Ripartizione spese manutenzione e ricostruzione scale Cassazione civile, sez. II, 20 Aprile 2017, n. 9986: Le scale e l'androne, essendo elementi strutturali necessari all'edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell'art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. Ne consegue l'applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei "quorum" per la ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria (ed eventualmente ricostruzione) dell'androne e delle scale, cui anche detti condomini sono tenuti a concorrere, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne.
Le spese di
manutenzione straordinaria e ricostruzione delle scale (rampe, scalini,
pianerottoli, ringhiera e corrimani, intonaci sotto le rampe, ecc.),
vanno poste a carico e ripartite con i criteri dettati dall'art. 1124
c.c., e cioè: per metà in ragione del valore millesimale delle
singole unità immobiliari cui la struttura serve, e per l'altra metà
la misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
A)
esclusivamente in base all'altezza del piano. (eventualmente con
correzione in base al n. dei residenti) L'androne e le scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. anche dei proprietari dei locali terranei che abbiano accesso direttamente dalla strada, in quanto costituiscono elementi necessari per la configurabilità stessa di un fabbricato diviso in piani e porzioni di piano di proprietà individuale e rappresentano inoltre tramite indispensabile per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura; pertanto, tali proprietari rientrano fra gli obbligati al contributo per la sistemazione dell'androne e delle scale. Corte app. civ. Milano, sez. I, 9 ottobre 1987, n. 1983 In un edificio in condominio, le scale — oggetto di proprietà comune a norma dell’art. 1117 n. 1 c.c., se il contrario non risulta dal titolo — comprendono l’intera relativa «cassa», di cui costituiscono componenti essenziali ed inscindibili le murature che la delimitano, assolvano o meno le stesse, in tutto o in parte, anche la funzione di pareti delle unità immobiliari di proprietà esclusiva cui si accede tramite le scale stesse. Ne consegue che, anche quando i lavori di manutenzione o ricostruzione delle scale importino il rafforzamento delle murature svolgenti anche tale ultima funzione, con indiretto vantaggio dei proprietari specificamente interessati, la ripartizione delle spese deve avvenire in base alla regola posta dall’art. 1124, primo comma, c.c., salvo che (diversamente che nella specie pervenuta al giudizio della S.C.) oggetto dei lavori siano non il vano scale nel suo complesso ma solo le murature costituenti le pareti perimetrali delle unità immobiliari prospicienti il vano scale (e quest’ultimo in tutto o parte delimitanti), poiché in tale ultimo caso la ripartizione delle spese va effettuata mediante l’applicazione, opportunamente coordinata, dei criteri fissati dagli artt. 1123, secondo comma, e 1124, primo comma, c.c. Cass. civ.. sez. II, 7 maggio 1997, n. 3968 D.P.R. n.547/1955 dispone che "le scale destinate
all'accesso ai luoghi di lavoro, se sono aperte , devono essere dotate
di parapetto o di altra difesa , e se sono delimitate da due pareti,
come quella in oggetto, devono essere munite almeno di un corrimano."
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