DISTANZE

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 27 giugno 2018, n. 17002. In caso di ristrutturazione con aumento della volumetria, anche minima, bisogna tenere nuovamente conto del rispetto delle distanze tra le costruzioni. ... che nell’ambito delle opere edilizie la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre e’ ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21578); che in presenza di tali aumenti – a prescindere dalla loro ampiezza – si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (Cass., 20 agosto 2015, n. 17043); che, nel caso di specie, come accertato nella pronuncia impugnata, vi e’ stato un aumento di volumetria pari al 6% del totale, che ha determinato altresì l’incremento dell’altezza del fabbricato, per cui la fattispecie, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello di Milano, ricade senz’altro nella nozione di “nuova costruzione”. E’ necessario, pertanto, verificare il rispetto delle distanze, sulla base delle disposizioni applicabili, tenendo conto di tale qualificazione del manufatto;

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 9 dicembre 2015 - 27 gennaio 2016, n. 1549 ..."La legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condòmini. In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singola appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario."

Consiglio di Stato sentenza n. 5365 26 novembre 2015: La distanza minima dei dieci metri prevista tra costruzioni di cui all’art. 9, D.M. n. 1444/1968, si riferisce esclusivamente a muri e pareti munite di finestre individuabili come "vedute" e non tiene conto anche quelle su cui si aprono finestre che rappresentano delle semplici "luci".

Una tettoia costruita a meno di tre metri dalla finestra del vicino deve sempre essere demolita: Cass. 27 marzo 2014 n. 7269. .... L'art. 907 cod. civ., che vieta di costruire a distanza inferiore di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo finitimo, pone un divieto assoluto, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione è a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l'esercizio della veduta (v., in precedenza, Cass. n. 11199 del 2000; Cass. n. 12299 del 1997); la norma infatti enuclea in favore del titolare della veduta un diritto perfetto al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino, senza introdurre ulteriori condizioni .....

Disattesa la pretesa del proprietario di ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione del fabbricato del convenuto che abbia invaso in parte il suo fondo, dove questa situazione sia stata tollerata per un notevole e significativo lasso di tempo, Tribunale di Sassari, Sez. Civile, sentenza 23.04.2010  ..... Pare dunque evidente che i proprietari dei diversi lotti originariamente appartenuti a C. A., siano addivenuti bonariamente ad una delimitazione dei confini differente da quella risultante dai rispettivi titoli d’acquisto. Tale bonaria delimitazione, sebbene del tutto inidonea in difetto dell’imprescindibile requisito della forma scritta a determinare una modificazione giuridica delle situazioni dominicali facenti capo ai singoli proprietari, non può tuttavia essere totalmente pretermessa ed ignorata nel momento in cui una delle parti, venendo contra factum proprium decida di agire in sede giurisdizionale per ottenere il ripristino di una situazione di diritto che lo stesso attore aveva pacificamente disatteso.  Per le ragioni esposte, facendo applicazione dei principi da ultimo affermati dalla Cassazione in materia di abuso del diritto processuale, la domanda di riduzione in pristino (così come per analoghe ragioni, quella subordinata di eliminazione delle servitù) deve essere dichiarata improponibile, anche in considerazione del fatto che l’attore può trovare adeguata tutela delle proprie ragioni utilizzando il meno invasivo rimedio risarcitorio per equivalente.

Le distanza tra proprietà private all'interno del condominio Cassazione civile , sez. II, sentenza 21.05.2010 n° 12520. La sentenza ha implicitamente fatto corretta applicazione del principio secondo cui in materia condominiale le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art. 889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali: dunque, la concreta impossibilità di installare altrove la tubazione, conseguente alla peculiarità dell'ubicazione degli appartamenti facenti parte del condominio, costituiva il presupposto necessario per verificare se nella specie potessero trovare o meno applicazione le norme sulle distanze, per cui in mancanza di espressa contestazione della circostanza, affermata dal Tribunale, era da ritenere inammissibile la doglianza che, pur deducendo la prevalenza delle norme sulle cose comuni, non aveva censurato l'argomentazione decisiva per escludere l'inapplicabilità delle distanze prescritte dal citato art. 899 c.c..

