Pulizia scale "in proprio"
Per quanto riguarda la legittimità di una delibera che preveda l'esecuzione di alcuni lavori direttamente da parte dei condomini, a turni, si rinvia alla pronuncia del Tribunale di Genova (sentenza del 3 maggio 1995), per la quale deve ritenersi legittima la delibera secondo cui la pulizia della scala può essere realizzata per turni dai singoli condomini. A condizione però che al condomino sia garantita la possibilità di scegliere se effettuare personalmente il servizio di pulizia oppure se affidarlo a un terzo. In questo contesto, l'obbligo di eseguire la pulizia si configurerebbe come un obbligo di fare, di carattere fungibile. Con la conseguenza che, in caso di inadempimento, il condominio può ricorrere alla procedura di esecuzione forzata degli obblighi di fare, di cui agli articoli 612 e seguenti del Codice di procedura civile.
Recentemente però
Cass. Civile n. 16485 del 22.11.2002
L'Assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle
modalità di riparto, deliberando l'approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di
imporre al singolo condomino l'obbligo di pulire le scale in un dato momento, o
di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso l'Assemblea
assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente
nulla, avendo i condomini statuito oltre
le proprie competenze, violando i diritti del
singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere.
Leggi
anche l'articolo dell'avvocato Gallucci:
http://www.condominioweb.com/vietare-al-condomino-di-pulire-le-scale.11863