Anche le aree private sono soggette al codice della strada
Il Ministero Lavori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 5 marzo 1997) ha ribadito che per "strada" s’intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali mentre il termine "circolazione" è esteso alle aree aperte alla circolazione in quanto non è la proprietà l’elemento caratterizzante.
Condominio: parcheggi abusivi su zone
condominiali e danno ingiusto Giudice di pace Genova - sentenza 372/02 del
29/07/2002
Il Condominio ** I **, con atto di citazione ritualmente notificato,
conveniva in giudizio per l’udienza del 29.01.2002 la ** S.r.l. per sentirla
condannare, previo accertamento di sosta illegittima, al pagamento di un
risarcimento. Si costituiva la convenuta che veniva autorizzata a chiamare in
causa la ** S.r.l. Quest’ultima non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
L’istruttoria comprendeva l’escussione di testi e all’udienza del 06.06.2002,
precisate le conclusioni, il giudice tratteneva a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’origine della causa è stata la sosta abusiva, nelle aree di parcheggio
condominiali del Condominio ** I **, in zona al di fuori degli spazi previsti ed
in modo da costituire potenziale intralcio e/o pericolo, del veicolo Smart,
targato XX XXX XX, di proprietà della ** S.r.l. Il fatto si è verificato il
03.05.2001 con la rilevazione della sosta del veicolo de quo e, trascorso un
ragionevole lasso di tempo, scattando fotografia, alla presenza di testimoni,
attestante la data della violazione e la targa del veicolo. Vane la diffida e la
richiesta di risarcimento relativa ai rilievi eseguiti, l’accertamento della
proprietà, il costo del legale, quindi la citazione.
Il Giudice ritiene che la richiesta di risarcimento sia fondata e meriti
accoglimento: non vi sono incertezze circa la proprietà delle aree su cui la
sosta abusiva è stata fatta, in zona non consentita per ragioni di sicurezza,
secondo regole imposte dall’Autorità, e di potenziale pericolosità per la
circolazione e l’uso delle dotazioni di sicurezza. La convenuta ha dimostrato
che l’auto in questione, alla data dell’asserita violazione, risultava in
locazione alla ** S.r.l., con contratto biennale dal 29.11.2000 al 29.11.2002.
Conseguentemente la chiamata in causa di ** S.r.l. è intesa ad ottenere la
dichiarazione che la ** S.r.l. sia tenuta a garantire e tenere indenne la
convenuta ** S.r.l. Si rileva il comportamento della terza chiamata, rimasta
contumace.
Considerato legittimo il risarcimento il Giudice tenuto conto anche dell’art.
113 c.p.c., stabilisce in Euro 180,00 l’entità dello stesso, rivalutazione e
interessi inclusi a carico della convenuta.
La ** S.r.l. dovrà tenere indenne da tutte le somme che questa potrà essere
condannata a sborsare per il fatto di cui è causa.
Le spese processuali, equitativamente liquidate in € 200,00, oltre I.V.A. e
C.P.A., sono poste a carico della convenuta soccombente
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, secondo equità, dichiara
tenuta e condanna la GE.FLO. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento a favore del Condominio ** I ** in persona del legale
rappresentante pro tempore della somma di € 180,00 a titolo di risarcimento ed €
200,00 oltre I.V.A. e C.P.A. a titolo di rimborso delle spese processuali.
Genova, 30.06.2002