Cass. sent. n. 1682/2015  Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, escludendo gli alberi di alto e medio fusto, purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, al fine di impedire la crescita in altezza e consentire l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione di una barriera contro gli agenti esterni. Non è escluso, quindi, che anche gli alberi di alto e medio fusto possano costituire siepe, come si desume dall’art. 892, comma 2, c.c. pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma, come i cipressi. Consegue che, ove il giudice di merito abbia accertato che la collocazione di essi sia stata finalizzata a costituire una siepe che adempia alla sua naturale funzione di barriera contro gli agenti esterni, sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine. Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, ai sensi dell’art. 892 secondo comma, cod. civ., anche se non appartengano – come i cipressi – a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tal caso sussiste l’obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

Trib. Bari, sent. n. 565/2014 Le siepi della specie “pittosforum tobira”, trattandosi di arbusti, rientrano nella previsione dell’art. 892 comma 1 n.3 cc. che impone il rispetto di una distanza di mezzo metro dai confine, quale che sia in concreto l’altezza degli arbusti; al contrario per le siepi della specie “cupressus cyparis leylandi” la distanza di 50 cm non è regolamentare, sia considerandole piante di alto fusto per le quali è prevista una distanza di tre metri dal confine ex art. 892 comma 1 n.1 cc, sia considerandole siepi vive per le quali è prevista una distanza di un metro dal confine ex art. 892 comma 2 cc.

 Cass. sent. n. 19936/2007 Qualora due fondi siano separati da un fosso, non è possibile parlare di fondi tra loro confinanti, dal che deriva l’inapplicabilità dell’art. 892 c.c. in riferimento agli alberi che uno dei due proprietari abbia piantato, all’interno del proprio fondo, in relazione al confine con il fosso. Inoltre, poiché il fosso si presume, fino a prova contraria, di proprietà comune (art. 897 c.c.), il dirittodi ciascuno dei comproprietari si estende – sia pure nei limiti della relativa quota – fino all’una ed all’altra riva, con la conseguenza che il rispetto delle distanze legali, in riferimento alle piantagioni esistenti nel fosso, va valutato partendo dall’argine di proprietà del vicino. Tale disciplina non consente, comunque, l’impianto indiscriminato di alberi nel fosso, trattandosi di attività sottoposta al regime dell’art. 1102 c.c. in materia di uso della cosa comune.

 Cass. sent. n. 19781/2006 In caso di violazione di natura permanente (consistente, nella specie, nell’aver collocato e mantenuto una siepe di altezza tale da limitare la visibilità nelle fasce di rispetto), l’atteggiamento antidoveroso di chi viola il precetto si protrae nel tempo fino al compimento dell’azione che pone fine alla situazione antigiuridica di pericolo (nella specie, l’adeguamento alle vincolanti prescrizioni dell’ente proprietario della strada), mentre con la contestazione della violazione, anche se seguita dall’applicazione della relativa sanzione e dall’eventuale pagamento in misura ridotta, la permanenza si interrompe e nella ulteriore persistenza dell’inadempimento si realizza una nuova violazione del medesimo precetto, autonomamente sanzionabile.

 Cass. sent. n. 32/2006 Appartiene alla competenza del giudice di pace la domanda volta ad ottenere la recisione di una siepe di alloro esistente nella proprietà del vicino a ridosso del muro di confine per la parte in cui essa superi, in verticale, l’altezza del muro, trattandosi di domanda riconducibile alla previsione dell’art. 892, ultimo comma, c.c., diversamente dalla domanda volta alla recisione dei rami protesi in orizzontale, invadenti l’altrui proprietà (regolata dall’art. 896 c.c.), rientrante nella competenza del giudice unico di tribunale.

 Cass. sent. n. 2830/1999 Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni – le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

 Cass. sent. n. 164/1981 Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, eccetera, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che così individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni – le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine. (Nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto applicabile la distanza di un metro dal confine ad una siepe formata da alberi di alto fusto del tipo “cupressus arizonica conica”, periodicamente recisi vicino al ceppo. Il S.C. ha confermato la statuizione, enunciando il principio che precede).

 

Cassazione civ. sez II 11 nov. 2005, n. 22838 Non necessario il rispetto delle distanze: Il principio secondo cui in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze legali (nella fattispecie con riferimento al diritto di veduta) non ha carattere assoluto, non derogando l'art. 1102 c.c. al disposto dell'art. 907 c.c., giacchè, dovendosi tenere conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, il giudice di merito deve verificare, nel singolo caso, se esse siano o meno compatibili con i diritti dei condomini. (Nel caso di specie, gli attori avevano chiesto la rimozione di una tenda montata dalla convenuta nel balcone di sua proprietà, lamentando la lesione del diritto di veduta laterale dai medesimi esercitato dal balcone di loro proprietà ubicato a fianco di quello della convenuta; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto l'inapplicabilità delle norme sulle distanze in materia di vedute sul rilievo che i due balconi si trovavano a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 907 c.c.).

