Uso (abuso) dei beni comuni condominiali
L'uso
frazionato della cosa comune a favore di uno dei comproprietari
Cass. Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8429
L'uso frazionato del bene comune a favore di uno dei comproprietari, può essere
consentito per accordo fra i partecipanti alla comunione solo se
l'utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c.,
rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento
degli altri comunisti, trovando l'utilizzazione da parte di ciascun
comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri.
Quando, viceversa, la cosa comune sia alterata o addirittura totalmente
trasformata in maniera da essere sottratta definitivamente alla possibilità del
godimento collettivo, nei termini funzionali originariamente praticati, non si
rientra più nell'ambito dell'uso frazionato consentito, ma nell'appropriazione
di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso
negoziale di tutti i partecipanti alla comunione, espresso in forma scritta
trattandosi di beni immobili.
Ottimo sunto con indicazioni giurisprudenziali e Codicistiche