Impianto di riscaldamento centralizzato, distacco

 

Corte di Cassazione n°12580 del 18 maggio 2017 Il regolamento di condominio stabilisce che colui che si distacca debba comunque pagare il 50% di tutte le spese. Due condómini fanno ricorso, la cassazione rigetta:  .... nel rigettare il ricorso, ribadisce la possibilità del regolamento condominiale di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, attesa l'insindacabilità nel merito delle norme contenute nel regolamento condominiale, salvo violazione delle stesse dei canoni di ermeneutica o vizi logici, così come confermato dall'orientamento costante della Corte ...

Cassazione, sentenza n. 11970 del 15 maggio 2017 (Una prima sentenza che indica che la nuova modalità di contabilizzazione dei consumi, soprattutto con l'installazione dei contabilizzatori e della pompa "variabile" in funzione del carico, favorisce il distacco dal centralizzato da parte dei condómini) ...... Inoltre non trascurabile, sempre al fine di supportare la soluzione in esame, è il richiamo alle previsioni di cui all'art. 26 della legge n. 10 del 1991 (che al comma 5 prevede che "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile") nonché della legge n. 102/2014, che impongono la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi (art. 9 co. 5, ancorché la relativa violazione preveda l'irrogazione di una sanzione amministrativa), atteso che emerge un quadro normativo che denota l'intento del legislatore di correlare il pagamento delle spese di riscaldamento all'effettivo consumo, consumo che chiaramente non sussiste nel caso di legittimo distacco.....

Cassazione Civile, sez. VI-2, sentenza 03/11/2016 n° 22285:  È il condómino che intende distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato che deve dimostrare che dal suo distacco non si generano squilibri all'impianto o maggiori oneri per gli altri partecipanti. .... Il Tribunale di Milano, nel caso concreto, ha ritenuto che la delibera del 29 marzo 2010 con la quale il Condominio di (OMISSIS) ha negato a C.B.G. l'autorizzazione ad effettuare il distacco della propria unità immobiliare dall'impianto di riscaldamento centralizzato era immune da censure perché il condomino C.B. non aveva dimostrato, e lo avrebbe dovuto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1118 c.c. e cioè la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l'erogazione del servizio e di eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco, e/o, comunque, non ha ritenuto, che la prova dell'insussistenza dei detti pregiudizi fosse presente negli atti del processo. Ora, proprio perché il Tribunale ha ritenuto che la prova dell'insussistenza del pregiudizio di cui si dice non era stata data e/o non era sussistente agli atti del processo, la sentenza non presenta il vizio denunciato di omesso esame di un fatto decisivo....

 

Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3360 del 31 luglio 2015. Chi si distacca dall'impianto centralizzato di riscaldamento paga sia le spese ordinarie che straordinarie.

 

Cass. civ., sez. VI, sentenza n. 5331/2012 Il condómino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condòmini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini.

 

Cassazione n. 9526 del 30 aprile 2014, Alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 220/2012 .... un orientamento giurisprudenziale che ha assunto, adesso, veste di diritto positivo in ragione del quarto comma del nuovo art. 1118 c.c. .... il quale, ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condòmini. In altri termini, e in sintesi, … continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio … perché se il costo di esercizio dell’impianto (rappresentato anche dall’acquisto di carburante necessario per l’esercizio dell’impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non sarebbe posta a carico del condomino distaccante, gli altri condòmini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante al condomino distaccato”.

 

Cassazione 22 marzo 2011, n. 6481 distacco unilaterale dal centralizzato entrando nel merito se una relazione tecnica debba provare solo la mancanza di squilibri termici e non anche il fatto che non vi sono aggravi di spese per i condomini che restino allacciati, come aveva affermato la Corte di Appello di Roma, vietando per questo motivo il distacco. La Cassazione ha cassato come contraddittoria la sentenza di Appello, rinviandola a diversa sezione, riconoscendo che non è richiesto dalla legge un vero e proprio attestato di economicità dell’intervento, ma solo una certificazione energetica o una diagnosi

Distacco dal riscaldamento condominiale  Cass., sez II, 30/03/2006 n. 7518
Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.

Il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale
Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2007, n. 7708
Il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano nè un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.
Di conseguenza, è legittima la delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall'impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l'impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare.

È il caso di leggere cosa sta succedendo nelle singole regioni:

Bollettino Ufficiale Regione Piemonte
numero 6-8 febbraio 2007, SCHEDA 1 E.
Sotto la lettera: A)Prestazioni del sistema edificio-impianto
--Negli edifici con numero di unità abitative superiore a 4, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa--

 

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