L'amministratore anche se vince la causa per la sua revoca, deve pagarsi le spese legali.

Ciò che  appare stridente con la regola generale è che le spese di un procedimento giudiziario seguano la soccombenza, ovvero la parte che è dichiarata perdente paga anche le spese legali della parte dichiarata vincitrice, è il fatto che in caso di richiesta respinta di revoca giudiziaria di un Amministratore, le spese legali del patrocinio sostenute dall’Amministratore, restano a carico dell’Amministratore stesso. La suprema corte sez.II con sentenza 20/03/2001 n° 3706 ha ribadito che Il procedimento di nomina o di revoca dell’Amministratore di condominio, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i condomini o tra alcuni condomini e l’Amministratore, ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli Artt. 91 e segg. C.P.C. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento. 

In pratica l’Amministratore che ha l’obbligo, costituendosi nel giudizio promosso da un solo condomino, di farsi rappresentare da un legale, anche nel caso che venga respinta la richiesta di revoca, deve pagarsi le spese legali. Sempre la II sezione della Corte di Cassazione con altra sentenza del 04/05/1978 n°2075 ha precisato che la responsabilità processuale aggravata della parte è regolata, in ogni sua possibile ipotesi, esclusivamente dall'Art. 96 C.P.C., cosicché il corrispondente diritto a risarcimento non è azionabile fuori dall'ambito processuale dal quale si pretende sorto. Di conseguenza, deve dichiararsi inammissibile la domanda proposta autonomamente da un Amministratore di condominio contro alcuni dei condomini per ottenerne condanna, ai sensi dell'Art. 2043 C.C., a rimborsargli le spese legali sostenute per resistere in un procedimento di camera di consiglio da essi promosso per farlo rimuovere dall'incarico e conclusosi col rigetto della loro istanza. 

In pratica ogni condomino, a torto o ragione, anche per motivi che esulano dal disposto Art.1130 del C.C. e quindi per personalismi, antipatie può richiedere la revoca dell’Amministratore del proprio condominio, sicuro e certo che anche in caso che la la sua richiesta venga respinta, avrà cagionato all’Amministratore, quantomeno un danno economico corrispondente alle spese legali, danno che non potrà essere risarcito ne dal condomino promotore della respinta, e quindi priva di fondamento, richiesta di revoca, ne dal condominio. 
 

Cass. 4706/01: I procedimenti per la nomina e la revoca di amministratore, essendo ricompresi tra quelli non contenziosi di volontaria giurisdizione, non sono sottoposti alla disciplina della soccombenza, per cui le spese legali fanno carico al procedente.

nomina giudiziale dell’amministratore e ripartizione delle spese legali.
Le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell'amministratore, sostenute dal singolo condomino, vanno poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali cristallizzati negli articoli 1104 e 1123 del codice civile. Inoltre, al singolo condomino, che ha anticipato detto importo, vanno riconosciuti oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, dall'anticipo di tale importo al saldo, vertendosi in tema di debito di valuta relativamente al quale il maggior danno ex art. 1124 del codice civile va risarcito quanto meno nella misura presuntivamente spettante ad ogni consumatore con riferimento agli indici ISTAT (v. da ultimo Cass. 6224/2002, 2508/2002 e 10569/2001)-
Tribunale di Milano, n. 838/03 - Sezione VIII Civile

 

Home page