescritta dalla legge per avvalersi dell'agevolazione
"prima casa".
In conclusione, deve riconoscersi la possibilità che, con atto
successivo il richiedente renda le dichiarazioni previste dalla
legge ed erroneamente omesse nell'atto di acquisto. Ciò che conta
per l'applicazione del beneficio fiscale in parola è che la
dichiarazione di sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi
al momento della stipula dell'atto di trasferimento sia resa in atto
integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche.
Riconosciuta la possibilità che l'originario atto di compravendita
possa essere integrato delle dichiarazioni necessarie a fruire del
regime di favore, consegue che, anche l'atto con il quale si
acquista una nuova abitazione dopo l'alienazione della "prima casa"
precedentemente acquistata con i benefici, possa essere integrato
degli elementi richiesti per ottenere l'agevolazione e della
relativa documentazione. Pertanto, in tal caso, non è preclusa la
spettanza del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge n.
448 del 1998, sempre che il contribuente sia in possesso della
documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti
(cfr. risoluzione 12 marzo 2002, n. 84/E).
La possibilità di richiedere l'applicazione del regime agevolato
"prima casa" attraverso la presentazione di un atto successivo
"integrativo" era già stata riconosciuta in ordine alla tassazione
delle sentenze che accertano l'acquisto per usucapione della
proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento. Infatti,
con la Circolare 16 ottobre 1997, n. 267 la scrivente, riconoscendo
la possibilità di applicare l'agevolazione prima casa in sede di
tassazione della sentenza dichiarativa dell'usucapione, sotto il
vigore del D.L. 20 maggio 1993, n. 155 (possibilità oggi non più
consentita in base alle nuove disposizioni in materia di
agevolazione "prima casa") aveva precisato che l'agevolazione poteva
essere richiesta dal contribuente mediante integrazione dell'atto
giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme.
ALLEGATO n. 1
Ministero dei Lavori Pubblici - Decreto del 02/08/1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso
Art. 1 - Caratteristiche abitazioni di lusso.
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti
urbanistici, adottati od approvati, a "ville", "parco privato"
ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di
lusso".
Art. 2 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti
urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con
tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica
prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone
agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni
residenziali.
Art. 3 - Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura
superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la
cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100
mq. di superficie asservita ai fabbricati.
Art. 4 - Abitazioni dotate di piscina 80 mq.
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di
superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie
non inferiore a 650 mq.
Art. 5 Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della
superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio
padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200
(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e
posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della
superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Art. 6 - Unità immobiliari con superficie utile complessiva
superiore a 240 mq.
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva
superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le
soffitte, le scale e posto macchine).
Art. 7 - Abitazioni su aree destinate all'edilizia residenziale.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati
insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale,
quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una
volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Art. 8 - Abitazioni che hanno 4 caratteristiche della tabella del
presente decreto.
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4
caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente
decreto.
Art. 9 -Entrata in vigore (... Omissis...)
Art. 10 - Applicazione DM 4-12-1961. (... Omissis...)
Art. 11 - Precisazione della destinazione urbanistica da parte dei
comuni.
(... Omissis...)
Tabella delle caratteristiche
Specificazione delle caratteristiche
a) Superficie dell'appartamento.
Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo
terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio
di una singola unità immobiliare urbana.
c) Ascensori
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in
più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani
sopraelevati.
d) Scala di servizio
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta a
necessità di prevenzione di infortuni od incendi.
e) Montacarichi o ascensore di servizio
Quando sono a servizio di meno di 4 piani.
f) Scala principale
a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza
superiore a cm 170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano
Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze
minime superiori.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
a) in legno pregiato o massello e lastronato; b) di legno
intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decorazioni pregiate
sovrapposte od imprese.
i) Infissi interni
Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se
tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50%
(cinquanta per cento) della superficie totale.
l) Pavimenti
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta
per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in
materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti
Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie
complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b)
rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
n) Soffitti
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul
posto dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra
pareti e soffitti.
o) Piscina
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un
edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità
immobiliari.
p) Campo da tennis
Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici
comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
ALLEGATO n. 2
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - Tariffa Parte Prima
Articolo 1: Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla
nota II-bis) 3%
II-bis)
1.Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione
non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda
proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la
propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente
svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per
ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il
soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler
stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente
nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su
tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge
22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,
n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio
1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293,
all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre
1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio
1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le
dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque
riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono
essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per
l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze
dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le
pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di
abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque
anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una
sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta
di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del
registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla
differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli
interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente
Testo Unico Registro. Le predette disposizioni non si applicano nel
caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione
dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo,
proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.
ALLEGATO N. 3
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo Unico Registro delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d)
godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe,
coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza
in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o)
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p)
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale,
della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di
pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u)
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni
relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa)
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere
l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.
Allegato n. 4
Articolo 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
Istituzione del catasto fabbricati
(Omissis)
3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad
edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro
titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari
conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche
o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a
seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti
come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti
di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da
dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa
in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività
di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie
non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto
terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno
siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o
altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune
considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000
metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto
che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo
reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta
in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato
montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di
affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito
complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo
precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo
previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle
unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8,
ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle
costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo
29 del Testo Unico Registro delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni
strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle
piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia
delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione, nonchè ai fabbricati destinati all'agriturismo.
