Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di
derattizzazione e di sanificazione
Art. 1 Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell’albo provinciale
delle imprese artigiane
Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione,
di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate «imprese di pulizia»,
sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D.
20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale
delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, qualora
presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti, agli effetti della presente legge:
le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione
e di sanificazione;
i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa
delle imprese che svolgono le attività di cui alla lett. a), che devono essere
certificati ai sensi della normativa in materia;
la misura del contributo per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo
provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità
di versamento;
le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte
o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto
conto del volume d’affari al netto dell’Iva, ai fini della partecipazione, secondo
la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla
presente legge.
Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o alla commissione provinciale per l’artigianato ogni variazione
dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lett. b), nei termini stabiliti dal
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui al
medesimo comma 2.
Art. 2 Requisiti di onorabilità
Le imprese di pulizia possono richiedere l’iscrizione nel registro delle ditte
o nell’albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti
di cui al comma 2:
non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano
in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di
condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza
di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria
dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che
sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle
disposizioni approvate con R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi
delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965,
n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano
in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il
reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;
non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia
di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.
I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:
nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando
questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una
sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;
nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci
per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in
accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo
di società, ivi comprese le cooperative.
Art. 3 Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati non appartenenti alla Comunità europea
Le imprese di pulizia di uno Stato non appartenente alla Comunità europea
possono essere iscritte nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle
imprese artigiane ai sensi dell’ art. 1, se hanno in Italia una sede legale anche
secondaria e a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza.
Art. 4 Sospensione, cancellazione e reiscrizione
Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i casi e le relative modalità di sospensione, di cancellazione
e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell’albo
provinciale delle imprese artigiane.
Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i casi in cui l’impresa
di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l’esecuzione
dei contratti.
La sospensione, la cancellazione nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative
per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla
giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Prima di decidere, la giunta comunica all’impresa di pulizia i fatti da valutare
ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per
la presentazione di memorie.
L’impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma
4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati
all’impresa.
Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 può essere esperito ricorso
al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione.
Art. 5 Obblighi delle pubbliche amministrazioni
Negli appalti di servizi relativi alle attività di cui alla presente legge
le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1992.
Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto
alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione
attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 6 Sanzioni
Al titolare di impresa di pulizia individuale, all’institore preposto ad essa
o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia
che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei
termini prescritti le comunicazioni previste dall’ art. 1, comma 3, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila
a lire un milioneduecentomila.
Qualora l’impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge
senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese
artigiane, o nonostante l’avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione,
il titolare dell’impresa individuale, l’institore preposto ad essa o ad un suo
ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i
soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero
gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative,
sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila
a lire un milione.
Qualora l’impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla
presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al
comma 2, il titolare dell’impresa individuale, l’institore preposto ad essa o
ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo,
i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni,
ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative,
sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila
a lire un milione.
A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente
legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di
pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale
delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due
milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai
medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni.
I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal
registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui
iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
Art. 7 Disposizioni Transitorie
Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui alla presente legge
alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purché
presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale
delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all’ art. 1, comma
2, lett. b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui
al medesimo art. 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attività di cui
alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore.
Fino all’entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l’accertamento
dei requisiti delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge è effettuato
dalla commissione provinciale per l’artigianato, per le imprese artigiane, e dalla
giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le
altre imprese. Avverso le decisioni della giunta può essere esperito ricorso al
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione.
Sentenze
Alle spese per la pulizia delle scale i condomini sono
tenuti a contribuire non già in base ai valori millesimali
di comproprietà, ma in relazione all'uso che ciascuno di essi può fare della
parte comune, secondo il criterio fissato dal comma 2 dell'art.1123 del c.c.,
con la conseguenza che l'assemblea può legittimamente ripartire la spesa in
questione, in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall'articolo 1135 del c.c.,
anche modificando i precedenti criteri aventi natura solo regolamentare."
(Cassazione, sent. n.971 del 24 gennaio 2001)
In tema di ripartizione di oneri
condominiali, le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale non
configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a
preservare l'integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123,
comma primo e 1124, comma primo, c.c.), bensì spese utili a permettere ai
condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle
proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire,
non già in base ai valori
millesimali di comproprietà, ma in base all'uso che ciascuno di essi può
fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato
dall'art. 1123, comma secondo, c.c.
Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657