IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA
In base alle
attribuzioni
conferitegli dalle
norme riportate nel
seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Determinazione
del valore normale
dei fabbricati.
1.1 Ai fini della
uniforme e corretta
applicazione delle
norme di
cui all'art. 54,
terzo comma, del
decreto del
Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633, all'art. 39,
primo comma, del
decreto del
Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n.
600, e
all'art. 52 del
testo unico delle
disposizioni
concernenti
l'imposta
di registro, di cui
al decreto del
Presidente della
Repubblica 26
aprile 1986, n. 131,
i criteri utili per
la determinazione
periodica
del valore normale
dei fabbricati ai
sensi dell'art. 14
del citato
decreto n. 633 del
1972, dell'art. 9,
comma 3, del testo
unico delle
imposte sui redditi
di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n.
917, e dell'art. 51,
comma 3, del citato
decreto
n. 131 del 1986,
sono stabiliti sulla
base dei valori
dell'osservatorio
del mercato
immobiliare
dell'Agenzia del
territorio
e di coefficienti di
merito relativi alle
caratteristiche che
influenzano il
valore
dell'immobile,
integrati dalle
altre
informazioni in
possesso
dell'ufficio.
1.2 Ai fini del
punto precedente, il
valore normale
dell'immobile
e' determinato dal
prodotto fra la
superficie in metri
quadri
risultante dal
certificato
catastale ovvero, in
mancanza, calcolata
ai sensi
dell'allegato C al
decreto del
Presidente della
Repubblica
23 marzo 1998, n.
138 ed il valore
unitario determinato
sulla base
delle quotazioni
immobiliari
dell'osservatorio
del mercato
immobiliare e dei
coefficienti di
merito relativi alle
caratteristiche
dell'immobile. Le
quotazioni
dell'osservatorio
del
mercato immobiliare
sono riferite alla
relativa zona
omogenea ovvero,
in mancanza, a
quella limitrofa o
analoga censita, al
periodo
dell'atto di
compravendita o a
quello antecedente
in cui e' stato
pattuito il prezzo
con atto avente data
certa, e allo stato
conservativo
"normale". I
coefficienti di
merito relativi alle
caratteristiche
dell'immobile
attengono in
particolare al
taglio, al
livello del piano e
alla categoria
catastale, secondo
le modalita'
indicate in
allegato.
1.3 Per gli immobili
diversi dalle
abitazioni il valore
normale e'
determinato dalla
media fra il valore
minimo e massimo
espresso
dall'osservatorio
del mercato
immobiliare riferite
al periodo
dell'atto di
compravendita e allo
stato conservativo
"normale" per la
specifica
destinazione d'uso
dell'immobile ivi
censita, in
particolare
"negozi",
"magazzini",
"uffici", "capannoni
industriali",
"capannoni tipici",
"laboratori",
"autorimesse",
"posti auto
scoperti", "posti
auto coperti",
"box".
1.4 Per gli immobili
ultimati o
ristrutturati da non
piu' di
quattro anni, il
valore normale si
determina sulla base
dello stato
conservativo
"ottimo" censito
dall'Osservatorio
del mercato
immobiliare ovvero,
in mancanza,
applicando al valore
determinato ai
punti 1.2 e 1.3 un
moltiplicatore pari
a 1,3.
1.5 Al fine di
integrare il valore
normale
dell'immobile
occorre
tenere conto anche
dei seguenti
ulteriori criteri in
possesso
dell'ufficio:
valore del mutuo,
per gli atti
soggetti a IVA, nel
caso sia di
importo superiore a
quello della
compravendita;
prezzi
effettivamente
praticati che
emergono dalle
compravendite
fra privati per la
stessa zona nello
stesso periodo
temporale;
prezzi che emergono
dagli accertamenti
effettuati con la
ricostruzione dei
ricavi in base
all'osservazione
diretta dei costi
sostenuti per la
costruzione, ad
altre prove certe e,
in particolare,
alle risultanze
delle indagini
finanziarie;
prezzi che emergono
da offerte di
vendita del soggetto
controllato;
prezzi che emergono
da offerte di
vendita al pubblico
tramite i
media;
prezzi che emergono
da analoghe vendite
eseguite dal
soggetto
controllato;
ristrutturazioni
desunte dai dati
relativi ai permessi
di
costruire e alle
D.I.A. (denunce di
inizio attività)
trasmesse dai
comuni e alle
detrazioni
dichiarate per spese
di recupero del
patrimonio edilizio.
