DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001,
n.380
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). (GU
n. 245 del 20-10-2001- Suppl. Ordinario n.239)
Sono state apportate le
correzioni previste negli Errata Corrige pubblicati sulle G.U. n. 262 e
264/2001 e sulla G.U. n. 47/2002
La legge 463/2001 ha così
stabilito: Art. 5-bis. Edilizia 1. Il termine di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, é prorogato
al 30 giugno 2002
La legge 185/2002 ha così
stabilito: Art. 2. 1. Il termine di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è
prorogato al 30 giugno 2003.
La legge 21/12/01 n. 443 ha così stabilito: Il Governo
é delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a
introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e
successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo
alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
testo in vigore dal: 4-11-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge
8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed e),
della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 2 dell'allegato
n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo 1 della legge
16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 24 novembre
2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52;
Visti gli articoli 14, 16, 19
e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di edilizia;
Vista la legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94;
Visto l'articolo 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre
1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio
1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990,
n. 46, e successive modificazioni;
Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16
febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita la Conferenza
unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
generale del 29 marzo 2001;
Acquisito il parere della
competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il
termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per i beni e le
attività culturali;
E m a n a il seguente decreto:
1. Il presente testo unico
contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le
disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di
realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti
produttivi.
1. Le regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico.
2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di
dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso
contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,
fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del
presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione
allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle
regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua
entrata in vigore.
(legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo
unico si intendono per:
a) "interventi di
manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) "interventi di
manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di
restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di
ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;*
* Lettera modificata dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
e) "interventi di nuova
costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi
tali:
e.1) la costruzione di
manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture
e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in
via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri
e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di
depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di
ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al
comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni
adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune
intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni
comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V,
Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire
un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti
fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in
particolare:
a) alla ricezione delle
denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di
costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei
progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni
sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi
abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni
sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro
iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle
medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di
attuazione;
e) al rilascio dei permessi di
costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti
le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del
territorio;
f) alla cura dei rapporti tra
l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia,
con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della
parte seconda del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma
1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal
richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel
caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del
fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli
incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi
rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e
certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni
in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso
dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia
contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del
direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e
modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione
dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il
demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della
navigazione;
e) gli atti di assenso,
comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati
ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della
Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni,
salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna
veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e
nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità
competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di
servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità
competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
tema di aree naturali protette.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art.
7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive
disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici,
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione
ordinaria;
b) interventi [...] volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per
attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art.
4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493)
1. Non si applicano le
disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici
che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una
pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato
ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
b) opere pubbliche, da
eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici,
previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni
deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte
di privati di interventi edilizi su aree demaniali é disciplinata dalle norme
del presente testo unico.
(legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n.
457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi
limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti
dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino
singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei
centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità
massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a
destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un
decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non
siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli
interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di
cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi
interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e
modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il
titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a
cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale
mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione
concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui
alla sezione II del capo II del presente titolo.
(legge
n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova
costruzione;
b) gli interventi di
ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso.*
* Lettera modificata dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
2. Le regioni stabiliscono con
legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire
o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì
individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul
territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del
permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai
sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 44.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6;
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2,
comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire é
rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire é
trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli
immobili realizzati per effetto del suo rilascio. É irrevocabile ed é oneroso
ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di
costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
(art.
4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire é
rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire é
comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo
triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto
del permesso.
3. In caso di contrasto
dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le
previsioni di strumenti urbanistici adottati, é sospesa ogni determinazione in
ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre
anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione
competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di
pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e
per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano
tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire é
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso
di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,
introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo
n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357,
art. 3)
1. Il permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici generali é rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento
viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente
i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi,
fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire
sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei
lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i
tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati,
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per
la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta
una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle
sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della
parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito é subordinata al
rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse
non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio.
Sezione II Contributo di
costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1;
6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1,
lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58,
comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel
presente articolo.
2. La quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione, nel
rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, é corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile
del comune.*
* Comma modificato dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
3. La quota di contributo
relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, é
corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria é stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce
per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche
geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona
previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi
inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e
integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata
definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione
primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di
sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree
individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.*
* Comma introdotto dalla
Legge 1 agosto 2002, n. 166, che ha anche disposto: Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della
presente legge
8. Gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici
religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento,
al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per
i nuovi edifici é determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse
regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per
cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione é adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi
di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto
costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle
regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e
della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su
edifici esistenti il costo di costruzione é determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni
hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi
relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi
del comma 6.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25
marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia
abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente al permesso di costruire é ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.
2. Il contributo per la
realizzazione della prima abitazione é pari a quanto stabilito per la
corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti
indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di
costruzione non é dovuto:
a) per gli interventi da
realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da
realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da
realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione é
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio
1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale
sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari
per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali
nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle
caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei
prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di
urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei
canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della
convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce
criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale
che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come
definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso
può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di
proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i
canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio,
in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti
dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata
in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione é nulla per la
parte eccedente.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere é
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del
costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione
d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone
agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione é dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493)
1. La domanda per il rilascio
del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli
altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa
la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il
progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in
ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica
entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3,
sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente
e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del
procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entitarispetto al
progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, é tenuto
ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al
presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui
al comma 3.
