Verande, Gazebo necessaria concessione edilizia e rispetto distanze (quasi sempre)

Il Consiglio di Stato sentenza n. 6979/2019 citando il D.M. 2 marzo 2018 "Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera", che identifica le pergotende come strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura in tessuto o altro materiale impermeabile, con funzione di riparo dal sole e dalla pioggia, migliorando la fruibilità della pertinenza.
 

Consiglio di Stato, sez. VI, 25/01/2017,  n. 306: Non configura un gazebo la realizzazione, in aderenza ad un preesistente immobile, di una struttura con 3 pilastri verticali in muratura, travi portanti della copertura in legno, copertura in materiale plastico, fissata con chiodi alle travi di legno, e pareti esterne in materiale plastico amovibile, con una porta di accesso. Ciò sia per la forma, che non è quella tipica di un gazebo, che per i materiali utilizzati, che non sono tutti leggeri, nonché in ragione della circostanza che la struttura è stata realizzata in aderenza ad un preesistente immobile. I giudici specificano che “Il gazebo, infatti, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”. La giurisprudenza ha altresì specificato che un gazebo di ridotte dimensioni, avente carattere palesemente pertinenziale, non deve essere soggetto al rispetto della disciplina in materia di distanze, né al permesso di costruire: T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 11 gennaio 2016 n. 7, in www.giustizia-amministrativa.it.

Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2017,  n. 3172 : È illegittimo l’ordine di demolizione, adottato per l’assenza del permesso di costruire, di una tensostruttura collocata su un terrazzo, costituita da una pergola in metallo corredata da tenda in PVC con movimento elettrico per una superficie coperta pari a 32,76 metri quadri. La struttura in questione non configura, infatti, né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico).

T.A.R. Campobasso, (Molise), sez. I, 21/09/2016,  n. 353: I gazebo non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale dell’attività svolta; in effetti la « precarietà » dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene, e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell’ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Consiglio di Stato, sez. VI, 28/06/2017,  n. 3172: La tensostruttura costituita da una pergola in metallo corredata da tenda in PVC con movimento elettrico (per una superficie coperta pari a 32,76 metri quadri) è da qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001.

Cassazione penale, sez. III, 15/09/2017,  n. 48179: Integra la contravvenzione di cui all’art. 1161 cod. nav. la realizzazione di innovazioni non autorizzate, per tali intendendosi tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal loro stabile ancoraggio al suolo, sono idonee a modificare i beni del demanio marittimo ovvero ad incidere sul loro uso. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto integrato il suddetto reato nella realizzazione, in un sito affidato in concessione per lo svolgimento di attività di campeggio, di opere consistenti nella pavimentazione di una area di vaste dimensioni, nella posa in opera di un gazebo e nell’istallazione di docce, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della competente autorità demaniale).

Estremi: T.A.R. Salerno, (Campania), sez. I, 13/04/2017,  n. 734: L’installazione di un gazebo non precario, ma funzionale a soddisfare esigenze permanenti, va considerato un manufatto alterante lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il gazebo non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo per soddisfare esigenze durature nel tempo e rafforzate dal carattere permanente e non stagionale.

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 22/05/2017,  n. 2714: Gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzati, come le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire; una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile; né rileva la natura dei materiali utilizzati per la chiusura, in quanto, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico .

T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. I, 13/03/2017,  n. 409: In tema di diniego della domanda di autorizzazione edilizia e di ingiunzione di demolizione di manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti,va osservato che essi devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale. Infatti, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

Tribunale Roma, sez. V, 06/03/2017,  n. 4479: In tema di distanze e vedute , il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indi-rettamente, pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino, avendo operato già l’art. 907 cod. civ. il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce e aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Consiglio di Stato, sez. VI, 25/01/2017,  n. 306: Il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore; esso normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Tuttavia, quando il pergolato viene coperto nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.

Consiglio di Stato, sez. VI, 15/11/2016,  n. 4711: E’ legittima la realizzazione di un struttura in legno ad uso pergolato se, nonostante le dimensioni non irrilevanti, la struttura è aperta su più lati e con una copertura in gran parte assicurata da tende amovibili, non costituendo quindi un volume urbanistico e non potendo essere, pertanto, considerata alla stregua di una veranda.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 21/06/2016,  n. 612: Può considerarsi un semplice pergolato, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, solo quel manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, idonea a realizzare in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo, con la conseguenza che perché possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume, è necessario che l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio, laddove – al contrario – va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso.

