Le norme che regolano le attribuzioni tra nudo proprietario e usufruttuario sono contenute nell'art 67 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
In linea di principio va rilevato che il "nudo" proprietario non può intervenire, in sede di voto, quando l'assemblea condominiale affronta argomenti collegati alla manutenzione "ordinaria". Pertanto, qualora l'usufruttuario risulti moroso, l'amministratore condominiale potrà esercitare i diritti del condominio promuovendo esecuzione forzata sul diritto di usufrutto che, come stabilisce l'articolo 2810 del codice civile, può essere ipotecato.
Criteri di ripartizione spese tra usufruttuario e nudo
proprietario. CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 27 ottobre
2006, n. 23291
Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto di
usufrutto e di nuda proprietà, l'atto dal quale tale situazione deriva, se
debitamente trascritto, è opponibile erga omnes (e quindi anche al condominio),
il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. in
ordine alla ripartizione delle spese fra usufruttuario e nudo proprietario.
La ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, trova il suo
fondamento negli artt. 1004 e 1005 c.c. e che, quanto alla individuazione dei
soggetti passivi dell'obbligo nei confronti del condominio, anche le spese
dell'usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è
consentito all'assemblea di interferire sulla imputazione e sulla ripartizione,
non rientrando nei poteri dell'organo deliberante introdurre deroghe ai criteri
di ripartizione, fissati dalla legge in ragione dalla natura stessa delle spese,
in quanto eventuali deroghe verrebbero incidere sui diritti individuali, con la
conseguenza che, per legge, le spese devono essere imputate e ripartite in sede
di approvazione del bilancio secondo la loro funzione ed il loro fondamento,
spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere le spese, secondo
la natura di esse, ai diversi soggetti obbligati, anche nel caso in cui
l'assemblea non abbia provveduto ad individuarli.
SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. III, N° 15010 del 21/11/2000 In assemblea di condominio, se tra i condomini vi sono usufruttuari, questi potranno ripartire con i nudi proprietari le spese condominiali in base alla loro natura analitica esposta in assemblea.
Le spese di gestione condominiale, nell'ipotesi di nudo proprietario e usufruttuario, vanno ripartite secondo il criterio legale; conseguentemente, tutta la manutenzione ordinaria è a carico dell'usufruttuario e, quindi, va dallo stesso pagata, mentre la manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del nudo proprietario e da quest'ultimo dev'essere corrisposta.
L’obbligo di vigilare e mantenere la cosa comune in modo da non arrecare danni,
incombe su tutti gli aventi diritto, ivi compreso l'usufruttuario
Tar Campania, sez. V, 15 febbraio 2005, n. 1062
A seguito della rilevazione di dissesti ad un fabbricato, deve ritenersi
legittima l’ordinanza urgente e contingibile con la quale viene disposta
l’esecuzione delle opere necessarie per eliminare il pericolo per la pubblica e
privata incolumità a carico dell’usufruttuario e non del nudo proprietario.
Infatti, l'obbligo di vigilare e mantenere la cosa comune in modo da non
arrecare danni a terzi o a condomini, e le conseguenti responsabilità, incombono
su tutti gli aventi diritto, senza distinzioni di sorta, ivi compreso
l'usufruttuario, stante che la regolamentazione del riparto interno, tra
usufruttuario e nudo proprietario, delle spese per riparazioni straordinarie non
incide sulla sussistenza del suddetto obbligo e delle connesse responsabilità
desumibili dall'art. 2051 c.c.
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 22 giugno-21 novembre 2000 n. 15010 conservazione delle parti comuni - Necessità - Conseguenze in tema di ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario. (Cc, articoli 1004, 1005, 1117, 1123, 1135 e 1418; disposizioni di attuazione del Cc, articoli 67 e 68) La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordinarie e straordinarie, deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l’uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni. In tal modo è altresì possibile, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari - il cui diritto non solo di partecipazione ma anche di voto alla relativa assemblea è riconosciuto perché gode degli impianti, delle cose e dei servizi comuni - ripartire tra i medesimi e i nudi proprietari dette spese in base alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1004 e 1005 del Cc, con una mera operazione esecutiva.
Tribunale civile di Cassino ord. 8 ottobre 2002
Le spese sostenute per l’impermeabilizzazione di un lastrico solare, posto alla sommità di un edificio in condominio, gravano sull’usufruttuario anziché sul nudo proprietario, trattandosi di spese relative alla manutenzione ordinaria della cosa.
Nel distinguere tra riparazioni straordinarie e quelle ordinarie, in materia di obblighi dell’usufruttuario e del proprietario, occorre prendere in considerazione tre profili: a) la normalità e/o prevedibilità dell’intervento; b) l’entità materiale; c) il costo in rapporto al reddito della cosa.