Impianto di riscaldamento centralizzato, omessa riparazione e risarcimento

 

 

Cassazione , sez. II civile, sentenza 31.05.2006 n° 12956  Si rileva che non essendo il singolo condomino titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica, poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali trova causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto contrattuale che obblighi.  Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12956 del 31 maggio 2006, precisando che il condómino che lamenti l'insufficiente grado di riscaldamento nel proprio appartamento e la colpevole omissione del condominio nel provvedere alla riparazione dell'impianto centralizzato, può solo pretendere il risarcimento del danno conseguente subito, ma non la restituzione dei contributi versati per il godimento del servizio stesso.

 

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22/01/2016 n° 1209 Richiesta da parte di un unico condómino al ripristino impianto centralizzato ormai dismesso, a seguito di una deliberazione dichiarata "nulla": «Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 833 c.c., integra atto emulativo esclusivamente quello che sia obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma dannoso per altri, è legittima e non configura abuso del diritto la pretesa del condomino al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’assemblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima, essendo irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomini – nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamiliari – delle opere necessarie a tale ripristino, sia l’eventuale possibilità per il condomino di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo».

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