Scarichi della caldaia a parete
L’art. 17-bis è stato introdotto nel DL dalla Legge 90/13 per modificare l’art. 5, comma 9 del DPR 413/93, rivedendo così – a pochi mesi di distanza dalle modifiche introdotte dalla Legge 221/12 – la disciplina dello scarico a parete. Ecco com’è ora l’art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/93:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.»
Il DPR 551/99 prevede la possibilità di scarico a parete in tale ipotesi "singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore"
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Attenzione: il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ha nuovamente confermato che i fumi prodotti dagli impianti termici installati dopo il 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prevista dalla regolamentazione vigente.
Esempio tratto da un regolamento comunale: Per gli immobili sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 ed in specifico agli artt. 101 e 1342 e situati nella zona A di cui al D.M. 1444/68, meglio individuate nel Titolo IV “L’edificato storico” del Regolamento Urbanistico, è ammesso, previa l’ottenimento delle autorizzazioni di cui agli artt. 223 e 1464 del D.Lgs. 42/2004, scaricare i prodotti della combustione direttamente all’esterno nel rispetto delle distanze minime imposte dalla norma UNI 7129 per terminali di tiraggio a parete di apparecchi a tiraggio naturale oltre i 16 kw. La distanza tra due terminali di scarico in facciata a servizio della stessa unità immobiliare deve comunque essere superiore a 5 m. In caso di unità immobiliari diverse, la distanza tra i due terminali di scarico (qualora non sia possibile rispettare la distanza di 5 m) deve comunque essere la massima possibile compatibilmente con lo sviluppo della unità immobiliare.