5. Il termine di cui al comma
3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai
fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di
assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di
cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si
tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale,
che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, é adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al
comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire é data notizia al
pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3
e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il
termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso
di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto
dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio
del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è
di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata
adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco a cura del responsabile del procedimento.
Resta comunque ferma la
facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi
sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche
il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di
sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla
domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7,
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, com-ma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito,
con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività
gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e
all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì,
realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che
non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed
edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali
denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso
di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di
ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi
valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta
giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con
le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova
costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto
ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni
penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al
comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16.
Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a
denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati
al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la
facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per
la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della
disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37.
* Articolo integralmente
sostituito dal Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che
sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio
attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova
denuncia.
L'interessato è comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove
tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto
alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo
è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di
assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al
comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato,
informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà
di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il
progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale,
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
* Articolo integralmente
sostituito dal Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220;
221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità
attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità
viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o
sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici
esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli
interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o
il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da
77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il
rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità
alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, e successive modificazioni e integrazioni.
(decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971,
n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui
all'articolo 24, comma 3, é tenuto a presentare allo sportello unico la domanda
di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento
dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura
dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa
installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità
degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica
al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia
il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo
statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente
ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV
della parte II;
c) la documentazione indicata
al comma 1;
d) dichiarazione di conformità
delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché
all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il
termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In
caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso é
di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma
3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di
trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
1. Il rilascio del certificato
di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di
inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi.
2. Il dirigente o il
responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da
adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione
dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia
esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27,
il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al
quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21
giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare del permesso di
costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli
effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere
alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al
direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite
dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie
e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non
é responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di
totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire,
il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente
alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui é
incorso il direttore dei lavori, che é passibile di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate
dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva
di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento
e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla
sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o
la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a
scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni
sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto
edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza
medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di
destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno
dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio
del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da
una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante
l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei
terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali
dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non é
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici
comunali, che il tipo medesimo é stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che
ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza
frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a
diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o
responsabile del competente ufficio del comune ove é sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti
l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone
la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni,
ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il
cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla
demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto
lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal
comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in
forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui
sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai
competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano
comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in
linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in
totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero
con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al
proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del
comma 3.
3. Se il responsabile
dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque
essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3,
previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere
eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita é
demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali.
6. Per gli interventi
abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o
regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore
delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo.
Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale
redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative
ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia,
protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre
il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui
al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di
cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia
stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto
disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della
destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968;
b) aumento consistente della
cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato;
c) modifiche sostanziali di
parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle
caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti
procedurali.
2. Non possono ritenersi
comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole
unità abitative.
3. Gli interventi di cui al
comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili
ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31
e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in
assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero
demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa é eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di
motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato
dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la
esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del
parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1
delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli
edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione é pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura
dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone
omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla
tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla
richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si
applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. É comunque dovuto il
contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di
inizio attività o in totale difformità dalla stessa.*
* Comma aggiunto dal Decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o
demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono
rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non
può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della
agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di
inizio attività.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n.
203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora sia accertata la
realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28,
di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale
difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di
enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non
rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione é eseguita a
cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di
autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di
altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività,
ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino
alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o
l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria
se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in
sanatoria é subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento
realizzato in parziale difformità, l'oblazione é calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso
in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si
pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993;
art. 10 della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di
interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi
1 e 2, in assenza della o in difformità
dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516
euro.
* Comma modificato dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
2. Quando le opere realizzate
in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro
e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti
su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché
dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi di
cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i
beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione
in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il
parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516
a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono
ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in
relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del
territorio.
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l'intervento é in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di
inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 36.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del
permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o
loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche
sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
La valutazione dell'agenzia é notificata all'interessato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa.
2. L'integrale corresponsione
della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di
costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei
presupposti per la formazione del titolo.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito
dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro
adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano
interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di
annullamento é emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di
cui al comma 1, ed é preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al
comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
3. In pendenza delle procedure
di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con
le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al
comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il
decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data
di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la
demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di
sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e
alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio attività.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito
dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini
stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere
eseguite.
Il provvedimento di
demolizione é adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell'intervento.
2. Il provvedimento di
sospensione o di demolizione é notificato al titolare del permesso o, in
mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori.
Lo stesso provvedimento é comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può
avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali
sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che
dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione
delle opere é assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso é
tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la
regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui
all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività
o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o
della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56 ;
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la
demolizione deve avvenire a cura del comune, essa é disposta dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione
tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad
imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità
di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale
provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea
se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario
procedere alla demolizione di opere abusive é possibile avvalersi, per il tramite
dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa.
5. É in ogni caso ammesso il
ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti
d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le
sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in
misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al
doppio.
2. Il mancato versamento, nei
termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16
comporta:
a) l'aumento del contributo
in misura pari al 10( precedentemente 20*) per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo
in misura pari al 20 per cento ( precedentemente 50*) quando, superato
il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo
in misura pari al 40 per cento ( precedentemente 100*) quando, superato
il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.*
3. Le misure di cui alle
lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento
rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il
termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi
regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo,
queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.)