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 05/05/2016,  n. 2282 : E’ esonerata dal permesso di costruire l’opera destinata a un uso specifico e temporalmente limitato. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) – Necessità – Per le opere non implicanti un uso temporalmente limitato del bene – Nonostante la precarietà dei materiali utilizzati – Ragioni. I manufatti non precari, in quanto funzionali a soddisfare esigenze permanenti, devono ritenersi idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con conseguente incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la loro eventuale precarietà strutturale, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie (come, ad esempio, per gazebo o chioschi). In tal senso, la precarietà dell’opera – che esonera dall’obbligo del permesso di costruire – postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene, mentre la precarietà dei materiali utilizzati non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell’ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell’art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001 – che include tra le nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Tar Lombardia, 7.11.2017 n. 2110  ... ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del Dpr 380/2001 sono soggetti al rilascio di permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, mentre una struttura leggera, come una pergotenda, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

Corte d'appello di Roma, III sez. pen., 19.3.2015 "..... una veranda chiusa da pannelli di vetro a soffietto deve considerarsi alla stregua di un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta del carattere della precarietà dato che non è un'opera che sopperisce ad esigenze temporanee e contingenti, ma è destinata a durare nel tempo ampliando il godimento dell'immobile.... necessita quindi di permesso a costruire poiché costituisce un organismo edilizio a parte autonomamente utilizzabile...." vedi anche Cass. pen.6.4.1988 n. 6127; Cass. pen. 3.12.2013 n. 1483; Cass. pen. Sez. III Sent., 26-04-2007, n. 35011


Sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato: non è necessario nessun Nulla Osta per “strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare ad esclusivo servizio, costituite da strutture leggere e amovibili, caratterizzate da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperte da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, prive di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituite da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.

Consiglio di stato: N. 00177/2015REG.PROV.COLL. N. 02260/2013 REG.RIC.    Sì all'installazione di gazebi sul lastrico che non comportino aumenti di volume....... "E’ dato di comune esperienza del resto – rilevabile ai sensi dell’art. 115, comma 2, Cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo – che le coperture orizzontali degli edifici in città, come usualmente è per Roma, in cui dette coperture non richiedono protezioni con tegole o strutture spioventi, vengono normalmente utilizzate come terrazze – cioè come spazi architettonici aperti e agibili, per quanto accessori ad appartamenti sottostanti – con regole private che ne disciplinano l’eventuale uso comune dei condomini (specie, almeno in passato, come stenditoi condominiali). Ne consegue che non vi è alcun mutamento di destinazione d’uso quando, come nella specie, una di queste coperture venga utilizzata quale terrazza, utilizzabile nei modi e con i titoli abilitativi, previsti per tali porzioni immobiliari."

Corte d’Appello di Palermo sentenza 781, sezione Seconda Civile, del 25-05-2015   Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’art. 905 c.c. La norma ricollega il diritto di veduta alla distanza tra lo sporto dal quale si esercita la veduta e la nuova costruzione sul fondo vicino e, in tale ottica, deve rispettare la prescritta distanza (Fattispecie relativa alla installazione di una tettoia sul terrazzo, in violazione del regime delle distanze impedendo al vicino il pieno esercizio del diritto di veduta).

Consiglio di Stato  sentenza n. 1777/2014 Sezione Sesta: Nessun permesso dal comune per una tettoia, «struttura di arredo, installata su pareti esterni dell'unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione». Infatti la tenda o il pergolato «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell'assenza di tamponature verticale e della facile rimovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)».

Il decoro architettonico deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 25 gennaio 2010, n. 1286
Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell'edificio, imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché la non mutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull'intero stabile) e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto. L'alterazione del decoro architettonico deve essere apprezzabile, trattandosi di trovare una situazione di equilibrio tra gli interessi contrapposti della comunità dei condomini e del singolo condomino che ha agito sulla sua proprietà esclusiva, precisa che l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle singole porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere.

Non va rimosso il gazebo costruito sul terrazzo di casa anche se non rispetta le distanze dall´altro condomino. Tribunale di Roma Sentenza n. 65/2013 Il Giudice non può ordinare la rimozione del gazebo costruito sul terrazzo di casa anche se non rispetta le distanze legali in quanto è sufficiente accertare che non sia stato violato il regolamento condominiale ne` leso il diritto di veduta del vicino. Lo ha sancito il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 65/2013, ha respinto la domanda di rimozione della copertura di un terrazzo costruito dal condomino del secondo piano presentata da quello del piano superiore.

