Con il DM 23 gennaio 2004, il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito le modalità operative per l'archiviazione dei documenti
fiscali e contabili su supporto digitale, dando attuazione all'art.
7-bis del DL 357/1994 (convertito, con modificazioni, nella legge
489/1994).
Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 49 dello scorso 28 febbraio é
stato pubblicato il D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, attuativo della
direttiva 2001/115/CE in materia di armonizzazione,
semplificazione e modernizzazione della fatturazione. La direttiva viene
recepita mediante sostituzione integrale dell'art. 21 DPR 633/1972,
riguardante l'obbligo di emissione della fattura, e modificazione degli
artt. 39 e 52 , riguardanti rispettivamente la conservazione dei
documenti e l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
1. TENUTA DEI REGISTRI SU SUPPORTO
DIGITALE
Ambito di applicazione: documenti e loro caratteristiche
Le nuove disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2004 si
applicano ai seguenti documenti di natura civilistica e fiscale:
- libro giornale
- libro degli inventari
- libro soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti
- registro Iva degli acquisti
- registro Iva delle fatture
- registro Iva dei corrispettivi
- registro dei beni ammortizzabili
- registro Irpef degli onorari dei professionisti
- altri documenti contabili (fatture, lettere, telegrammi).
Per garantire la rilevanza ai fini fiscali della suddetta
documentazione, ove tenuta su supporto informatico, è necessario che
siano rispettate alcune condizioni.
In particolare i documenti, oltre ad essere statici e non modificabili,
devono poter essere esibiti; inoltre, al fine di attestare la data,
l'autenticità e l'integrità degli stessi, dovranno sempre essere
apposti il riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica.
Il supporto contenente i documenti, di cui deve essere assicurato
l'ordine cronologico, deve essere leggibile nel tempo; per ciascun
periodo d'imposta non deve esservi soluzione di continuità. All'interno
dell'archivio informatico dovrà essere possibile la ricerca e
l'estrazione di informazioni essenziali, quali cognome, nome,
denominazione, codice fiscale, partita Iva e data.
Procedure di conservazione e altri adempimenti
L'archiviazione informatica dei documenti elencati, se effettuata nel
rispetto della procedura prevista dal regolamento in commento, consente
di distruggere i documenti originali in formato cartaceo. Di seguito si
descrive brevemente detta procedura, rinviando, per informazioni
maggiormente dettagliate, alla lettura del regolamento.
Per quanto riguarda la tenuta dei registri informatici, dovrà essere
nominato un responsabile del procedimento di conservazione digitale, il
quale dovrà occuparsi della memorizzazione dei documenti su supporto
ottico, nonché dell'apposizione sugli stessi della sottoscrizione
elettronica e, al posto del riferimento temporale, della cd. "marca
temporale". Quest'ultima è una sequenza di bit, ottenuta con
procedimento informatico, attraverso la quale è possibile attestare la
certezza della data e, quindi, opporla ai terzi. La marca può essere
apposta:
- sull'insieme dei documenti
- su un'impronta crittografata degli stessi.
Per le scritture contabili e gli altri documenti fiscali, inoltre, è
prevista anche l'apposizione del riferimento temporale e la
sottoscrizione del pubblico ufficiale.
L'archiviazione dovrà essere effettuata con cadenza quindicinale per le
fatture e annuale per gli altri documenti e scritture contabili.
Il responsabile della conservazione, entro un mese dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione
contenente alcuni dati essenziali, quali:
- l'impronta dell'archivio informatico
- la sottoscrizione elettronica
- la marca temporale.
L'Agenzia delle Entrate confermerà l'avvenuta ricezione della
comunicazione attraverso una ricevuta contenente il relativo numero di
protocollo.
Imposta di bollo
Innanzi tutto, vale la pena di ricordare che la misura
dell'imposta è pari a € 10,33 per le società di capitali e a €
20,66 per le altre imprese, con riferimento al libro giornale e al libro
degli inventari; a € 10,33 per tutti gli altri registri obbligatori ai
fini civilistici o per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da
leggi speciali; infine, in relazione ai registri tenuti ai fini fiscali,
l'imposta non è dovuta.
Con riferimento ai documenti conservati su supporto digitale, l'imposta
di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Quanto al pagamento dell'imposta, esso avviene in due fasi distinte. In
una prima fase l'interessato dovrà presentare una comunicazione
all'Agenzia delle Entrate, contenente l'indicazione del numero presunto
di documenti che saranno emessi o utilizzati nel corso dell'anno, nonché
l'importo e gli estremi del pagamento dell'imposta.
Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, poi, all'Agenzia delle
Entrate dovrà essere inviata una ulteriore comunicazione, contenente il
numero effettivo dei documenti utilizzati nel corso dell'anno
precedente, divisi per tipologia, nonché gli estremi dell'eventuale
versamento della differenza d'imposta o, viceversa, la richiesta di
rimborso o di compensazione dell'imposta versata in eccedenza. L'importo
complessivo corrisposto diviene la base provvisoria per il calcolo
dell'imposta dovuta per l'anno in corso.
Esibizione
In caso di verifiche, controlli o ispezioni il documento
informatico deve essere reso leggibile e, in caso di richiesta,
disponibile su supporto cartaceo e informatico, nonché stampabile su
carta, nel luogo di conservazione delle scritture. Per l'esibizione in
via telematica, invece, l'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le
relative modalità con apposito provvedimento.
2. FATTURAZIONE ELETTRONICA
Le modalità
Il D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 introduce nel
nostro ordinamento la possibilità di emissione della fattura
elettronica, previo accordo con il destinatario: il relativo documento
potrà essere compilato, trasmesso e archiviato esclusivamente in forma
elettronica, eliminando il supporto cartaceo. Chiaramente l'emissione
della fattura in forma elettronica presuppone l'adozione di idonee
garanzie: così, l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine
e l'integrità del contenuto dovranno essere provate mediante
l'apposizione su ciascuna fattura, o di ciascun lotto di fatture, del
riferimento temporale e della firma elettronica qualificata
dell'emittente, ovvero mediante sistemi Edi di trasmissione elettronica
dei dati che garantiscano l'esistenza dei predetti requisiti di
autenticità e di integrità.
La fattura si considera emessa all'atto della sua consegna o spedizione
all'altra parte, ovvero all'atto della sua trasmissione elettronica.
Essa dovrà essere compilata in duplice esemplare, di cui uno da
consegnare o spedire alla controparte.
Il contenuto
La fattura elettronica, che dovrà essere datata e
numerata in ordine progressivo per anno solare, dovrà contenere:
a) i dati dei soggetti tra i quali intercorre l'operazione di
fatturazione (nome e cognome se si tratta di persone fisiche, ovvero
ditta e denominazione sociale o ragione sociale, se si tratta di persone
giuridiche);
b) la natura, la quantità e la qualità dei beni/servizi oggetto
della fatturazione;
c) i dati necessari per la determinazione della base imponibile;
d) il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
e) l'aliquota, l'imponibile e l'imposta, con arrotondamenti al
centesimo di euro;
f) la partita Iva del cessionario del bene o del committente del
servizio, nel caso in cui l'imposta sia dovuta da quest'ultimo in luogo
del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
g) in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto
nuovi, la data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri, il numero dei chilometri percorsi, le ore navigate o volate;
h) nel caso di compilazione della fattura da parte del cliente
ovvero, per conto del cedente/prestatore, da parte di un terzo, la
relativa annotazione.
Le fatture in lingua straniera dovranno essere tradotte in lingua
nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli importi
potranno essere espressi in qualsiasi valuta, purché l'imposta sia
sempre indicata in euro.
L'emissione della fattura da parte del cliente o di un
terzo
E' possibile che la fattura venga emessa anche dal cliente
o da un terzo: in questo caso, ove tali soggetti risiedano in un Paese
in relazione al quale non esistano strumenti giuridici di reciproca
assistenza, l'operazione è consentita solo se il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e non abbia
ricevuto, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione
di infrazioni sostanziali con riferimento all'Iva.
Inoltre, tale operazione sarà subordinata alla presentazione di
un'apposita comunicazione preventiva all'amministrazione finanziaria,
secondo modalità, contenuti e procedure telematiche da definirsi con
apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
L'archiviazione
Anche l'archiviazione potrà avvenire esclusivamente in
forma elettronica: in tal caso il contribuente sarà esonerato dalla
tenuta dei registri su supporto cartaceo.
Il decreto distingue tra:
- fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica,
che saranno archiviate nella stessa forma;
- fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma
cartacea, che potranno anche essere archiviate in forma elettronica.
Il luogo di archiviazione potrà anche essere situato in un altro Stato,
purché con quest'ultimo esistano strumenti giuridici che disciplinano
la reciproca assistenza. Il soggetto passivo dovrà assicurare, a fini
di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio, nonché la
possibilità che tutti i documenti in esso contenuti, compresi i
certificati di garanzia dell'origine e dell'integrità delle fatture
elettroniche, siano stampati e trasferiti su altro supporto informatico.
In caso di ispezione documentale, essa si estenderà anche ai documenti
disponibili tramite le apparecchiature informatiche installate nei
locali in cui viene eseguito l'accesso.