Il tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento che risulta molto interessante soprattutto in relazione ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il vicino può costruire o sulla divisione delle spese relative ad un muro di confine o ancora sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro grandezza e altezza.

Questo in considerazione del fatto che ciascun edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa.

In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo è il Codice Civile agli articoli 873 e ss. fino al 907.

Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa iniziando dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.).

Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti. Questo significa che sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del codice civile si applicano solo in loro mancanza.

Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla. Si parla in questo caso di usucapione.

Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici si fanno più lunghe nel senso che la distanza minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di più se fra queste passa una strada a traffico veicolare. Il riferimento normativo in questo caso è il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione in appoggio o in aderenza che consente la costruzione addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà che è appunto possibile o in appoggio oppure in aderenza.

Nel caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere in grado di reggersi autonomamente.

Nel caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione, quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire e il proprietario della nuova costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro comune nonché la metà del valore del suolo su cui è costruito.

Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici.

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Il tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento che risulta molto interessante soprattutto in relazione ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il vicino può costruire o sulla divisione delle spese relative ad un muro di confine o ancora sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro grandezza e altezza.
Questo in considerazione del fatto che ciascun edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa.
In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo è il codice civile agli articoli 873 e ss. fino al 907.
Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa iniziando dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.).
Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti. Questo significa che sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del codice civile si applicano solo in loro mancanza.
Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla. Si parla in questo caso di usucapione.
Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici si fanno più lunghe nel senso che la distanza minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di più se fra queste passa una strada a traffico veicolare. Il riferimento normativo in questo caso è il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.
Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione in appoggio o in aderenza che consente la costruzione addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà che è appunto possibile o in appoggio oppure in aderenza.
Nel caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere in grado di reggersi autonomamente.
Nel caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione, quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire e il proprietario della nuova costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro comune nonché la metà del valore del suolo su cui è costruito.
Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici.
In tema di edifici, un altro argomento che sta molto a cuore ai proprietari è il c.d. diritto al panorama che potremmo definirlo come il diritto di ciascun proprietario di godere di luce aria e verde all’affaccio dalla finestra o dal balcone. Questo diritto tuttavia non esiste in quanto non vi è alcun articolo di legge che lo definisce o lo introduce, per cui laddove un proprietario si sentisse leso nel suo diritto a seguito di una orribile costruzione effettuata da un suo vicino o da un albero eccessivamente rigoglioso potrebbe far ricorso rifacendosi alle norme sulle distanze legali tra le costruzioni oppure a quelle sulle luci e le vedute (artt. da 900 a 907 c.c.).
Naturalmente se questo è quanto viene disposto a livello teorico e generale, talvolta il calcolo in concreto delle distanze al fine di determinare i diritti dei proprietari vicini può presentarsi non del tutto agevole anche in considerazione del fatto che bisognerebbe conoscere a fondo i criteri di calcolo nonché il giusto significato delle varie definizioni fornite dal legislatore.
In questo campo interviene la Cassazione definendo per esempio la costruzione come “qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo”.
Inoltre per quanto concerne da dove far partire la misurazione delle distanze nel caso di sporgenze, la Cassazione ha disposto che non contano le sporgenze ornamentali, né i canali di gronda o i loro sostegni ma solo i balconi e le scale esterne.
Comunque si segnala che tutte queste problematiche dovrebbero essere risolte dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani regolatori. Inoltre ricordiamo in tema di parcheggi che la legge Tognoli introduce un’eccezione al rispetto delle distanze in quanto viene permesso la costruzione di parcheggi anche nei cortili in possibile deroga “agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”.

Di seguito forniamo degli schemi sulle distanze, indicando a quale riferimento normativo si riferiscono i dati.