* Comma modificato dalla
Legge 448/2001 (Finanziaria 2002)
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e
le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono
riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle
entrate dell'ente procedente.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal
presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità
o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si
applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del
giudice penale che accerta che vi é stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio é avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva é titolo per la immediata trascrizione
nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa
alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso
giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui
all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla
presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria
del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle
norme urbanistiche vigenti.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione é iniziata dopo il 17 marzo 1985,
sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
2. Nel caso in cui sia
prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la
nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla
trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione
in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di
costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al
presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si
trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi
giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e
l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e
30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali,
ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da
responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni;
l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo
331 del codice di procedura penale.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. É vietato a tutte le
aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per
l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in
assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano
stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio
é tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le
opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della
domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni é
nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione del contratto stesso, é soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro.
Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che
l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate
anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia
può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera é stata
iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere
ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da
allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza della stessa.*
* Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di
cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo
o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme
vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore
generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. É fatto obbligo al comune
di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione
dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni
inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto
dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura
ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune.
4. In caso di revoca o
decadenza dai benefici suddetti il committente é responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed
imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17
marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento
definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve
essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda
di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel
caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione
del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in
contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili,
qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in
virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal
17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai
benefici, deve presentare, entro novanta
giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento
definitivo di sanatoria, o in mancanza di
questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva
presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta
comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria,
nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in
sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di
revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento
definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti
previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di
permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute
fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al
rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte
eventualmente già pagate.
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di
indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, é esclusa nei
casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi é altresì esclusa per gli
immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate
in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme
tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto
con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali
tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici
in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e
loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e
della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali
e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e
le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere
speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni
prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle
costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati
sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento
armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità
di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al
presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni
dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo
e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo
unico si considerano:
a) opere in conglomerato
cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato
cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato
cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica
quelle nelle quali la statica é assicurata in tutto o in parte da elementi
strutturali in acciaio o in altri metalli.
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo
comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere
costruiti con:
a) struttura intelaiata in
cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
b) struttura a pannelli
portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo
unico si considerano:
a) costruzioni in muratura,
quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli
portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati
(muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi
solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate,
quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro
ed esternamente.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura
devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi
strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo,
quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli
portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito,
semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera
con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre
in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati
almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare
costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di
assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle
azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature
metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi
costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere comprovata
da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo
del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate
possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in
acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio,
calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti
devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in
modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli
irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente
deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento
delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste
della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di
cui all'articolo 83.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla
costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in
metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva
comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di
struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con
particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico
fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le
caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso
uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo
particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la
esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle
prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi
precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si
possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che
costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali
assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la
relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo
di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di
tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le
prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro
manufatti.
5. La responsabilità della
rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che é
obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione
delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle
strutture é responsabile dell'organico inserimento e della previsione di
utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture
dell'opera.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente
testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti
universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o
istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza
delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio
dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;*
* Lettera aggiunta dalla
Legge 1 agosto 2002, n. 166
b-ter) il Centro sperimentale
dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo
stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.*
* Lettera aggiunta dalla
Legge 1 agosto 2002, n. 166
2. Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri
laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle
geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori,
ai fini del presente capo, é servizio di pubblica utilità.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle
ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si
uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori
comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o
la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio
1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere
eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico
della regione.
2. Le opere di consolidamento,
nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico
regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima
della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel
termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza
d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di
agibilità da parte dei comuni é condizionato all'esibizione di un certificato
da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
1. Quando si tratti di opere
eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia
diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m.
19 aprile 2000 n. 145.
(legge
n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3,
primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e
sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità.
2. La costruzione delle opere
di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo
redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere
deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la
responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera
comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e
il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la
responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle
prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).
1. Le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del
loro inizio, devono essere denunciate dal
costruttore allo sportello unico, che
provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.*
* Comma rettificato in
Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25-2-2002
2. Nella denuncia devono
essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle
strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere
allegati:
a) il progetto dell'opera in
triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed
esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle
strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa
in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla
quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che
verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico
restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del
progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.*
* Comma rettificato in Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25-2-2002
5. Anche le varianti che nel
corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste
nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti
nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro
il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo
sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove
sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in
conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei
cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali
prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia
conforme.
7. Lo sportello unico
restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una
copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente
ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori
consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione
di cui al comma 6.
All'articolo 65 (R), del decreto citato in epigrafe,
pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, a pag. 74, prima colonna,
devono intendersi apportate le seguenti correzioni:
al comma 1, terzo rigo, dove é scritto: "...
devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico
...", leggasi: "... devono essere denunciate dal costruttore allo
sportello unico ...";
al comma 4, primo rigo, dove
é scritto: "Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori
...", leggasi: "Lo sportello unico restituisce al costruttore
...".
(legge n. 1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di
inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione
dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3
e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché
un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e
regolare tenuta di tali documenti é responsabile il direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori é anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare
nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui
all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione,
esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla
denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori é tenuto a
presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto
dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il
committente ed il costruttore esegue in proprio, é fatto obbligo al costruttore
di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei
lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la
designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con
la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
6. In corso d'opera possono
essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da
complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore redige,
sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che
invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone
contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza
d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all'amministrazione
comunale una copia del certificato di collaudo.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono
realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di
vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del
precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e
per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico
con a capo un ingegnere.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti
comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità giudiziaria competente
ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo
70.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo
69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a
mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al
costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere
ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato
che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione
é data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perché ne
curi l'osservanza.
