Disturbo per rumore di impianti interni al condominio

Nel regolamento di condominio, che è un elemento contrattuale cui tutti i condomini debbono attenersi, vi è sicuramente riportato il divieto di arrecare disturbo al sonno e alla quiete; il condominio è pertanto responsabile nei confronti di tutti i suoi condomini affinché la quiete di ognuno di loro non sia disturbata, e ciò anche a prescindere dai livelli di rumore che possano eventualmente essere registrati. Pertanto, è possibile pretendere la limitazione degli orari o la sospensione dell'esercizio dell'impianto, in ragione del livello di disturbo lamentato. Ma anche la normativa si occupa delle emissioni sonore degli impianti interni al fabbricato: è possibile trovare riscontri nel regolamento comunale di igiene e nel regolamento locale di igiene tipo (di emanazione regionale) dove sono sovente dettagliati con valori limite. Nel disposto legislativo nazionale si ritrovano tutte le disposizioni necessarie e dirimere il problema. Per il Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 5 luglio 1997 allegato "A", il livello di rumore degli impianti tecnologici interni al fabbricato a funzionamento discontinuo non può superare i 35 dB(A) di livello massimo. La verifica dei livelli sonori all'interno dell'abitazione disturbata deve essere condotta con un'analisi fonometrica che può essere svolta da un dipendente dell'Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) o da un privato libero professionista. In ogni caso il tecnico verificatore deve essere un "tecnico competente in acustica" ai sensi della legge 447/95, articolo 2, comma 6 e quindi iscritto alle apposite liste pubblicate nei bollettini regionali (Burl). La misura è più efficace se è svolta durante la notte (tra le ore 22 e le 6) meglio, se tra le ore 4 e le ore 6 quando la rumorosità residua si riduce ai livelli minimi. In caso di superamento si può pretendere, anche ricorrendo alle vie legali, il rispetto del diritto di avere silenzio in casa. Ogni intervento di risanamento acustico è a totale carico del soggetto disturbante.

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