Spese postali per i condòmini
Cass.civ. sez. II 10 maggio 2019 n. 12573: le spese postali, necessarie per soddisfare richieste individuali dei singoli condomini e rivolte all’amministratore, nell’ipotesi di servizio destinato a servire i condomini in misura diversa e quindi da addebitare ai singoli secondo il disposto di cui all’art 1123 secondo comma del c.c. ... l’addebito alla intera comunità condominiale di spese (quali quelle postali e di attività ulteriore svolta nell’interesse di un singolo condomino) sulla base del generico ed errato riferimento al criterio della ripartizione delle spese sulla proporzione di uso è quindi errato; ... alla stregua dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati e correttamente ribaditi, la giustificazione del permanere a carico del condominio delle spese comunque effettuate a fini individuali risiede sono nella corretta applicabilità o meno del criterio ex art. 1123 c.c., comma 2, previa valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente considerazione della addebitabilità o meno individuale al singolo condomino... alle spese cosidette personali, che potranno essere imputate al singolo solo ove riguardino servizi e beni comuni ai quali non pare peraltro potersi ricondurre l’operato dell’amministratore che, laddove soddisfi richieste e chiarimenti dei singoli, non sta erogando un servizio comune ma sta soddisfacendo una istanza individuale i cui costi è corretto che non ricadano sulla intera collettività e – sembra di leggere fra oleodotto righe – il cui onere non può comunque essere oggetto di deliberazione assemblare che può avere ad oggetto solo beni e servizi comuni... si che appare giustificata applicazione dell’art. 1123 comma II c.c. e la conseguente competenza dell’assemblea a deliberare sul punto.
L'individuazione della notevole entità delle spese, agli effetti del
comma quarto dell'art. 1136 cod. civ. , deve ritenersi affidata alla
discrezionale valutazione del giudice di merito, rispetto alla quale
il criterio della proporzionalità tra spesa e valore dell' edificio,
e la ripartizione di tale costo tra i condomini, configurano non un
vincolo, bensi' un ulteriore ed eventuale elemento di giudizio, nel
senso della possibilità per il giudice di tenere conto, nei casi
dubbi, oltre che dei dati di immediato rilievo, cioè dell' ammontare
complessivo dell' esborso occorrente per la realizzazione delle
opere, anche del rapporto tra tale costo, valore dell' edificio ed
entità della spesa ricadente sui singoli condomini.
Le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative
all'invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle
spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i
condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate
«ad personam».
Trib. di Napoli, 29/11/2003, n. 12015
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