Ripartizione spese tinteggiatura scale
Le spese di
manutenzione straordinaria e ricostruzione delle scale (rampe, scalini,
pianerottoli, ringhiera e corrimani, intonaci sotto le rampe, ecc.),
vanno poste a carico e ripartite con i criteri dettati dall'art. 1124
c.c., e cioè: per metà in ragione del valore millesimale delle singole
unità immobiliari cui la struttura serve, e per l'altra metà la misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune. In conformità di quanto sopra, sarà redatta e allegata
al presente regolamento una apposita tabella millesimale di riparto,
denominata "Tabella scala".
Da tale riparto delle spese dovranno essere tenute separate quelle
relative all'androne, e tutte quelle parti analoghe che, essendo usate
nello stesso modo da ciascun condomino, andranno ripartite in base alle
rispettive quote di proprietà.
Per quanto attiene alle spese relative alla tinteggiatura, manutenzione
ordinaria, straordinaria e ricostruzione delle pareti e dei soffitti del
vano della scala, nonché delle relative finestre, lucernai, ecc., esse
sono poste a carico dei condomini cui la scala serve, e ripartite in
proporzione alle quote millesimali di proprietà ("Tabella generale").
Sono esclusi dalla compartecipazione a tali spese, i condomini le cui
unità immobiliari non sono servite, sempre che le stesse non abbiano
potenziale uso per l'accesso alle parti private (lastrico, garage,
cantine, ecc.) di cui dovrà tenersi conto nell'apposita tabella).
Le spese di pulizia e illuminazione, vanno poste a carico delle singole
unità immobiliari cui la struttura serve, e ripartite: In base all'art,
1123 2° comma, cioè esclusivamente all'altezza del piano.
Succede
spesso che le pareti del vano scala siano esse stesse "muri perimetrali"
dell'edificio, quindi per la manutenzione e ricostruzione delle stesse
si dovranno usare i millesimi generali.
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