Sezione III Norme penali
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige
e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o
parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, é punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
103 a 1032 euro.
2. É soggetto alla pena
dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce
in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti
complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o
ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 é punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che
non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 é punito con
l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace
il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente
ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non
osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, é punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente
l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di
collaudo é punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile,
emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui é divenuta irrevocabile, al
comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste
dal comma 2.
2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi
dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve
comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei
alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi
i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni
degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano,
rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso
di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. É fatto obbligo di allegare
al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma
1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela, a
norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno
per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il
condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta
fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di
handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del
libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli
edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui
all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni
ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. É fatto salvo l'obbligo di
rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia
interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l'obbligo
del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma
dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78, da
realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non é soggetta alla autorizzazione di cui
all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1
preclude il collaudo delle opere realizzate.
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle
comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo é allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla
quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso.
Sezione II Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267
del 2000, articoli 107 e 109).
1. Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del
presente capo, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le
medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6
e 7, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da
parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle
norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo
sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo
22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di
costruire per le opere di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare
il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che
le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di
costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un
tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di
destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico é
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato
di agibilità é condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a
sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo
32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri
regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge
n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla
sezione prima del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54,
comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo
n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in
zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da
specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti
del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro
per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione
delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le
province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone
dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai
gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei
criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi
gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli
edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona
ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime
consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni sismiche
orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi
delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la
verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive
per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali
e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioé dei terreni
costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte
dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della
stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su
pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori
del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le
condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al
comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della
morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere
progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni
verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
a) azioni verticali: non si
tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di
grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve
svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le
azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due
sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due
direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni
piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali
agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da
determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le
verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto
ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni
dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 é effettuata tenendo conto
della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti
elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici con
tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
l'esclusione dell'azione del vento.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del
complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i
procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse
deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 83,
dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria
da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga
deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole deroghe
devono essere confermate nei piani particolareggiati.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali
sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui
all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico
regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della
delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della
delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del
territorio.
2. Il competente ufficio
tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato
riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in
senso negativo.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. É consentita, nel rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un
piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda
alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di
edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli
portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione é
consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che
specifichi il numero massimo di piani che é possibile realizzare in
sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo
carico.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli
edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni
sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati
nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di
qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere
monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico,
siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(legge
n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui
all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, é tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del
direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere
allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del
progetto é determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni
caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni
dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre
essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione.
5. La relazione sulla
fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto
necessari.
6. In ogni comune deve essere
tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere
esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,
ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo
del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione é
rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune,
subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento
relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2, é ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere
diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le
prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui
agli articoli 52 e 83 é punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali
ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente
violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere
tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con
le sue deduzioni.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui
all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo
comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle
opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto é comunicata al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del
governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura
l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione
dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione
produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità
giudiziaria diviene irrevocabile.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del
procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori
accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di
altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso
citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della
regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente
dei fatti.
3. Con il decreto o con la
sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti
di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non
ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con
sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico
della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a
spese del condannato.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia
estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo,
sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e
delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si
applica il disposto dell'articolo 99.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza
irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti
disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente
ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la
sentenza é divenuta irrevocabile o il decreto é diventato esecutivo.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui
all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25.822 euro.
2. Al recupero delle somme
erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in
contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale,
in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio
tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme
dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, é fatta mediante
ruoli esecutivi.
4. Il versamento delle somme
stesse é fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui
all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di
polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali,
le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a
norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto
ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni
procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli
ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri
incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti
incarichi.
Sezione IV Disposizioni finali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e
109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una
zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima
dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne
denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della
regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità
del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della
parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili
azioni sismiche.
3. Nel caso in cui
l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico
autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere
ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel
caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica
vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può
anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di
apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale
rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici
pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione
superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di
cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche
idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa
tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed
ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli
obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della
parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme
del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il
sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza
dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni
di cui al presente capo.
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le opere che si
eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle
sezioni II e III del presente capo é assicurata dall'organo all'uopo
individuato dal Ministero della difesa.
Capo V Norme per la sicurezza
degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono soggetti all'applicazione
del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la
destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione,
di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari
nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il
trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
f) gli impianti di
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di
scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione
antincendio.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, é
l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono abilitate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività
di cui al comma 1 é subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne
sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma
1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso
abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in
possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società
organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il
collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di
cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi
professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica
specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola
secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione
lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel
medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107.
2. É istituito presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti
in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per
l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con
decreto del Ministero delle attività
produttive.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a),
b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 é obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto
per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al
comma 1 é obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al
comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al
progetto edilizio.
1. Nel caso in cui la
normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati
il committente é esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107
se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo
degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti
può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in
alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali
attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla
normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene
trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere
dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e
di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla
normativa vigente.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti
elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti
realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto
dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per
l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice é tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 112.
Di tale dichiarazione, sottoscritta
dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il
proprietario é tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto
legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 113.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra
quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107
vengano installati in edifici per i quali é già stato rilasciato il certificato
di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro
trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo
113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti.
3. In alternativa al deposito
del progetto, di cui al comma 1, é possibile ricorrere alla certificazione di
conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi
della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo
deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di
attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per fini di prevenzione e di sicurezza.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119, una sanzione amministrativa da lire 51 a 258 euro.
