Scarichi della caldaia a parete

 L’art. 17-bis è stato introdotto nel DL dalla Legge 90/13 per modificare l’art. 5, comma 9 del DPR 413/93, rivedendo così – a pochi mesi di distanza dalle modifiche introdotte dalla Legge 221/12 – la disciplina dello scarico a parete.  Ecco com’è ora l’art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/93:

«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.»

 

Il DPR 551/99 prevede la possibilità di scarico a parete in tale ipotesi "singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore"

Cosa occorre sapere per poter realizzare gli "scarichi in facciata" con scaldabagni o caldaie

Lo "scarico a parete" o "scarico in facciata" è un sistema largamente adottato in Italia in quanto permette di evitare i costi, i permessi (e i litigi) tipici della posa delle canne fumarie collettive o dei condotti da fumo degli apparecchi.
Occorre subito premettere che nel caso di scarico a parete con scaldabagni e/o caldaie a "camera aperta" e tiraggio naturale (tipo B11bs), per far sì che gli apparecchi funzionino correttamente e la sicurezza del "sensore fumi" non intervenga continuamente mandando in blocco l'apparecchio, è necessario realizzare un apposito "terminale di tiraggio" (rif. norma UNI 7129).

Ciò detto, è anche opportuno ricordare come la medesima norma (UNI 7129) preveda sia per gli scaldabagni che per le caldaie l'obbligo di mantenere alcune "distanze minime di rispetto". Queste distanze minime dipendono dalla potenza e dal tipo di apparecchio (con o senza ventilatore), e si applicano sia per i condomini che per le case singole.
 

Attenzione: il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ha nuovamente confermato che i fumi prodotti dagli impianti termici installati dopo il 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prevista dalla regolamentazione vigente.

 

Esempio tratto da un regolamento comunale: Per gli immobili  sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 ed in specifico agli artt. 101 e 1342 e situati nella zona A di cui al D.M. 1444/68, meglio individuate nel Titolo IV “L’edificato storico” del Regolamento Urbanistico, è ammesso, previa l’ottenimento delle autorizzazioni di cui agli artt. 223 e 1464 del D.Lgs. 42/2004, scaricare i prodotti della combustione direttamente all’esterno nel rispetto delle distanze minime imposte dalla norma UNI 7129 per terminali di tiraggio a parete di apparecchi a tiraggio naturale oltre i 16 kw.       La distanza tra due terminali di scarico in facciata a servizio della stessa unità immobiliare deve comunque essere superiore a 5 m. In caso di unità immobiliari diverse, la distanza tra i due terminali di scarico (qualora non sia possibile rispettare la distanza di 5 m) deve comunque essere la massima possibile compatibilmente con lo sviluppo della unità immobiliare. 

 

 

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