Diritto di visione dei documenti presso l'amministratore
Ricorso alla procedura monitoria, consegna della
documentazione condominiale Tribunale di
Ariano Arpino, 24 aprile 2007 Il diritto
alla consegna di una cosa mobile determinata menzionato dall'art. 633, comma 1,
c.p.c. non ha natura diversa, se non per l'oggetto della prestazione, dal
diritto di credito ad una somma di denaro ed è, quindi, parte della categoria
generale del credito quale unica situazione giuridica soggettiva tutelabile in
sede monitoria.
In virtù di tali considerazioni la più attenta dottrina e la giurisprudenza sono
concordi nell'escludere che il termine «consegna» possa estendersi fino a
ricomprendere l'azione di rivendicazione o altra azione restitutoria conseguente
alla violazione di un diritto reale di godimento, poiché per tali pretese appare
più appropriato il termine «restituzione»;
Quindi è ammissibile il ricorso alla procedura monitoria al fine di ottenere la
consegna della documentazione condominiale, quale cosa mobile determinata,
illegittimamente detenuta dal pregresso amministratore.
L'amministratore di un condominio alla cessazione del suo mandato ha l'obbligo
di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento
dell'incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, né può trattenerli
finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio,
avvalendosi del principio inademplenti non est adimplendum, non essendovi
corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli
diversi.
Del resto, è evidente che il recupero della documentazione relativa alla
gestione precedente raffigura una priorità di fatto indispensabile per
l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, la cura dell'osservanza del
regolamento di condominio, l'amministrazione delle cose e degli impianti e dei
servizi comuni, la conservazione e la manutenzione di essi, la disciplina del
loro uso e, soprattutto, la riscossione dei contributi.
La Corte di Cassazione con la sentenza
28/01/2004 n. 1544, II Sezione, ha
affrontato una specifica tematica in materia condominiale, confermando gli
orientamenti espressi dalla precedenza giurisprudenza di legittimità in tema di
diritti del condomino di acquisizione di copia della documentazione contabile
relativa al condominio.
Particolarmente rilevante è il punto della sentenza concernente l'affermazione
del diritto del singolo condomino alla visione e all'acquisizione di copia della
documentazione contabile e relativa al condominio in generale.
Cassazione 29 novembre 2001 n. 15159
La Corte di Cassazione con sentenza del 29 novembre 2001 n. 15159 ha stabilito
il principio di diritto gia enunciato dalla precedente pronuncia 26 agosto 1998
n. 8460 in merito all'obbligo dell'amministratore di esibire, a richiesta di
ciascun condòmino la documentazione contabile anche dopo che sia stato
approvato il rendiconto annuale, senza alcun onere di specificarne la ragione,
a condizione, tuttavia, che i relativi costi siano assunti dai richiedenti e
salvo che ciò non intralci l'attività amministrativa, da provarsi
dall'amministratore che si opponga alla richiesta.
I condomini possono esercitare , in ogni tempo, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò, di prendere visione dei registri e dei documenti che li riguardano, sempre che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all'amministrazione, non siano contrari al principio della correttezza e che delle attività afferenti alla vigilanza ed al controllo i condomini si addossino i costi, Non è necessario, pertanto, che i condomini specifichino la ragione per cui vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti, spettando all'amministratore l'onere di dedurre e dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo ai condomini istanti, perché i documenti non li riguardano, ovvero l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza Cassazione, sez. seconda civ., 29.11.2001 n.15159
In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facolta' (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purche' l'esercizio di tale facolta' non risulti di ostacolo all'attivita' di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti). Cassazione civile sez. II, 26 agosto 1998, n. 8460
Il diritto di esaminare la documentazione contabile e amministrativa del
condominio deve essere riconosciuto al condomino in misura e con larghezza tale
da consentirgli un controllo effettivo sull'operato dell'amministratore.
Pertanto il condomino ha diritto di estrarre, a proprie spese, copia di tutta la
documentazione relativa alla gestione da approvarsi in sede di assemblea, prima
della riunione e comunque in tempo utile a consentirgli un esame approfondito
dei documenti ed un riscontro effettivo della gestione. (Nella fattispecie
l'amministratore aveva respinto la richiesta di visione ed estrazione di copie,
avanzata prima della riunione dell'assemblea, sul presupposto che la
documentazione "de qua" può essere posta a disposizione dei condomini
soltanto in sede di assemblea e che il rilascio di copie, limitato peraltro a
documenti determinati, deve essere giustificato da un interesse specifico del
richiedente (Tribunale di Genova 21 ottobre 1998, in Arch. Loc. 1998, 881)
Il diritto de condomini ad accedere ai documenti contabili
Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2003, n. 11940
Il
comportamento dell’amministratore che, a richiesta dei condomini, neghi a
quest’ultimi l’accesso alla documentazione contabile in sede di approvazione del
consuntivo, determina l’invalidità della delibera di approvazione data la
violazione da parte dell’amministratore dell’obbligo di rendiconto;
in sede di approvazione del preventivo, non può invece determinare invalidità
della relativa delibera, giacchè normalmente, la previsione di spesa viene fatta
sulla base della gestione dell'anno precedente, e dove, soprattutto, la
documentazione sulle spese potrà essere conseguita una volta che esse siano
state effettuate, e non in via preventiva.
Diritto di accesso ai documenti da parte dei singoli condomini
Tribunale di Monza, 3/12/2003
Il rapporto intercorrente tra condomini e amministratore è propriamente un
mandato, pertanto ciascun condomino può visionare i documenti contabili o
estrarne copia senza bisogno di specificare le motivazioni per le quali richiede
l’esibizione degli stessi.