L'amministratore continua ad esercitare per il condominio anche dopo la cessazione dell'incarico
In virtù dell’istituto della prorogatio l’amministratore dì un condominio di un edificio, cessato dalla carica per scadenza del termine previsto dall’art. 1129 cc. o per dimissioni, continua ad esercitare tutti i poteri previsti dall’art. 1130 cc., attinenti alla vita normale ed ordinaria del condominio, fino a quando non sia stato sostituito con la nomina di altro amministratore. Pertanto, l’amministratore deve continuare a provvedere, durante la gestione interinale, all’adempimento delle incombenze ed attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c. e così a riscuotere i contributi condominiali e ad erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, compreso quello di portierato, con la conseguenza che, in caso di ritardata presentazione delle denunce contributive e di ritardato pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il portiere, l’amministratore è tenuto a rivalere il condominio delle somme da questo versate all’Inps a titolo di sanzioni amministrative. Cass. civ., sez. Il, 25 marzo 1993, n. 3588
Prorogatio solo se non vi è contrarietà dell'assemblea
Corte d’Appello Milano 23.12.2003 –
Prorogatio dell’amministratore.
Per quanto riguarda le pronunce di merito, la Corte d’Appello di Milano del 23
dicembre 2003 ha consolidato l’orientamento per cui in mancanza di un espresso
dissenso dei condomini, l’amministratore cessato dalla carica per scadenza del
termine o, comunque, per dimissioni, è obbligato a proseguire la gestione ad
interim finché non intervenga la nomina del nuovo amministratore. Ciò si
fonda su una presunzione di volontà dei condomini, ma che, proprio in quanto
presunzione, è valida solo in mancanza di manifestazione di volontà contraria.
Tra le altre conformi, Cass. n.1445/93.
In altre sentenze della Suprema Corte, si trova, invece l’espressione “prorogatio
imperii”. E’ quindi necessario chiarire i due significati. Entrambe le
diciture sono mutuate dal diritto pubblico. Il termine prorogatio, sta ad
indicare la continuità del mandato dell’organo dimissionario, revocato o in
scadenza di mandato, fino a che non venga nominato il successore. Con
l’espressione ad interim, invece si indica la assunzione
temporanea della gestione dei poteri da parte di un soggetto diverso da chi li
deteneva precedentemente e cessato dalla carica, in attesa della nomina del
nuovo incaricato.
Cassazione sentenza 7256/86: l'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione dalla carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c. c., conserva ad interim i poteri conferitegli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento, e può continuare pertanto ad esercitarli, fino a che non sia sostituito con altro amministratore.