L'amministratore anche se vince la causa per la sua revoca, deve pagarsi le spese legali.
Ciò che appare stridente con la regola generale è che le
spese di un procedimento giudiziario seguano la soccombenza, ovvero la parte che
è dichiarata perdente paga anche le spese legali della parte dichiarata
vincitrice, è il fatto che in caso di richiesta respinta di revoca giudiziaria
di un Amministratore, le spese legali del patrocinio sostenute
dall’Amministratore, restano a carico dell’Amministratore stesso. La suprema
corte sez.II con sentenza 20/03/2001 n° 3706 ha ribadito che Il procedimento di
nomina o di revoca dell’Amministratore di condominio, anche quando si inserisce
in una situazione di conflitto tra i condomini o tra alcuni condomini e
l’Amministratore, ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e,
pertanto, si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dagli Artt. 91 e
segg. C.P.C. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità
di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di
un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al
procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia
anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento.
In pratica l’Amministratore che ha l’obbligo, costituendosi nel giudizio
promosso da un solo condomino, di farsi rappresentare da un legale, anche nel
caso che venga respinta la richiesta di revoca, deve pagarsi le spese legali.
Sempre la II sezione della Corte di Cassazione con altra sentenza del 04/05/1978
n°2075 ha precisato che la responsabilità processuale aggravata della parte è
regolata, in ogni sua possibile ipotesi, esclusivamente dall'Art. 96 C.P.C.,
cosicché il corrispondente diritto a risarcimento non è azionabile fuori
dall'ambito processuale dal quale si pretende sorto. Di conseguenza, deve
dichiararsi inammissibile la domanda proposta autonomamente da un Amministratore
di condominio contro alcuni dei condomini per ottenerne condanna, ai sensi dell'Art.
2043 C.C., a rimborsargli le spese legali sostenute per resistere in un
procedimento di camera di consiglio da essi promosso per farlo rimuovere
dall'incarico e conclusosi col rigetto della loro istanza.
In pratica ogni condomino, a torto o ragione, anche per motivi che esulano dal
disposto Art.1130 del C.C. e quindi per personalismi, antipatie può richiedere
la revoca dell’Amministratore del proprio condominio, sicuro e certo che anche
in caso che la la sua richiesta venga respinta, avrà cagionato
all’Amministratore, quantomeno un danno economico corrispondente alle spese
legali, danno che non potrà essere risarcito ne dal condomino promotore della
respinta, e quindi priva di fondamento, richiesta di revoca, ne dal condominio.
Cass. 4706/01: I procedimenti per la nomina e la revoca di amministratore, essendo ricompresi tra quelli non contenziosi di volontaria giurisdizione, non sono sottoposti alla disciplina della soccombenza, per cui le spese legali fanno carico al procedente.
nomina
giudiziale dell’amministratore e ripartizione delle spese legali.
Le spese legali necessarie per la nomina giudiziale
dell'amministratore, sostenute dal singolo condomino, vanno poste a carico del
Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali
cristallizzati negli articoli 1104 e 1123 del codice civile. Inoltre, al singolo
condomino, che ha anticipato detto importo, vanno riconosciuti oltre agli
interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, dall'anticipo di tale
importo al saldo, vertendosi in tema di debito di valuta relativamente al quale
il maggior danno ex art. 1124 del codice civile va risarcito quanto meno nella
misura presuntivamente spettante ad ogni consumatore con riferimento agli indici
ISTAT (v. da ultimo Cass. 6224/2002, 2508/2002 e 10569/2001)-
Tribunale di Milano, n. 838/03 - Sezione VIII Civile