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Trasformazione in impianti
singoli.
Distacco dal riscaldamento condominiale Cass.,
sez II, 30/03/2006 n. 7518
Il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare
le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza
necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo
obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a
partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo
distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui
continuano a godere gli altri condomini.
Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che
respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del
diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
La delibera condominiale di trasformazione
dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai
sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione
all'art. 8. comma 1, lett. g) della stessa legge, assunta a maggioranza delle
quote millesimali è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere
corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28. comma primo
della legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione
della delibera.
*Cass. civ., sez. II, 1luglio 1997, n. 5843,
In tema di condominio di edifici, la delibera dell'assemblea di eliminazione
dell'impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo ad impianti autonomi
di riscaldamento richiede il consenso unanime dei condomini, senza che sia
sufficiente la maggioranza di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1136 c.c.,
né quella di cui al quinto comma dello stesso articolo, configurando non una
semplice modifica, ma una radicale alterazione della cosa comune nella sua
destinazione strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte
le unità immobiliari già allacciate o suscettibile di allacciamento, che urta
contro il limite invalicabile di cui all'art. 1120, secondo comma, c.c., che
vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino dissenziente. In tale ipotesi
non può trovare applicazione l'art. 5, quarto comma. della L. 29 maggio 1982, n.
308. il quale dispone che, in caso di interventi su punti comuni di edifici
volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali, atteso che presuppone
l'attuazione di un migliore uso o di un maggiore rendimento della cosa comune,
ma non il suo mutamento ex art. 1120, secondo comma, c.c. e tantomeno la sua
soppressione.
* Cass. civ., 10 giugno 1991, n. 6565.
In tema di condominio di edifici, la delibera di rinuncia all'impianto
centralizzato di riscaldamento nella disciplina previgente alla L. 9 gennaio
1991 n. 10, configurando non una semplice modifica, bensì una radicale
trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed
economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già
allacciate o suscettibili di allacciamento al medesimo, è soggetta all'art. 1120
secondo comma c.c., che vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino
dissenziente, senza che in contrario rilevi la disposizione dell'art. 5 della L.
29 maggio 1982 n. 308 (abrogata dall'art. 23 della citata L. n. 10 del 1991),
che si riferisce alla diversa ipotesi di interventi su parti comuni di edifici
volti al contenimento di consumo energetico.
* Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1926,
L'amministratore del condominio è passivamente legittimato in ordine alla
domanda giudiziale del condomino volta all'accertamento della invalidità della
delibera assembleare relativa alla trasformazione, secondo le previsioni della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, dell'impianto centralizzato di riscaldamento in
impianti unifamiliari, trattandosi di controversia riguardante un bene comune;
ne deriva che in tale ipotesi non occorre procedere all'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri condomini, i quali peraltro restano
sempre legittimati ad intervenire in proprio o a proporre impugnazione.
* Cass. civ., sez. II, l luglio 1997, n. 5843,
-è nulla la deliberazione condominiale di trasformazione dell'impianto
termocentralizzato in impianti termosingoli adottata a maggioranza, qualora non
sia accompagnata dall'approvazione di un progetto delle opere da realizzare,
redatto a cura del proprietario dell'edificio o di chi ne ha titolo (normalmente
l'amministratore del condominio) e corredato dalla relativa relazione tecnica di
conformità, prescritti dalla L. n. 10/1991 in modo "da consentire ai condomini
dissenzienti di verificare che il sacrificio del loro diritto al mantenimento
del servizio comune risponda alle finalità ed alle prescrizioni della legge
stessa".
* Trib. civ. Chiavari, 3 maggio 1995, n. 151, Squassi ed altri c. Condominio di
Via Arata n. 17 in Chiavari, in Arch. loc. e cond. 1995, 642.
-è nulla la deliberazione condominiale di trasformazione dell'impianto
centralizzato di riscaldamento adottata a maggioranza dei millesimi qualora non
sia accompagnata dall'approvazione di un progetto e della relativa relazione
tecnica di conformità prescritti dalla L. n. 10/91, in modo da consentire ai
condomini dissenzienti di verificare che il sacrificio del loro diritto al
mantenimento del servizio comune risponda alle finalità ed alle prescrizioni
della legge stessa.
* Trib. civ. Roma. sez. III, 3 marzo 1993, n. 3390, Palma e altri c. Cond. di
via Valbondione n. 98 di Roma, in Arch. loc. e cond. 1993, 110.
-è nulla la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato
di riscaldamento in impianti termoautonomi adottata con la maggioranza delle
quote millesimali senza che ciascun condomino sia stato reso edotto
dell'effettivo contenimento dei consumi energetici tramite la messa a
disposizione del progetto e della relativa relazione tecnica di conformità
prescritti dalla L. n. 10/1991.
* Trib. civ. Trani, ord. 6 marzo 1996, Condominio di Via Vittorio Emanuele n. 28
in Molfetta c. De Gennaro, in Arch. loc. e cond. 1996, 399.
In tema di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in
impianti termoautonomi, l'art. 26, n. 2 della L. n. 10/199 1 (disciplina di
chiara valenza pubblicistica che, come tale, è imperativa e prevalente su quella
privatistica) implicitamente deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., ritenendo
sufficiente e valida una delibera votata dalla sola maggioranza delle quote
millesimali, senza che vi sia alcuna necessità della maggioranza personale: non
è necessario nemmeno che tale delibera faccia riferimento al progetto esecutivo,
alla relazione tecnica e, più in generale, al rispetto della normativa UNI e CEI.
* Trib. civ. Torino, sez. I, 19 ottobre 1994, n. 7963, Rosso Brignone c.
Condominio di Via Assarotti, n. 1, di Torino, in Arch. loc. e cond. 1994, 828.
Per poter ritenere legittima ex L. n. 10/1991 la delibera di trasformazione
dell'impianto termocentralizzato si richiede: a) l'acquisizione del relativo
progetto a gas per il riscaldamento e l'acqua calda; b) l'identificazione dei
condomini che - ex art. 1121 c.c. - abbiano dichiarato di non voler beneficiare
della trasformazione; c) la definizione precisa della pratica di trasformazione
per la concessione del contributo (preferibilmente unitaria); d) la ripartizione
degli oneri inerenti alla trasformazione.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 9 luglio 1993, n. 7244,
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti
ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte
di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda
e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e
gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi
in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.
4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in
opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli
impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici
e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione
di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia. CFR