Lecita la costruzione di tettoie per il riparo da agenti atmosferici senza autorizzazione: TAR Campania-Napoli, sez. II, sentenza 02.12.2009 n° 8320 ...... Al riguardo si deve ricordare che, per giurisprudenza costante (fra le più recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009, n. 492 del 29 gennaio 2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 9 settembre 2008), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442).

Legittima la costruzione di una tettoia lignea di modeste dimensioni. TAR Abruzzo-Pescara, sez. I, sentenza 29.10.2009 n° 645
Una tettoia in legno di medie dimensioni (nella specie di mt. 7,5 x 4,70) costruita a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia, tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua specifica funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di "ristrutturazione edilizia" ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, né di "nuova costruzione" ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g.. Una tettoia di modeste dimensioni e in legno non può essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n. 380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il precedente art.6 considera attività edilizia libera. Pertanto, la sanzione applicabile è quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

 Cass. Pen. 6.4.1988 n. 6127; Cass. Pen. 3.12.2013 n. 1483: La veranda non rappresenta un'opera precaria, al quale segue un intervento più recente secondo che ha ribadito come la semplice trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un'opera per la realizzazione della quale è necessario ottenere un permesso di costruire.

 

URBANISTICA E EDILIZIA - AREE DEMANIALI - Interventi precari - Nozione - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001 - Cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav. - D. Lgs. n. 490/1999. In materia edilizia, richiedono il permesso di costruire non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche le opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale che sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente, (Cass. 15/04/2005 n. 14044). Nella specie, si tratta di un’opera realizzata in una zona demaniale e sottoposta a vincolo ambientale avente natura stabile. Stabilità desunta dalla sua funzione (non provvisoria, temporanea o contingente) e quindi in ordine a quella stabile modificazione del territorio si rende necessario sia il permesso di costruire che l'autorizzazione ambientale. Pres. De Maio - Est. Ianniello - Ric. Vitali. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007 (Ud. 11/04/2007), Sentenza n. 21220

 

 

Chiusura di una tettoia, intervento innovativo TAR Abruzzo-L'Aquila, sez. I, sentenza 07.03.2008 n° 127 (vedi anche art. 3, D.P.R. 380/2001) La chiusura laterale di una esistente tettoia produce non tanto semplice copertura  della superficie, ma la piena utilizzabilità di una volumetria e di conseguenza un sicuro ampliamento del fabbricato. Ne deriva che tale intervento configura innovazione e non manutenzione per cui deve rispettare la disciplina in tema di distanza e di superficie massima edificabile, rispetto delle distanze e relativo permesso a costruire. (confronta anche Tar Campania-Napoli 15615/2007; Consiglio di Stato 6337/2007)

Costruzione di una tettoia a copertura di alcuni posti auto siti all'interno della proprietà esclusiva di un condomino Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2008, n. 7143 Nel condominio degli edifici la costruzione da parte di un condomino di una tettoia di copertura all'interno della sua proprietà esclusiva non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune - art. 1102 c.c. - neppure se essa sia ancorata al muro perimetrale comune, se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non esclude agli altri condomini un pari uso per la restante parte.

La trasformazione di un balcone in veranda  Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 4 ottobre 2006 , sentenza n. 33039 
La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia/permesso di costruire.
La realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, determinando l'aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, richiede il previo rilascio della concessione di costruzione (C. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394; 22.7.1992, n. 675).
E’ necessaria la concessione edilizia "nel caso di veranda costruita con elementi in alluminio e vetri che aumenti la volumetria dell'edificio rispetto alla conformazione originaria, trattandosi peraltro di opera destinata a perdurare a tempo indeterminato, a nulla rilevando in contrario l'utilizzazione dei materiali diversi dalla muratura e l'eventuale amovibilità delle strutture utilizzate".

La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d'opere murarie. Infatti, è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, precisando che anche una veranda, qualora sotto il profilo strutturale, sia stabilmente infissa al suolo e sotto il profilo funzionale sia preordinata a soddisfare la non precaria esigenza del titolare di un pubblico esercizio, costituisce "costruzione" e di conseguenza deve rispettare le distanze di cui all'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968 o le maggiori distanze prescritte dalle norme locali.
 Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 27 gennaio 2003 n. 419,
 
Cfr. Cons. Stato, sez.V, 20 marzo 2000, n. 1507 e 7 ottobre 1996, n. 1194; Cass. pen., sez.III, 12 maggio 1995, n. 1758 e 6 aprile 1988).