Alla violazione delle altre
norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro.
2. Il regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli
impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di
cui al comma 1.
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono
tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le
disposizioni del presente capo.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme
del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto
dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo é graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo
3, comma 1, del presente testo unico.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e
di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, é
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti
comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della
legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle
quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e
privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo
ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e
secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa
in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli
impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici
e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e
per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento
al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia
rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà
pubblica o adibiti ad uso pubblico é fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o
assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi
edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi di energia
termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto
previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico,
in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia
e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima
dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del
suddetto adempimento.
3. La documentazione deve
essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della documentazione é conservata dallo
sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo
132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del
proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.
1. Il committente é esonerato
dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima
dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui
all'articolo 111, comma 2.
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la certificazione e il
collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti
disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA,
sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o
di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono
essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il
locatario possono richiedere al comune ove é ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese
relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla
certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire
dal momento del suo rilascio.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli
impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di
energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in
materia.
2. Il proprietario, o per esso
un terzo, che se ne assume la responsabilità, é tenuto a condurre gli impianti
e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla
fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo,
contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della
commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei
componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono o
commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su
di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto
legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il comune procede al
controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al
progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere
effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di
difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di
difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per
adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi
3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le
sanzioni di cui all'articolo 132.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo
di cui al comma 1 dell'articolo 125 é punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore
a 2582 euro.
2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 123 e 124 é punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3. Il costruttore e il
direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127,
ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per
cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi
di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 é punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne é assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1
e 2, é punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo
ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle
prescrizioni di cui all'articolo 130 é punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni,
fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della
sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per
i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della
disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia, é punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto
legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il
quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine
comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora l'acquirente o il
conduttore dell'immobile riscontra difformità
dalle norme del presente testo unico,
anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al
comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di
risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti ministeriali di
cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine
di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con
il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il titolo I
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
1. Ai sensi dell'articolo 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n.
1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n.
1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n.
10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n.
457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni,
in legge 25 marzo 1982, n. 94.
f) Legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
g) Decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi dell'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n.
1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies,
ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n.
10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1,
limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4,
legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n.
47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n.
179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n.
662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente
della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
1. Restano in vigore le
seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo
136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457
e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n.
47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n.
122;
e) articolo 17-bis del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.
203;
f) articolo 2, comma 58, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per
tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi
normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti
leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n.
1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n.
64;
c) legge 9 gennaio 1989, n.
13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n.
10;
f) legge 5 febbraio 1992, n.
104;
3. All'articolo 9 della legge
24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 é sostituito dal seguente:
"2. L'esecuzione delle
opere e degli interventi previsti dal comma 1 é soggetta a denuncia di inizio
attività.".
1. Le disposizioni del
presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA 78
PARTE I ARTICOLATO DEL TESTO UNICO RIFERIMENTI NORMATIVI PREVIGENTI
Articolo 1 (Ambito di applicazione) |
- |
Articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali) |
- |
Articolo 3 (Definizioni degli interventi edilizi) |
Articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457 |
Articolo 4 (Contenuto obbligatorio dei regolamenti edilizi
comunali) |
Articolo 33 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 |
Articolo 5 (Sportello unico per l’edilizia) |
- |
Articolo 5 (Concessione e denuncia di inizio attività) |
- |
Articolo 6 (Attività edilizia libera) |
|
comma 1, lettera a) |
Articolo 9, lett. c), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 |
comma 1, lettera b) |
Articolo 7, commi 1 e 2, legge
9 gennaio 1989, n. 13 |
comma 1, lettera c) |
Articolo 7, comma 4, del
decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 |
Articolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) |
|
comma 1 lett. a), b) e c)
primo periodo |
- |
Comma1 lett. c) secondo
periodo |
Articolo 4, comma 16 D.L.
398/1993 convertito in legge n. 493/1993 |
Articolo 8 (Attività edilizia dei privati su aree demaniali) |
terzo comma dell’articolo 31
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 |
Articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica) |
|
comma 1, lett. a) |
- |
comma1 lett. b) |
Articolo 4, comma ottavo,
lett.a) della leggen. 10 del 1977 |
comma 2 |
- |
Articolo 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) |
|
comma 1 |
Articolo 1 della legge n. 10
del 1977 |
comma 2 |
Articolo 25, comma 4, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 |
comma 3 |
- |
Articolo 11 (Caratteristiche del permesso di costruire) |
|
comma 1 |
Primo e secondo comma
dell’articolo 4 della legge n. 10 del 1977 |
comma 2 |
Comma sesto dell’articolo 4,
della legge n. 10 del 1977 |
comma 3 |
Comma 2 dell’articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall’articolo 2, comma
37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
Articolo 12 (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire) |
Legge 3 novembre 1952, n.
