Sottotetto
SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. III, N° 14160 del 27/10/2000In mancanza di un titolo che consenta di determinare la proprietà del bene, si presume la comunione del bene qualora esso per le sue caratteristiche è considerato utilizzabile da tutti i condomini. Tale principio è valido anche nel caso di un vano sottotetto utilizzato da protezione dell'appartamento dell'ultimo piano.
Presunzione di parti comuni e assenza di titolo contrario
Cassazione civile , sez. II, sentenza 16/04/2007 n° 9093
In mancanza di una specifica previsione contraria del titolo costitutivo, la
destinazione all'uso e al godimento comune di taluni servizi, beni o parti
dell'edificio comune, risultante dall'attitudine funzionale del bene al servizio
dell'edificio, considerato nella sua unità, e al godimento collettivo, fanno
presumere la condominialità, a prescindere dal fatto che il bene sia o possa
essere utilizzato da tutti i condomini o solo da taluni di essi.
Non costituisce pertinenza dell'abitazione sottostante il
sottotetto che può essere utilizzato come vano autonomo
Consiglio di Stato Sentenza, Sez. IV, 14/09/2005, n. 4744
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte al sottetto di un edificio
condominiale, in mancanza di titolo idoneo (può considerarsi pertinenza
dell’appartamento sottostante solo quando assolva alla esclusiva funzione di
isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e
dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria), si applica la
presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. qualora il vano, per le sue
caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia
pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di
interesse comune.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo
grado che, accertata la comunione del sottotetto, aveva annullato il permesso di
costruire per ristrutturare e sopraelevare l’unità rilasciato ai condomini
dell'ultimo piano senza il necessario consenso degli altri condomini.
Trasformazione del
sottotetto: indennità di sopraelevazione
Cassazione civile Ordinanza 07/06/2005, n. 11857
La Cassazione con l’ordinanza n. 11857/2005 del 7 giugno 2005 ha rimesso alle
Sezioni Unite la questione di stabilire in quale ipotesi la trasformazione del
sottotetto in locali abitabili determini l’obbligo di corrispondere l’indennità
di sopraelevazione.
La giurisprudenza di legittimità si è generalmente orientata nel senso che,
opere siffatte, vanno considerate come “nuovi piani o nuove fabbriche” ai sensi
dell’art. 1127 c.c. Da tale indirizzo si è però ultimamente discostata la S.C.
con la sentenza n. 6643/2000 secondo la quale l’innalzamento di un preesistente
sottotetto, contenuto nei limiti del suo perimetro, non comporta l’obbligo di
pagamento dell’indennità, in quanto l’art. 1127 c.c. non si riferisce ad ogni
caso di sopraelevazione, intesa come pura e semplice costruzione oltre l’altezza
precedente del fabbricato, bensì solo al caso di costruzione di uno o più piani
sopra l’ultimo piano dell’edificio, quale che sia il rapporto con l’altezza
precedente.
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