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera
rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui
l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello
stesso comune o in comuni confinanti.
___________________________________________
RIACQUISTO DELLA PERTINENZA agevolazioni connesse
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 30 definisce le regole
applicative del regime di acquisto "prima Casa" riferito all’ipotesi
di vendita nel quinquennio dell’immobile agevolato, e del riacquisto
di un bene diverso dall’abitazione principale, in particolare di un
box da destinare a pertinenza della stessa. Il trasferimento della
pertinenza acquistata con i benefici “prima casa” prima del decorso
del quinquennio previsto dalla legge comporta la decadenza
dall’agevolazione fruita. Il fatto perché viene meno il presupposto
che, affinché non operi la decadenza, ci sia il riacquisto entro un
anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale. L’atto
di acquisto di un’altra pertinenza non potrà, perciò, beneficiare
del credito d’imposta di cui all’art. 7, L. 23.12.1998, n. 448.
MINISTERO DELLE FINANZE CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 2000 N. 219
(Applicabilità dell'aliquota Iva del 4% ai lavori di
ampliamento della prima casa non di lusso)
L'argomento oggetto della presente circolare è
stato esaminato in occasione della riunione tenutasi il 28 giugno
2000 con i responsabili dei servizi di consulenza giuridica delle
direzioni regionali delle entrate. Al riguardo, si partecipano le
definitive determinazioni cui è pervenuta la scrivente sulla base
anche delle osservazioni emerse nella predetta riunione o
successivamente pervenute dalle direzioni regionali.
Sono sorte perplessità in ordine all'applicabilità dell'aliquota Iva
del 4%, prevista dai nn. 21) e 39) della tabella A, parte seconda,
allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 633, per la cessione e
costruzione di case di abitazione non di lusso, anche alle
prestazioni di servizi aventi a oggetto lavori di ampliamento, ossia
di incremento di superficie, della "prima casa", nell'ipotesi in cui
il committente sia una persona fisica per la quale ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni sull'imposta di
registro (ossia le condizioni che individuano la "prima casa").
Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
659 del 19 luglio 1961, le agevolazioni fiscali e tributarie,
stabilite per la costruzione di case di abitazione non di lusso, si
applicano anche all'ampliamento e al completamento degli edifici già
costruiti o in corsi di costruzione.
I dubbi sulla possibilità di applicare l'aliquota del 4% ai lavori
di ampliamento della prima casa nascono in primo luogo dal carattere
di specialità che riveste la normativa che agevola l'acquisto
dell'abitazione costituente prima casa, in secondo luogo dalla
considerazione che l'acquirente, per fruire del beneficio, deve
dichiarare nell'atto di acquisto, tra l'altro, "di non essere
titolare… dei diritti di proprietà, uso e abitazione di altra casa
di abitazione nel territorio del comune in cui è sito l'immobile da
acquistare".
Con circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, è stato precisato, in materia
di Iva, sia pure in relazione alla previgente normativa, che le
medesime dichiarazioni richieste all'acquirente di una "prima casa"
devono essere rese all'appaltatore nel caso in cui un persona
fisica, anziché acquistare mediante compravendita la detta "prima
casa", provveda a costruirla attraverso lo strumento dell'appalto.
Si ritiene che la "ratio" fondamentale delle disposizioni in tema di
"prima casa", contenute nell'art. 3, comma 131, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sia quella di voler favorire, attraverso un
carico fiscale attenuato, l'acquisizione della prima casa,
normalmente destinata a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente. Peraltro, non sembra estranea alle disposizioni in
esame anche la finalità di agevolare, entro certi limiti, interventi
idonei a migliorare le condizioni di utilizzazione della "prima
casa". Significative, in tal senso, sono le norme che consentono di
fruire dell'agevolazione per l'acquisto, anche successivo, di un
posto macchina, di una cantina, e di una soffitta costituenti
pertinenza della "prima casa" e di non decadere dai benefici qualora
si ceda, prima dello scadere di un quinquennio dall'atto
dell'acquisto, l'immobile già assoggettato ad aliquota agevolata, ma
si provveda entro un anno dalla cessione ad acquistarne un altro da
adibire ad abitazione principale.
Per tale motivo si ritiene che anche alle prestazioni di servizi
dipendenti da contratto di appalto relativi all'ampliamento di una
"prima casa" sia applicabile l'aliquota ridotta del 4%, e che a tal
fine chi commette i lavori, ove non possieda anche un'altra
abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che va ad
ampliare, sia legittimato a dichiarare all'appaltatore di non essere
titolare di diritti su altra abitazione nel comune.
Tuttavia, va sottolineato che l'aliquota agevolata può essere
applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano
contenuti nell'ambito del semplice ampliamento. Devono quindi
ricorrere le seguenti condizioni:
A) I locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova
unità immobiliare né avere consistenza tale da poter essere
successivamente destinati a costituire un'autonoma unità
immobiliare.
B) L'abitazione deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori
di ampliamento, le caratteristiche non di lusso, determinate
sulla base dei parametri dettati dal decreto del ministro dei
lavori pubblici del 2 agosto 1969.