1902 |
Articolo 13 (Competenza al rilascio del permesso di costruire) |
|
comma 1 |
Primo comma dell’articolo 4,
legge n. 10 del 1977 |
comma 2 |
Articolo 4, comma 6, del
D.L. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993 |
Articolo 14 (Permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici) |
Articolo 41-quater della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’articolo 16 della legge 6
agosto 1967, n. 765, |
Articolo 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di
costruire) |
|
comma 1 |
Terzo comma dell’articolo 4,
legge 28 gennaio 1977, n. 10 |
comma 2 |
Quarto comma dell’articolo
4, legge 28 gennaio 1977, n. 10 |
comma 3 |
Quinto comma dell’articolo
4, legge 28 gennaio 1977, n. 10 |
comma 4 |
Articolo 31, undicesimo
comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 |
Articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) |
|
comma 1 |
Articolo 3 della legge n. 10
del 1977 |
comma 2 |
primo comma dell’articolo 11
della legge n. 10 del 1977, e articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 |
comma 3 |
Secondo comma dell’articolo
11 della legge n. 10 del 1977 |
comma 4 |
Primo comma dell’articolo 5
della legge n. 10 del 1977 |
comma 5 |
Articolo 4, secondo comma
della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni |
comma 6 |
Articolo 7, comma 1, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 |
comma 7 |
Articolo 4, primo comma
della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni |
comma 8 |
Articolo 4, secondo comma
della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni |
comma 9 |
Primo, secondo, terzo e
quarto comma dell’articolo 6 della legge n. 10 del 1977 |
comma 10 |
Quinto comma dell’articolo 6
della legge n. 10 del 1977 |
Articolo 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione) |
|
comma 1 |
primo comma dell’articolo 7
della legge n. 10 del 1977 |
comma 2 |
comma 1 dell’articolo 9 del
decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.
94. |
comma 3, lettera a) |
lettera a) del primo comma
dell’articolo 9 della legge n. 10 del 1977 |
comma 3, lettera b) |
lettera d) del primo comma,
dell’articolo 9 legge n. 10 del 1977. |
comma 3, lettera c) |
Lettera f) del primo comma,
dell’articolo 9, legge n. 10 del 1977 |
comma 3, lettera d) |
Lettera g) del primo comma,
dell’articolo 9 legge n. 10 del 1977 |
comma 3, lettera e) |
primo periodo del comma 1
dell’articolo 26, legge n. 10 del 1991 |
comma 4 |
secondo comma dell’articolo
9 della legge n. 10 del 1977 |
Articolo 18 (Convenzione-tipo) |
Articolo 8 della legge n. 10
del 1977, come modificato dall’articolo 23, comma 6, della legge 17 febbraio
1992, n. 179 |
Articolo 19 (Contributo di costruzione per opere o impianti non
destinati alla residenza) |
Articolo 10 della legge n.
10 del 1977 |
Articolo 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire) |
Articolo 4, commi da 1 a 6,
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n.
493 del 1993 |
Articolo 21 (Intervento sostitutivo regionale) |
Articolo 4, commi 5 e 6, del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493 |
Articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) |
|
comma 1 |
Articolo 4, comma 7 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. Con modificazioni in legge n. 493
del 1993 |
comma 2 |
Articolo 4, comma 8 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. Con modificazioni in legge n. 493
del 1993 |
comma 3 |
Articolo 4, comma 10 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. Con modificazioni in legge n. 493
del 1993 |
comma 4 |
- |
comma 5 |
- |
Articolo 23 (Disciplina della denuncia di inizio attività in
materia edilizia) |
|
comma 1 |
Commi 8-bis e 9
dell’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con
modificazioni in legge n. 493 del 1993 |
comma 2 |
Primo periodo del comma 11
dell’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con
modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni |
comma 3 |
- |
comma 4 |
Comma 14 del dell’articolo 4
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n.
493 del 1993, e successive modificazioni |
comma 5 |
- |
comma 6 |
Comma 15 dell’articolo 4 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con modificazioni in legge n. 493
del 1993, e successive modificazioni |
comma 7 |
Secondo periodo del comma 11
dell’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, conv. con
modificazioni in legge n. 493 del 1993, e successive modificazioni |
Articolo 24 (Certificato di agibilità) |
|
comma 1 |
- |
comma 2 |
Articolo 220 del R.D. 27
luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche |
comma 3 |
articolo 221, secondo comma
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche |
comma 4 |
Articolo 52, primo comma
legge 28 febbraio 1985, n. 47. |
comma 5 |
Articolo 52, secondo e terzo
comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47. |
Articolo 25 (Procedimento per il rilascio del certificato di
agibilità) |
articoli 1, 3 e 4 D.P.R. 22
aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8 |
Articolo 26 (Dichiarazione di inagibilità) |
Articolo 222 del R.D. n.
1265 del 1934 |
Articolo 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) |
Articolo 4 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 28 (Vigilanza su opere di amministrazioni statali) |
|
Articolo 5 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
|
Articolo 29 (Responsabilità del titolare del permesso di
costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori,
nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio
attività) |
|
commi 1 e 2 |
Articolo 6 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’articolo 5-bis del decreto legge
23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298 |
comma 3 |
comma 12 dell’articolo 4 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493. |
Articolo 30 (Lottizzazione abusiva)
|
Articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. |
47, come modificato dagli
articolo 1, comma 3-bis, e 7-bis del decreto legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298 |
|
Articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) |
Articolo 7 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 23
aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298 |
Articolo 32 (Determinazione delle variazioni essenziali) |
Articolo 8 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 33 (Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza
di permesso di costruire o in totale difformità) |
Articolo 9 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire) |
Articolo 12 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà
dello Stato o di enti pubblici) |
|
commi 1 e 2 |
Articolo 14 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
comma 3 |
- |
Articolo 36 (Accertamento di conformità) |
Articolo 13 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 37 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento di conformità) |
|
comma 1 |
Comma 13 dell’articolo 4 del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con |
modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 |
|
comma 2 |
Comma 3 dell’articolo 10
della legge n. 47 del 1985 |
comma 3 |
Comma 4 dell’articolo 10
della legge n. 47 del 1985 |
comma 4 |
- |
comma 5 |
- |
comma 6 |
- |
Articolo 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato) |
Articolo 11 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte
della Regione) |
Legge 17 agosto 1942, n.