Cominciamo con lo schematizzare i dati sulle distanze forniti dal codice civile dagli articoli 873 al 907;


1) Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri.
2) Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3 metri di altezza; 0 metri.
3) Muro di cinta la cui altezza misura più di 3 metri di altezza; 3 metri.
4) Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio comune a due proprietari; 5 cm dalla superficie della parete del vicino.
5) Pozzi, cisterne, fosse latrine; 2 metri.
6) Tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.); 1 metro.
7) Forni, camini, stalle, casotti caldaia; in base ai regolamenti o in loro mancanza in base alla distanza di sicurezza.
8) Canale o fosso; distanza uguale alla profondità del fosso.
9) Alberi di alto fusto; 3 metri.
10) Alberi a basso fusto, inferiore a 3 metri di altezza; 1,5 metri.
11) Viti, arbusti, sieti vive, piante da frutto (con una altezza inferiore a 2,5 metri);1 metro.

Distanze per i motori dei condizionatori sulle pareti esterne;

Per l'installazione di un impianto di climatizzazione è necessario il rispetto delle distanze in verticale o in appiombo, di cui all'articolo 907 del Codice civile. Secondo questa norma, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui esistono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Il contenzioso sul punto è tuttavia assai meno consistente e può riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della distanza di 3 metri in verticale misurati dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore.
A questo proposito si tenga presente che, agli effetti del rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in mattoni e cemento, ma qualsiasi opera di qualsiasi specie che ostacoli l'esercizio della veduta (si vedano, ad esempio, le sentenze della Cassazione del 17/05/1955, n. 1445 e del 22/11/1955, n. 12907).
Infine, tra le altre cautele che devono essere tenute in considerazione in vista dell'installazione del climatizzatore, rientrano anche quelle relative alle immissioni di rumore a norma dell'articolo 844 del Codice civile e quelle relative allo stillicidio della condensa.

Vediamo adesso le distanze tra finestre e pareti secondo il Dm del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che non abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;

1) Nuovi edifici; 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate.
2) Nuovi complessi insediati in zone a bassa edificazione c.d. zone C; distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto tra pareti con finestre o tra un'unica parete con finestre e un'altra senza che si fronteggino per più di 12 metri.
3) Centri storici c.d. zona A; ristrutturazioni totali a distanze non inferiori a quelle esistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Vediamo ora le distanze tra finestre e pareti secondo il Dm del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;

1) Strade con una larghezza minore di 7 metri; larghezza più di 5 metri per lato.
2) Strade con una larghezza compresa fra 7 e 15 metri; larghezza più di 7,5 metri per lato.
3) Strade di larghezza superiore a 15 metri; larghezza più di 10 metri per lato.

Adesso le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada fuori dai centri abitati;

1) Autostrade; 60 m. edifici in generale; 30 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
2) Strade extraurbane principali; 40 m. edifici in generale; 20 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
3) Strade extraurbane secondarie; 30 m. edifici in generale; 10 m. edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
4) Strade locali; 20 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
5) Strade vicinali; 10 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; non previste muri di cinta.

E le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada nei centri abitati;

1) Autostrade; 30 m. edifici in generale; 30 m. edifici quando manca uno strumento urbanistico vigente; 3 m. muri di cinta.
2) Strade urbane di scorrimento; 20 m. edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
3) Strade urbane di quartiere; non previste per gli edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
4) Strade locali; non previste per gli edifici in generale; 10 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; non previste per i muri di cinta

Distanze dal muro di cinta e valutazione delle scelte estetiche Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 05.03.2008 n° 931
Il muro di cinta di altezza non superiore ai tre metri, pur essendo una costruzione in senso materiale, non è considerato tale ai fini delle distanze legali per la sua mancanza di autonomia strutturale, costituendo una semplice protezione del fondo: per il computo delle distanze tra costruzioni vanno quindi presi in considerazione gli edifici che si trovano rispettivamente al di qua e al di là del muro di cinta, come se questo non esistesse, per cui la distanza di legge va computata tra l’edificio preesistente e la nuova costruzione ovvero ampliata. Ne consegue, nello specifico, che la distanza minima da rispettare tra i porticati ed il confine non è quella stabilita dall’art. 873 c.c., ma quella tra sagoma limite e confine.  Dal momento che il Giudice amministrativo non può sindacare il merito delle scelte estetico-funzionali dell’amministrazione se non nei limiti della illogicità, quando si discute di concreti valori estetico-tipologici riservati all’amministrazione medesima, è sufficiente appurare che le norme edilizie in vigore ammettono l’intervento di interesse con le caratteristiche morfologiche e strutturali desumibili anche dalla documentazione fotografica agli atti processuali.