1.6 Il valore
normale determinato
con le modalità
rappresentate
nei punti precedenti
e' periodicamente
sottoposto a
variazioni.
Motivazioni.
Le disposizioni del
presente
provvedimento
rispondono
all'esigenza
di determinare
periodicamente in
modo unitario il
valore normale
degli immobili
oggetto di
compravendita nei
settori dell'imposta
sul
valore aggiunto,
delle imposte sui
redditi e
dell'imposta di
registro.
Il decreto-legge n.
223 del 2006 ha dato
la possibilità agli
uffici delle entrate
di determinare,
nell'ambito delle
cessioni
aventi ad oggetto
beni immobili e
relative pertinenze,
la prova
dell'esistenza o
inesattezza delle
operazioni
imponibili sulla
base
del valore normale
dell'immobile.
Per la
determinazione del
valore normale sono
stati individuati
criteri che
rispondono ad
esigenze di
uniformità e
correttezza,
associando ad un
valore fisso altri
valori dinamici che
possano
evitare automatismi
e raggiungere
l'obiettivo di una
maggiore
aderenza alla realtà
dei prezzi praticati
nel mercato
immobiliare.
Il primo degli
elementi del calcolo
e' tratto
dall'Osservatorio
del
mercato immobiliare
dell'Agenzia del
territorio che, con
cadenza
semestrale, pubblica
le quotazioni del
mercato immobiliare
stabilite
con criteri
scientifici.
La seconda griglia
di elementi -
compresa la tabella
di adeguamento
delle categorie
catastali - e' data
da una serie di
elementi
particolari desunti
da analisi dei
principali
osservatori
immobiliari
che consente di
"personalizzare" il
valore dell'immobile
nell'ambito
del valore di
mercato della zona
di appartenenza.
La terza griglia di
elementi e'
rappresentata dalle
altre
informazioni in
possesso
dell'ufficio che
possono adeguare
maggiormente alla
realtà l'aspetto
personalizzato della
valorizzazione
dell'immobile.
Il moltiplicatore da
applicare - per gli
immobili nuovi o
ristrutturati da non
più di quattro anni
- al valore definito
con le
modalità previste
nell'allegato al
provvedimento, in
caso di
mancanza dello stato
conservativo
"ottimo", e' stato
determinato
sulla base di
analisi effettuate
sui dati
dell'Osservatorio
del
mercato immobiliare
dell'Agenzia del
territorio e di
altri rilevanti
osservatori, dello
scostamento
riscontrato fra atti
di compravendita
di abitazioni nuove
rispetto alle
quotazioni O.M.I. e
dai risultati
di accertamenti
eseguiti
dall'Agenzia delle
entrate.
Riferimenti
normativi.
a) Attribuzioni del
direttore
dell'Agenzia delle
entrate:
decreto legislativo
30 luglio 1999, n.
300 (art. 57; art.
62;
art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71,
comma 3,
lettera a); art. 73,
comma 4);
statuto dell'Agenzia
delle entrate,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001
(art. 5, comma 1;
art. 6, comma
1);
regolamento di
amministrazione
dell'Agenzia delle
entrate,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 13
febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro
delle finanze 28
dicembre 2000,
pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del
12 febbraio 2001;
b) disciplina
normativa di
riferimento:
legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007);
decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223,
convertito dalla
legge 4
agosto 2006, n. 248;
decreto del
Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633;
decreto del
Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n.
600;
testo unico delle
disposizioni
concernenti
l'imposta di
registro,
di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 aprile
1986, n.
131;
testo unico delle
imposte sui redditi
di cui al decreto
del
Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917.
Il presente
provvedimento sarà
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2007
Il direttore
dell'Agenzia: Romano
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