1150, articolo 27, |
come sostituito
dall’articolo 7, legge 6 |
|
agosto 1967, n. 765. |
|
Articolo 40 (Sospensione o demolizione di opere abusive da parte
della regione) |
Articolo 26 della legge n.
1150 del 1942, come sostituito dall’articolo 6 della legge n. 765 del 1967 |
Articolo 41 (Demolizione di opere abusive) |
|
commi 1, 2 e 3 |
articolo 27della legge 28
febbraio 1985, n. 47. |
comma 4 |
articolo 2, comma 56 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, |
Articolo 42 (Ritardato od omesso versamento del contributo di
costruzione) |
Articolo 3 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 43 (Riscossione)
|
Articolo 16 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 44 (Sanzioni penali) |
Articolo 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 23
aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298 |
Articolo 45 (Norme relative all'azione penale) |
Articolo 22 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la
cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985) |
Articolo 17 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 23
aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298 |
Articolo 47 (Sanzioni a carico dei notai) |
Articolo 21 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici) |
Articolo 45 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 |
Articolo 49 (Disposizioni fiscali) |
Articolo 41-ter della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 |
Articolo 50 (Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria) |
Articolo 46 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni |
Articolo 51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria) |
comma 50 dell’articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
PARTE II |
|
ARTICOLATO DEL TESTO
UNICO NORME DI RIFERIMENTO |
|
Articolo 52 (Tipo di strutture e norme tecniche) |
|
comma 1 |
Primo e terzo comma
dell’art. 1 della legge n. 64 del 1974 |
comma 2 |
Quarto comma dell’articolo 1
della legge n. 64 del 1974 |
comma 3 |
Primo comma dell’articolo 32
della legge n. 64 del 1974 |
Articolo 53 (Definizioni) |
Primo, secondo e terzo comma
dell’articolo 1 della legge n. 1086 del 1971 |
Articolo 54 (Sistemi costruttivi) |
|
comma 1 |
Articolo 5 della legge n.
1086 del 1971 |
comma 2, lettera a) |
Primo comma dell’articolo 6
della legge n. 64 del 1974 |
comma 2, lettera b) |
Primo comma dell’articolo 7
della legge n. 64 del 1974 |
comma 2, lettera c) |
Primo periodo del primo comma
dell’articolo 8 della legge n. 64 del 1974 |
Articolo 55 (Edifici in muratura) |
Secondo comma dell’articolo
6 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 56 (Edifici con struttura a pannelli portanti) |
|
comma 1 |
Secondo comma dell’articolo
7 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 |
comma 2 |
Terzo comma dell’articolo 7
della legge 3 febbraio 1974, n. 64 |
comma 3 |
Quarto comma dell’articolo 7
della legge 3 febbraio 1974, n. 64 |
comma 4 |
Quinto comma dell’articolo 7
della legge 3 febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 57 (Edifici con strutture intelaiate) |
|
comma 1 |
Secondo periodo del primo
comma dell’articolo 8 della legge n. 64 del 1974 |
comma 2 |
Secondo comma dell’articolo
8 della legge n. 64 del 1974 |
comma 3 |
Terzo comma dell’articolo 8
della legge n. 64 del 1974 |
comma 4 |
Quarto comma dell’articolo 8
della legge n. 64 del 1974 |
Articolo 58 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in
conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo) |
Articolo 9 della legge n.
1086 del 1971 |
Articolo 59 (Laboratori)
Articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 |
|
Articolo 60 (Emanazione di norme tecniche) |
Articolo 21 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 61 (Abitati da consolidare) |
Articolo 2 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 62 (Utilizzazione di edifici) |
Articolo 28 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 63 (Opere pubbliche) |
- |
Articolo 64 (Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità) |
|
comma 1 |
Quarto comma dell’articolo 1
della legge n. 1086 del 1971 |
comma 2 |
Primo comma dell’articolo 2
della legge n. 1086 del 1971 |
comma 3 Secondo comma
dell’articolo 2 della legge |
|
n. 1086 del 1971 |
|
comma 4 |
Primo comma dell’articolo 3
della legge n. 1086 del 1971 |
comma 5 |
secondo comma dell’articolo
3 della legge n. 1086 del 1971 |
Articolo 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a
struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura |
metallica) |
commi da 1 a 5 |
Primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma dell’articolo 4 della legge n. 1086 del 1971 |
commi 6, 7 e 8 |
Primo e secondo comma
dell’articolo 6 della legge n. 1086 del 1971 |
Articolo 66 (Documenti in cantiere) |
Articolo 5 della legge n.