Vietato costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino
Tribunale di Lodi, 06/04/2005, n. 203
L’art. 907 c.c. - vietando di costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino - è diretto ad assicurare non solo aria e luce in quantità sufficiente ma, anche e soprattutto, l’integrità delle veduta stessa, riferendosi ad ogni opera stabile, qualunque ne sia la foggia e la materia.
La nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere.
Trattasi di disposizione applicabile anche agli edifici condominiali.

Distanze minime tra fabbricati: la lettura della c.d. ''distanza lineare''

TAR Toscana, sez. III, sentenza 22.01.2007 n° 55 Quanto alle modalità di calcolo della distanza, il Collegio che, anche accettando, in linea di principio, il criterio del computo in modo “lineare" e non “radiale” della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, il D.M. cit. sottolinei che la distanza debba essere “assoluta” e prescritta “in tutti i casi”. Si deve pertanto convenire che debba essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano ed indipendentemente dal fatto che la parete sopraelevata si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra. In tal senso si è espresso il T.A.R. Toscana, prendendo posizione sul tema delle modalità con le quali deve procedersi alla verifica o, comunque, al computo delle distanze esistenti fra i fabbricati.  Pur dando atto dei diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali esistenti sul punto, il Giudice amministrativo ha applicato la lettura della c.d. “distanza lineare” quale modalità maggiormente coerente con la lettera del D.M. n. 1444/68, per cui la misurazione “punto per punto” del limite del fabbricato rispetto al limite dell’altro fabbricato dovrà sempre riportare una dimensione non inferiore a quella prescritta come minima dall’ordinamento

 

T.A.R. Cagliari, (Sardegna), sez. II, 05/05/2016,  n. 401 Il muro a sostegno di un terrapieno non costituisce costruzione in senso stretto (rilevante, ai fini del rispetto delle distanze rispetto al confine), solo nell’ipotesi in cui sia di modeste dimensioni e abbia l’esclusiva funzione di evitare frane e smottamenti, non anche altre funzioni come la realizzazione di una terrazza.

 Cassazione civile, sez. II, 24/11/2015,  n. 23934In tema di muri di cinta tra fondi a dislivello, qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna, originariamente livellato sul confine tra due fondi, sia stato artificialmente modificato innalzando detto piano, al fine di verificare se sia rispettata l’altezza massima del muro di cinta costruito sul confine, l’altezza deve essere misurata computandovi il terrapieno creato “ex novo” dall’opera dell’uomo, ossia tenendo conto dell’originario posizionamento del terreno.

 T.A.R. Torino, (Piemonte), sez. II, 12/11/2015, n. 1557Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina delle distanze o del regime autorizzativo delle nuove costruzioni.

 T.A.R. Pescara, (Abruzzo), sez. I, 09/07/2015,  n. 296Ai fini della conformità alle distanze legali, non è considerato come costruzione il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a circoscrivere il fondo, adempie anche alla funzione di supporto e contenimento del declivio naturale; qualora invece il dislivello sia di origine artificiale, è da considerarsi quale costruzione in senso tecnico-giuridico il muro che rivesta in modo permanente e definitivo anche la funzione di contenimento di un terrapieno creato dall’opera dell’uomo.

 Tribunale Massa, 29/05/2015,  n. 606In tema di proprietà e confini, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell’osservanza delle distanze legali il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento di un terrapieno (Cfr. Cass. civ. 15.06.2001 n. 8144).

 Tribunale Genova, sez. III, 14/05/2015,  n. 1501Trattandosi di uso non consentito della cosa comune e non di violazione di distanze perde rilievo la tematica relativa alla qualifica di costruzione o meno da dare al così detto “terrapieno” del convenuto: infatti ciò che rileva in questa sede è che il comproprietario si è in ogni caso appropriato di un bene comune e lo ha assoggettato al suo uso e godimento esclusivo, sottraendolo al pari uso dell’attrice. Va dunque accolta la domanda di rivendica e restituzione della parte del mappale illegittimamente occupata dall’edificio del convenuto e del terzo chiamato, con condanna degli stessi alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione della parte di edificio di loro proprietà che ricade nella proprietà comune.Essendo in ogni caso la costruzione dei convenuti a distanza legale da quella dell’attrice questa non può lamentare alcun danno tipico da violazione distanze legali (ad es. minor luce, minor aria, minor amenità del suo fondo e della sua abitazione) ma solo il danno eventualmente derivante dall’essere stato il mappale in parte destinato ad un uso esclusivo; il che tuttavia non si vede quale danno in concreto possa aver cagionato all’attrice la quale ha comunque potuto continuare a godere della scala che insiste sull’altra parte di esso per accedere e recedere dalla propria abitazione.

