Diritto di accesso al tetto tramite proprietà private
Cass. sez. II n. 685 del 16/01/2006
L'art. 843 c.c. - applicabile anche in caso di immobili in condominio -
pone, a carico del proprietario del fondo, l'obbligo di consentire l'accesso e
il passaggio nella sua proprietà, se necessari al fine di costruire o di
riparare un muro o altra opera propria del vicino, oppure comune.
La S.C., con la Sentenza n. 685 del 16/01/2006, è intervenuta specificando che è
necessario prediligere l’orientamento meno restrittivo nell’applicazione della
norma e, quindi, tra le diverse soluzione possibili, adottare quella che impone
il minor sacrificio anche a favore di colui che richieda il passaggio.
Nella specie, i giudici di merito hanno concesso il diritto di accedere alla
terrazza comune, per lavori di manutenzione, attraverso l’appartamento
sottostante, evitando di costringere il condominio a innalzare costosi ponteggi
esterni all'edificio.
Cassazione Civile, Sezione II, 26 novembre 2008 n. 28234
La necessità di cui all'articolo 843 c.c., subordinando il diritto del vicino di
accedere nel fondo altrui per costruire o riparare un muro od altra opera
propria o comune ai sensi dell'articolo 843 del Codice Civile, non deve essere
riferita all'opera da compiere ma all'accesso ed al passaggio. Infatti, il
requisito della necessità e' prescritto soltanto per "l'accesso e il passaggio",
mentre il "costruire o riparare un muro o altra opera" e' menzionato come lo
scopo perseguito dall'interessato, in base a valutazioni a lui riservate, salvo
il caso di atti di carattere puramente emulativo. La valutazione comparativa dei
contrapposti interessi delle parti, deve essere bensì compiuta con riferimento
però alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del
transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non e' consentita,
ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende
intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.
(Nel caso di specie un condominio aveva chiesto ed ottenuto di poter accedere al
fondo del vicino per la realizzazione di una canna fumaria, necessità che nella
specie sussisteva, come era stato accertato dal consulente tecnico di ufficio,
il quale aveva escluso l'attuabilità di soluzioni alternative)