1086 del 1971 |
Articolo 67 (Collaudo statico) |
|
comma 1 |
Primo comma dell’articolo 7
della legge n. 1086 del 1971 |
comma 2 |
Secondo comma dell’articolo
7 della legge n. 1086 del 1971 |
comma 3 |
Comma 1 dell’articolo 2 del
D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 |
comma 4 |
Quarto comma dell’articolo 7
della legge n. 1086 del 1971 |
comma 5 |
Comma 2 dell’articolo 2 del
D.P.R. n. 425 del 1994 |
comma 6 |
- |
comma 7 |
Quinto comma dell’articolo 7
della legge n. 1086 del 1971 |
comma 8 |
Primo comma dell’articolo 8
della legge n. 1086 del 1971 |
Articolo 68 (Controlli) |
Articolo 10 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 69 (Accertamenti delle violazioni) |
Articolo 11 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 70 (Sospensione dei lavori) |
Articolo 12 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 71 (Lavori abusivi)
|
Articolo 13 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 72 (Omessa denuncia dei lavori) |
Articolo 14 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 73 (Responsabilità del direttore dei lavori) |
Articolo 15 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 74 (Responsabilità del collaudatore) |
Articolo 16 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 75 (Mancanza del certificato di collaudo) |
Articolo 17 della legge 5
novembre 1971, n. 1086 |
Articolo 76 (Comunicazione della sentenza) Articolo 18 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 |
|
Articolo 77 (Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di
interi edifici) |
Articolo 1 della legge 9
gennaio 1989, n. 13 |
Articolo 78 (Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere
architettoniche) |
Articolo 2 della legge 9
gennaio 1989, n. 13 |
Articolo 79 (Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere
architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi) |
Articolo 3 della legge 9
gennaio 1989, n. 13 |
Articolo 80 (Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di
prevenzione degli infortuni) |
Articolo 6 della legge 9
gennaio 1989, n. 13 |
Articolo 81 (Certificazioni)
|
Articolo 8 della legge 9
gennaio 1989, n. 13 |
Articolo 82 (Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico) |
Articolo 24 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 |
Articolo 83 (Opere disciplinate e gradi di sismicità) |
|
comma 1 |
Primo comma dell’articolo 3
della legge n. 64 del 1974 |
comma 2 |
Secondo comma dell’articolo
3 della legge n. 64 del 1974 |
comma 3 |
Primo comma dell’articolo 32
della legge n. 64 del 1974 |
Articolo 84 (Contenuto delle norme tecniche) |
Articolo 4 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 85 (Azioni sismiche) |
Articolo 9 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 86 (Verifica delle strutture) |
Articolo 10 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 87 (Verifica delle fondazioni) |
Articolo 11 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 88 (Deroghe) |
Articolo 12 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 89 (Parere sugli strumenti urbanistici) |
Articolo 13 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 90 (Sopraelevazioni) |
Articolo 14 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 91 (Riparazioni)
|
Articolo 15 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 92 (Edifici di speciale importanza artistica) |
Articolo 16 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche) |
articoli 17 e 19 della legge
2 febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 94 (Autorizzazione per l’inizio dei lavori) |
Articolo 18 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 95 (Sanzioni penali) |
Articolo 20 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 96 (Accertamento delle violazioni) |
Articolo 21 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 97 (Sospensione dei lavori) |
Articolo 22 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 98 (Procedimento penale) |
Articolo 23 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 99 (Esecuzione d'ufficio) |
Articolo 24 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 100 (Competenza del presidente della giunta regionale) |
Articolo 25 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 101 (Comunicazione del provvedimento al competente
ufficio tecnico della regione) |
Articolo 26 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 102 (Modalità per l'esecuzione d'ufficio) |
Articolo 27 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche) |
Articolo 29 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 104 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova
classificazione) |
Articolo 30 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 105 (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato) |
Articolo 33 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare) |
Articolo 33 della legge 3
febbraio 1974, n. 64 |
Articolo 107 (Ambito di applicazione) |
Articolo 1 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 108 (Soggetti abilitati) |
|
commi 1 e 2 |
Articolo 2 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
comma 3 |
Articolo 22 della legge 30
aprile 1999, n. 136 |
Articolo 109 (Requisiti tecnico-professionali) |
Articolo 3 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 110 (Progettazione degli impianti) |
Articolo 6 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 111 (Misure di semplificazione per il collaudo degli
impianti installati) |
- |
Articolo 112 (Installazione degli impianti) |
Articolo 7 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 113 (Dichiarazione di conformità) |
Articolo 9 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 114 (Responsabilità del committente o del proprietario) |
Articolo 10 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 115 (Certificato di agibilità) |
Articolo 11 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 116 (Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri) |
Articolo 12 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 117 (Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo) |
Articolo 13 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 118 (Verifiche) |
Articolo 14 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 119 (Regolamento di attuazione) |
Articolo 15 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 120 (Sanzioni) |
Articolo 16 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 121 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e
regionali) |
Articolo 17 della legge 18
maggio 1990, n. 46 |
Articolo 122 (Ambito di applicazione) |
Articolo 25 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 123 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti) |
Articolo 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 124 (Limiti ai consumi di energia) |
Articolo 27 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 125 (Denuncia dei lavori, relazione tecnica e
progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia) |
Articolo 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 126 (Certificazione di impianti) |
- |
Articolo 127 (Certificazione delle opere e collaudo) |
Articolo 29 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 128 (Certificazione energetica degli edifici) |
Articolo 30 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 129 (Esercizio e manutenzione degli impianti) |
Articolo 31 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 130 (Certificazioni e informazioni ai consumatori) |
Articolo 32 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 131 (Controlli e verifiche) |
Articolo 33 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 132 (Sanzioni) |
Articolo 34 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 133 (Provvedimenti di sospensione dei lavori) |
Articolo 35 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 134 (Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal
conduttore) |
Articolo 36 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 135 (Applicazione)
|
Articolo 37 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 |
Articolo 136 (Abrogazioni) |
|
comma 1 |
abrogazioni conseguenti alle
delegificazioni operate ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 |
comma 2 |
abrogazioni di leggi e atti
aventi forza di legge confluiti nel testo unico, ai sensi dell’articolo 7
della legge n. 50 del 1999 |
Articolo 137 (Norme che rimangono in vigore) |
- |
Articolo 138 (Entrata in vigore del testo unico) |
- |
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.