 T.A.R. Latina, (Lazio), sez. I, 05/05/2014,  n. 324In caso di dislivello derivante dall’opera dell’uomo, sono da considerare costruzioni in senso tecnico-giuridico, rientranti nell’art. 873 c.c., il terrapieno ed il relativo muro di contenimento, che lo abbiano prodotto, o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi; è pertanto illegittimo il provvedimento di accertamento di conformità richiesto con d.i.a. a sanatoria in relazione a lavori oggetto di d.i.a. in variante al permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, ove venga in rilievo un muro di fabbrica – di altezza superiore a tre metri, e dunque non considerabile quale muro di cinta ex art. 878 c.c. – recante sostegno di un terrapieno e posto a una distanza dal confine laterale inferiore ai mt. 3 prescritta dall’art. 873 c.c.

 Tribunale Benevento, 08/01/2014,  n. 28Non possono essere considerati muri di cinta, ai fini della loro esclusione dal regime delle distanze, i manufatti aventi funzioni prevalentemente diverse da quella di delimitazione e difesa del fondo, quali la funzione di contenimento di un terrapieno artificiale.

T.A.R. Genova, (Liguria), sez. I, 21/11/2013,  n. 1406Ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno e il muro di contenimento, che producano un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi, costituiscono nuove costruzioni idonee ad incidere sull’osservanza delle norme in tema di distanza dal confine.

 T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. I, 08/11/2013,  n. 2721In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina delle distanze, e pertanto non è assoggettato al regime autorizzativo delle nuove costruzioni, mentre sia il muro di cinta sia il muro di contenimento elevato ad opera dell’uomo per assolvere in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno artificiale, sono assoggettati, così come tutte le altre costruzioni, alle distanze dal confine stradale imposte dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione a garanzia della sicurezza della circolazione

 Cassazione civile, sez. II, 17/09/2013,  n. 21192In caso di fondi a dislivello, mentre non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, destinato ad impedirne smottamenti o frane, devono invece considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento dovuti all’opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano qualificato come costruzione il manufatto creato artificialmente dalla parte per consentire l’ampliamento del piazzale sovrastante di sua proprietà e fargli da sostegno).

 Cassazione civile, sez. II, 13/05/2013,  n. 11388In tema di applicazione della disciplina delle distanze legali, il terrapieno deve essere considerato una costruzione a tutti gli effetti quando completi la struttura e la funzionalità di un altro corpo di fabbrica “principale”. In tema di distanze legali, rientrano nel concetto di “costruzione”, agli effetti dell’art. 873 cod. civ., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla “costruzione” la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro è soltanto diretto ad eliminare la pericolosità del riporto, allorché non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all’art. 891 cod. civ.

 Cassazione civile, sez. II, 16/04/2013,  n. 9179Anche un rialzamento del terreno realizzato a opera dell’uomo può integrare gli estremi della costruzione secondo quanto previsto dall’art. 873 c.c., tenuto conto che ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera. Nel caso di dislivello derivante dall’opera dell’uomo devono ritenersi costruzioni, in senso tecnico giuridico, il terrapieno e il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi.

 Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2012,  n. 15391Il muro di tamponamento del terrapieno deve essere considerato una costruzione ai fini del computo delle distanze di cui all’art. 873 c.c. nella parte in cui, finendo la propria specifica funzione, vale a dire quella di contenimento del retrostante terreno e quindi di conservazione dello stato dei luoghi, assume connotati del tutto diversi, quali, per esempio, quello di parapetto utile a consentire l’affaccio illegittimo sul fondo del vicino.

 T.A.R. Venezia, (Veneto), sez. II, 01/02/2011,  n. 185In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione (e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore), qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento. La parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico-giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.

Cass. sent. n. 12239/2002: «In caso di fondi a dislivello, non può considerarsi “costruzione”, ai fini e per gli effetti dell’art. 873 cod. civ., il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane». Così anche Cass. sent. n. 4593/1984.

Cass. sent. n. 4541/1997 «…in caso di fondi a dislivello non può considerarsi “costruzione” ai fini e per gli effetti dell’art. 873 c.c. il muro di contenimento realizzato per evitare smottamento o frane. Nel caso invece di dislivello derivante dall’opera dell’uomo devono, invece, considerarsi costruzioni in senso tecnico – giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto o che abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi…».

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