Lesione al decoro architettonico - illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva
Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2743
Con sentenza n. 2743 del 11/02/2005 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva del condomino che comportavano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale.  
Le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell'edificio, devono considerarsi vietate ai sensi dell'art. 1122 c.c.

A proposito di individuazione di opere soggette a concessione la Cassazione ha stabilito: "La nozione di costruzione edilizia comprende qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, anche se non costruito in muratura, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, senza che abbia rilevanza la più o meno facile rimovibilità". (Cass. Sez. III, sent. n. 9777 del 03-11-1981)

"Una veranda in ferro e vetri difetta del carattere di precarietà, non essendo destinata a sopperire ad esigenze momentanee e contingenti e ad essere eliminata subito dopo l'uso fattone, e quindi richiede (costituendo una costruzione in senso tecnico-giuridico) il preventivo rilascio della licenza del Sindaco". (Cass. Sez. III, sent. n. 10869 del 23-10-1980).
 

In fattispecie di installazione su balcone di una veranda formata da intelaiatura in alluminio anodizzato e vetro la Suprema Corte ha escluso trattarsi di intervento di manutenzione straordinaria e ha ritenuto la necessità della concessione edilizia: "La costruzione di una "veranda" può farsi rientrare nel concetto di "interventi di manutenzione straordinaria" - intesi al recupero del patrimonio edilizio esistente, elencati nell'art. 31, lett. b), della legge 5 agosto 1978 n. 457, per i quali è richiesta la autorizzazione prevista dal successivo articolo 48, il cui mancato rilascio non costituisce reato - soltanto quando consista nella chiusura di un balcone o comunque di uno spazio assai limitato, con finalità di protezione dall'azione di agenti atmosferici esterni, in modo da assicurare una più completa funzionalità dell'immobile. Fuori di tale ipotesi si verte in tema di attività costruttiva che comporta un mutamento dell'assetto edilizio ed urbanistico del territorio comunale che richiede il rilascio della concessione". (Cass. Sez. III, sent. n. 4988 del 28-05-1983 conforme Cass, Sez. III, sent. n. 5693 del 15-06-1983 ).
 

Costituisce attività rilevante sotto il profilo sia edilizio che urbanistico la costruzione di una veranda in alluminio anodizzato e vetro. Per la sua realizzazione è quindi necessaria la concessione (...) . Essa infatti incide sul prospetto dell'immobile (art. 26 della legge n. 47 del 1985), altera il volume e la superficie coperta ed è pertanto soggetta al controllo dell'autorità preposta al governo del territorio". (Cass. Sez. III, sent. n. 4918 del 05-06-1986).

Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, una vera e propria costruzione assoggettata al requisito della concessione, poiché difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. La definizione di tale sua natura non è da ritenersi modificata dalla disciplina normativa introdotta con la legge 28 febbraio 1985 n. 47, la quale anzi precisa, tra l'altro, che sono da giudicarsi opere in assenza di concessione anche quelle rivolte all'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile". (Cass. Sez. III, sent. n. 6127 del 19-05-1988 ).
 

La costruzione di una veranda necessita della concessione edilizia, quando non abbia l'esclusiva finalità di riparare l'edificio dagli agenti atmosferici". Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 17325 del 16-12-1989 ).
 

La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non ha natura precaria né costituisce intervento di manutenzione straordinaria o di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia". (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 3879 del 27-03-2000 ".
 

la nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d'opere murarie". Viene pure confermato che, "è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio". (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 gennaio 2003 n. 419).
 

La più recente che conferma questa linea è la: Sentenza 27.01.2003 n° 419

Il TAR del veneto però:

TAR Veneto - Sez. II - 18 settembre 2003 n. 4856  Considerato che il ricorso in epigrafe può trovare accoglimento in considerazione della natura pertinenziale del manufatto (tettoia in legno aperta su tutti lati, composta da sei paletti di ferro e da una copertura assemblata con listelli di legno: cfr., ex multis, la sentenza n. 577 dd. 6 settembre 1993, resa da questa stessa Sezione in relazione ad una costruzione assimilabile nella tipologia) e della conseguente fondatezza della censura con la quale si deduce l’illegittimità dell’ingiunzione a demolire adottata a’ sensi dell’art. 92 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61. Rimane, peraltro, ferma l’esigenza per l’Amministrazione Comunale di valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 94 della medesima L.R. 61 del 1985. Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;    P.Q.M.    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi e riservati restando gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione intimata.  Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.  Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2003. 

 

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